IL PRESIDE MI PUO' NEGARE LA PARTECIPAZIONE A UN'ASSEMBLEA SINDACALE?
Data: Sabato, 05 gennaio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


La dirigente della scuola media dove insegno come insegnante precaria, mi ha negato di partecipare ad un'assemblea sindacale (peraltro rivolta ai precari  relativamente ai corsi abilitanti non ancora iniziati). La motivazione è stata la seguente: l'assemblea è dalle 11.30 alle 13.30, quindi la classe dovrebbe uscire alle 11.30. Il problema, secondo la preside, è che in tale giorno della settimana gli alunni hanno il tempo prolungato. Il pulmino che normalmente li trasporta a scuola non può passare in anticipo (alle 11.30) rispetto all' orario di uscita legato al tempo prolungato (alle 18). A quanto sostiene la preside non c'è neanche nessuno che mi può sostituire e quindi non mi è concessa. Morale: non posso partecipare all'assemblea sindacale. Ma allora le assemblee sono un diritto oppure no? O per potervi partecipare ci deve essere un collega che ti sostituisce? A me sembra che questo sia il caso dei permessi brevi.

Il diritto di assemblea, che si fonda sull’art. 20 dello statuto dei lavoratori (L. n. 300/1970), ha trovato applicazione generale nell’art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e per quanto riguarda il comparto scuola nell’art. 8 del CCNL 2003.

Tale art. 8, ai commi 1 e 2, recita: “1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. 2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese”.

Il dipendente ha dunque diritto in un anno a partecipare a 10 ore di assemblee in orario di lavoro,
 senza decurtazione di retribuzione, siano queste nel proprio istituto o in altro istituto, qualunque sia la motivazione e da qualunque sindacato di categoria sia convocato, purché l’organizzazione sindacale stessa sia “rappresentativa nel comparto” secondo i criteri di cui all’art. 1 c. 5 del CCNQ 9.8.2000.

Compete all’istituto scolastico disporre gli adattamenti di orario del personale che presta regolare servizio ai fini di garantire l’esercizio del diritto di partecipazione. Infatti ai sensi del comma 9 del detto art. 8 del CCNL il dirigente scolastico “per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio”.

Si conferma pertanto l’illegittimità del comportamento della dirigente scolastica.






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