LE RICHIESTE DEI CIP AL NUOVO PROVVEDITORE DI ROMA
Data: Luned́, 07 gennaio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Il nuovo Provveditore di Roma incontra i precari


Resoconto dell'incontro del 4 gennaio 2008
tra il Cip Roma e il dirigente dell'USP Roma.



Oggi 4 gennaio 2008 si è svolto il primo incontro tra il nuovo dirigente dell'USP Roma, dott. Giuseppe Minichiello, e una delegazione del CIP Roma.

Per il CIP Roma erano presenti: Antonio Saccoccio (Presidente CIP) , Fabio Boccuni (vicepresidente CIP), Laura Capodicasa (Referente per la scuola Primaria), Donatella Ricalzone (Segretario) .

Il Dirigente dell'USP ha accolto la delegazione in maniera molto cordiale.

Il Presidente e il Segretario del CIP Roma hanno consegnato e illustrato il documento (in coda al messaggio) co n le richieste che i precari dell'associazione volevano far presenti all'USP.

Il Dott. Minichiello si è mostrato in totale accordo e in particolare ha ribadito che:

1) provvederà affinché le informazioni del sito dell'USP siano puntuali e aggiornate costantemente soprattutto per le notizie riguardanti le nomine per i contratti a T.D e per le nomine in ruolo.

2) in questi giorni, vista anche la data del 5 febbraio come termine ultimo per la domanda di trasferimento, stanno ultimando tutti i conteggi affinché tutte le cattedre residue (derivanti da recuperi sulla classe di concorso di arrivo per le nomine dei docenti che erano già di ruolo, da nomine d'Ufficio rifiutate, da graduatorie esaurite, ecc...) vengano assegnate entro la fine del mese di gennaio.

3) per quanto riguarda l'anno di prova per i docenti nominati in surroga, ci ha assicurato che verrà a giorni pubblicata una circolare che chiarirà che è possibile fare l'anno di prova per i nominati che stiano prestando servizio sulla stessa classe di concorso (o affine)! In base proprio alle normative che il CIP Roma ha presentato.

4) per le operazioni di nomina per i contratti a T.D. e a T.I per l'anno scolastico 2008/2009, il Dirigente ha esposto le problematiche oggettive legate alla carenza di personale (da anni il personale che va in pensione non viene sostituito) e ha comunque assicurato che studierà un piano di lavoro affinché vengano rispettati i tempi.


Roma, 4 gennaio 2008



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(Il documento che il CIP ha consegnato al dott. G. Minichiello)

Incontro tra il Cip Roma e il dirigente dell’USP Roma


Il Cip Roma si presenta al Nuovo dirigente dell’USP Roma dott. Giuseppe Minichiello e rinnova la disponibilità del comitato ad offrire la sua collaborazione per migliorare l’interazione tra i precari (e gli insegnanti tutti) e l’Ufficio Scolastico Provinciale.

A tal fine si riassumono in pochi punti le numerosissime richieste pervenute all’Associazione CIP Roma:


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1) Aggiornare il sito dell'USP regolarmente. Particolare cura si dovrebbe prestare alle comunicazioni relative alle nomine a T.D. e a T.I.


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2) Fare il punto della situazione riguardo le nomine in surroga e in particolare:

- Verificare che per tutte le classi di concorso siano stati effettuati i recuperi sulla classe di concorso di arrivo per le nomine dei docenti che erano già di ruolo.


Nota Prot. n. AOODGPER 13637 del 4 luglio e D.M. del 3 luglio 2007
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot13637_07.shtml
[…]
qualora nella provincia venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo in altro posto o classe di concorso anche proveniente d a altra provincia, il competente Ufficio scolastico provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto o classe di concorso in cui detto personale è assunto nella provincia medesima.

- Controllare che tutte le nomine d’ufficio effettuate siano andate a buon fine. In caso contrario scorrere ancora la graduatoria.

- Conteggiare e ripartire, al più presto, tutte le nomine residue derivanti dalle graduatorie esaurite.

D.M.n 56 del 3 luglio 2007
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm56_07.shtml

ART. 2
Personale docente ed educativo

2.5 Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati in assenza o per esaurimento delle graduatorie sopra indicate o perché le assunzioni determinerebbero la presenza di pe rsonale in soprannumero , è consentito, fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado tale compensazione tra le classi di concorso dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e, per i posti di sostegno, con particolare attenzione alle tipologie di posto che presentino basse disponibilità .

E anche

www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/allegati/all_a_prot1...

