LE NOVITA' DEL CCNL 2006/09 PER IL PERSONALE PRECARIO
Data: Giovedì, 03 gennaio 2008 ore 00:05:00 CET
Argomento: Redazione


Le novità nel CCNL 2006/2009 per il personale precario  della scuola statale     
 
Articolo 1 : validità delle norme contrattuali per tutto il personale compreso il personale a tempo  determinato  La prima importante novità è aver precisato, già nell’articolo 1, che tutte le norme contrattuali, valgono  per tutto il personale della scuola sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.Questa  dichiarazione di principio, comunque sottintesa nei contratti precedenti, permetterà di evitare  interpretazioni restrittive delle norme contrattuali nei confronti dei supplenti.   
 
Articolo 12 : personale precario in astensione obbligatoria  Si chiarisce che le lavoratrici assunte a tempo determinato in astensione obbligatoria, oltre ad aver  diritto alla piena retribuzione già sancita con la sequenza contrattuale ART.142 del 2005 sono da  considerare in servizio a tutti gli effetti. Pertanto, in caso di proroga del contratto, hanno pieno diritto  alla stessa fermo restando che, naturalmente, sarà prorogato anche il supplente che le sostituisce fino al  termine del periodo di astensione obbligatoria.    Articoli 25 e 44: diritto a chiedere il part-time anche per il personale a tempo determinato
 
  Nell’articolo 25 ( per i Docenti) e nell’articolo 44 ( per gli ATA) si chiarisce definitivamente che il  personale a tempo determinato ha diritto a chiedere il regime part-time al momento dell’assunzione. 
 
   Articolo 37: proroga per gli scrutini e gli esami in caso di rientro del titolare dopo il 30 Aprile  Con la modifica apportata si prevede che, in caso di rientro del docente titolare dopo il 30 Aprile, il  supplente abbia diritto alla proroga fino agli scrutini e alle valutazioni ( esami) finali, mentre finora il  contratto si interrompeva al termine delle lezioni. 
 
   Articoli 40 e 60:                              1) retribuzione per i periodi di sospensione dell’attività didattica  E’ stata recepita nell’art.40 comma 3 ( per i Docenti) e nell’articolo 60 comma 1 ( per gli ATA)  l’interpretazione autentica del Marzo 2006  in base al quale, ai fini del diritto alla retribuzione del  supplente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, è rilevante che l’assenza del titolare sia  continuativa, a prescindere dal fatto che sia esibita una o più certificazioni, anche  con motivazioni  diverse.                             2)retribuzione della domenica( e del sabato per i servizi su 5 giorni) nel caso si  effettui l’intero orario settimanale.  Nell’articolo 40 comma 3 ( per i Docenti) e nell’articolo 60 comma 2 ( per gli ATA) viene ribadito, in  modo più chiaro, quanto già previsto dal precedente contratto ( l’art.142 richiamava il diritto al riposo  settimanale sancito dall’art.2109 del Codice Civile), in merito alla retribuzione della Domenica nel caso si sia effettuato l’intero orario settimanale in 5 o 6 giorni.   G I  L  D  A  D  E  G L  I  I  N  S  G N  A  Nel caso si sia svolto l’intero servizio su 5 giorni era già prevista la retribuzione anche del sabato.     Articoli 56, 82 e 83: validità, per il calcolo del TFR, del salario accessorio fisso( CIA ed RPD e  indennità di direzione)  E’ da segnalare l’aggiunta ai fini del calcolo del TFR e quindi anche della previdenza integrativa del  salario accessorio ( CIA, RPD, Indennità di direzione).Questa operazione garantisce in particolare   coloro che sono già in regime di TFR( prevalentemente precari), che potranno vedere valutato ai fini  della liquidazione/pensione integrativa anche le retribuzioni accessorie fisse che rappresentano circa il  5% del salario per il personale ATA e il 10% per il personale Docente.Inoltre l’eventuale intervento,  previsto nella sequenza contrattuale ( art.90), potrebbe ulteriormente incrementare tale beneficio  introducendo una 13.ma mensilità sia per la CIA che per la RPD.  
 
  Articoli 82 e 83: corresponsione dell’una – tantum anche ai lavoratori a tempo determinato.  L’articolo 83 comma 4 ( per i Docenti) e l’articolo 82 comma 13 ( per gli ATA) prevedono che l’una  -  tantum sia assegnata anche al personale a tempo determinato, in proporzione al servizio prestato nei  periodi di riferimento.   
 
Articolo 90: progressiva equiparazione dei trattamenti del personale a tempo determinato con  quello a tempo indeterminato.  Nell’articolo 90 comma 6 si fa esplicito riferimento, tra gli obiettivi della sequenza contrattuale ad una  progressiva equiparazione tra insegnanti a tempo determinato ed insegnanti a tempo indeterminato. In  tale occasione, naturalmente, l’obiettivo sarà l’equiparazione salariale e del trattamento di malattia  anche per il personale ATA.
 
(a cura di Enzo Nicolosi)






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