Conservare i compiti in classe : Salvatore Luca Turano
Domanda
Vorrei sapere quale normativa regola l'archiviazione e conservazione degli elaborati scritti. Il preside della scuola in cui insegnavo l'anno scorso sosteneva che una volta fatti visionare agli studenti i compiti e registrati i voti sul registro, gli stessi potevano essere distrutti in quanto faceva fede il voto riportato sul registro, come una normale interrogazione. Il preside della scuola dove insegno ora ci fa registare i compiti anche su un registro dei compiti e conservarli. Chi ha ragione?
Risposta
Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche (esclusi quelli prodotti per gli esami di Stato) devono essere archiviati e conservati per almeno un anno. La conservazione, previa archiviazione è invece illimitata per gli analoghi documenti relativi alle prove degli esami di Stato. Non di meno, l’eventuale scarto (distruzione) di qualsivoglia documento di interesse rilevante, prima di essere effettuato, deve essere regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio. Tali obblighi derivano dal conferimento alle istituzioni scolastiche della personalità giuridica, disposta per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Presidente della repubblica 275/99. A seguito del conferimento di questo status in capo alle istituzioni scolastiche rilevano, infatti, in capo alle medesime gli obblighi validi per tutti gli enti pubblici, previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n.490, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 27/12/1999.