Circolare INPS 08/03 (T.U. sulla maternità) - Chiarimenti
Data: Venerdì, 24 gennaio 2003 ore 23:56:37 CET
Argomento: Istituzioni


Circolare INPS 08/03 - Prestazioni economiche di maternità di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T.U. sulla  Maternità) - Chiarimenti

nella circolare in oggetto è possibile trovare importanti indicazioni inerenti i congedi parentali e di maternità.

Di seguito il

SOMMARIO:

 

1.       La situazione di “genitore solo” è riscontrabile anche nel caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore.

2.       Il padre non ha diritto ai riposi giornalieri (c.d. per allattamento) se la madre non  è lavoratrice.

3.       Distinzione tra “affidamento” e “inserimento” dei minori ai fini delle prestazioni economiche di maternità e di paternità.

4.       La domanda di flessibilità è accoglibile anche se presentata oltre il 7° mese di gravidanza, purché le previste attestazioni del medico specialista siano state acquisite dalla lavoratrice nel corso del 7° mese di gravidanza.

5.       La malattia insorta durante il congedo parentale o dopo la fine dello stesso è  indennizzabile       secondo le regole ordinarie. La malattia insorta durante il congedo di maternità non è indennizzabile. I periodi di malattia che si verifichino durante il congedo parentale vanno considerati neutri ai fini del complessivo periodo di congedo parentale spettante.

6.       Carattere ordinatorio del termine di 30 giorni previsto per la presentazione del certificato di nascita            o dichiarazione sostitutiva.

7.       L’indennità per congedo parentale è erogabile, in caso di adozione e affidamento, entro 3 anni dall’ingresso in famiglia del  minore.

8.       La norma secondo cui, in caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascun genitore ha diritto a fruire del congedo parentale, per ogni nato, è applicabile anche in caso di adozioni/affidamenti plurimi.

9.       Non è richiesta la verifica della convalida delle dimissioni volontarie,  ai fini della corresponsione  dell’ indennità di  maternità/paternità.

10.    Il congedo di paternità con indennità all’80 %  spetta anche quando la madre, nelle ipotesi di cui all’art. 28 del T.U.,  non sia (o non sia stata) una lavoratrice.

11.    Retribuzione di riferimento ai fini della determinazione dell’indennità per congedi parentali.

12.    Il licenziamento per giusta causa intervenuto durante  il congedo per maternità non esclude l’indennizzabilità del congedo stesso.

13.    Requisito dei 26 contributi settimanali in mancanza di assicurazione contro la disoccupazione.

Testo completo

Caterina Lo Faro







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