Nota Prot. n. AOODGPER 13637 del 4 luglio 2007
Allegato:istruzioni operative per il personale docente ed educativo

A. 2 In relazione al disposto dell’art.2, comma 5, del D.M. 56 del 3/7/2007, secondo cui, qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, per indisponibilità di posti, anche a seguito di nomina di personale già di ruolo), fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, è consentito di destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi, si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto. Per i posti di sostegno si dovrà prestare particolare attenzione alle aree che presentino basse disponibilità di posti.


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3) Permettere di effettuare l’anno di prova a chi viene nominato in surroga, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Nota 28 maggio 2001

Prot. n.39/segr. dir. pers.
www.pubblica.istruzione.it/news/2001/prot39_01.shtml

Per i docenti in periodo di prova, assunti a tempo indeterminato dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, quindi obbligati a raggiungere la sede definitiva solo dall'inizio dell'anno scolastico successivo, l'anno in corso sarà valido, ai fini della prova, se prestato nella cattedra o posto per il quale la nomina è stata conseguita o anche nell'insegnamento di materie affini:in tal caso si considerano utili al superamento del periodo di prova anche le supplenze prestate dall'inizio dell'anno scolastico corrente fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato "in prova". In caso di prestazione di servizio per almeno 180 giorni nell'anno scolastico, la data in cui al docente spetta la conferma coincide con il primo giorno dell'anno scolastico successivo, dal momento che la durata del periodo di prova è un anno scolastico, mentre i 180 giorni ne rappresentano un requisito di validità.
[…]
Occorre, quindi, verificare quali docenti possono completare i 180 giorni previsti per l'anno di formazione considerando che è possibile maturare le condizioni anche computando il servizio come supplente, purché prestato nelle cattedre o posti per i quali si è stati assunti a tempo indeterminato.
Qualora invece il servizio sia stato prestato durante l'anno scolastico 2000/2001 in posto o classe di concorso diversi da quello per cui si è stati nominati in ruolo come nell'ipotesi prevista dall'art.1 del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, così come modificato in sede di conversione in legge, tale servizio non può essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova.

questa nota viene richiamata esplicitamente:
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot2081_07.shtml

Roma, 7 febbraio 2007
Oggetto: Periodo di prova e formazione in ingresso per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2006-2007
Come è noto, con il D.I. n. 79 del 18 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2006 è stato assegnato un contingente di 20.000 unità per il personale docente ed educativo, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2006/2007. Il Decreto ministeriale n. 50 del 30 giugno 2006 evidenzia con le allegate tabelle la ripartizione per ciascuna provincia dei docenti per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la s cuola secondaria di primo e di secondo grado e per il personale educativo, oltre alla ripartizione di posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale ATA. Per il predetto personale docente ed educativo ( docenti dei diversi ruoli, posti e classi di concorso, previsti dalla tabella allegata al D.M. 30 giugno 2006 ) occorre avviare nel corrente anno scolastico le procedure, di cui all’articolo 438 del citato Decreto Legislativo n. 297/94. Si confermano, a tal proposito le disposizioni impartite da questo Ministero con C.M. n. 267 del 10.8.1991 e richiamate con nota del 28 maggio 2001, prot. n. 39/segr. ex Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione, nonché i chiarimenti forniti con nota prot.n.196 del 3 febbraio 2006 di questa Direzione Generale.
ecco il testo unico

www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/tu14.html
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Sezione VII
Nomine in ruolo

Art. 438 - Prova
1. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
2. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.
3. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato sulla cattedra, sul posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti dall'amministrazion e scolastica.
4. Per il personale direttivo la conferma in ruolo è disposta con decreto del direttore generale o capo del servizio centrale competente, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
5. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono definitivi.

Art. 440 - Anno di formazione
1. Durante l'anno di formazione il Ministero della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università, e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.
3. L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle relative all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche aggiuntive previste dall'articolo 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi tenuto conto del parere del comitato per la valutazione del servizio. Il provvedimento è definitivo.


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4) Per il prossimo anno scolastico organizzare gli uffici dell’USP Roma affinché possano essere effettuate le individuazioni per i contratti a T.I. entro la fine di luglio e le nomine a T.D. già subito dopo il 15 agosto.

Legge 20 agosto 2001, n. 333
Art. 4. Accelerazione di procedure
1. Le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 luglio di ciascun anno. (( I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. )) A regime entro lo stesso termine del 31 luglio devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali

CIP Roma - Comitati Insegnanti Precari di Roma
cip.roma@yahoo. it - http://it.groups.yahoo.com/group/info_CIP_Roma/
347.3592334 – 339.7879748

CIP - Associazione riconosciuta dal MPI con Nota Ministeriale n. 31653 del 30/09/1998








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