Desidererei sapere se un medico fiscale può comunicare al docente di riprendere a lavorare nonostante il medico curante abbia prescritto un'assenza per un maggiore periodo. In questi casi, è tenuto il docente a riprendere l'attivitá lavorativa, anche se ha contestato il responso del medico fiscale?
Si conferma che la prognosi del medico curante possa essere confermata o ridotta oppure che il medico fiscale possa attestare la guarigione del lavoratore. L’eventuale opposizione del lavoratore, che non accetti il responso della visita, deve essere annotata sul referto: in tale ipotesi il giudizio definitivo spetta al Capo del Servizio Medico Legale dell’Unità Sanitaria Locale.
Il docente è tenuto a riassumere servizio alla data fissata dal medico di controllo; se non riassume servizio, l’amministrazione è obbligata a diffidarlo, avvertendolo che la mancata ottemperanza alla diffida comporta la dichiarazione di decadenza dall’impiego. La contestazione del lavoratore, in se stessa, non vale a giustificare la protrazione dell’assenza del lavoratore (Cassaz. 1 febbraio 1999, n. 844 ).