MOBILITA' 2008/09 PER IL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA DELLA SCUOLA
Data: Giovedì, 20 dicembre 2007 ore 19:16:41 CET
Argomento: Comunicati


Mobilità 2008-2009 per il personale docente, educativo ad Ata della scuola

 Nella giornata di giovedì 20 dicembre 2007 è stato sottoscritto al MPI il nuovo contratto integrativo nazionale sulla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2008-2009.
 Nei primi giorni di gennaio verrà emanata l’ordinanza ministeriale con l’indicazione puntuale delle scadenze e con allegata tutta la modulistica per la presentazione delle domande.
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per i primi giorni di febbraio 2008.

 Con il nuovo contratto integrativo sulla mobilità, e nel testo che precede l’articolato, viene assunto l’impegno di dare piena attuazione a quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 all’Aran e a quanto sottoscritto con il Governo nella precedente intesa sulla Conoscenza di giugno 2007 in merito alla stabilizzazione pluriennale e funzionale degli organici e, di conseguenza, alla stabilita dei docenti al fine di garantire maggiore continuità didattica.
 Le parti hanno convenuto sulla materia degli organici, e non solo, di avviare un fitto calendario di incontri (a partire già dal prossimo 3 gennaio 2008).
Allo stato attuale il contratto rimane ancora di durata annuale, quindi solo per il 2008-2009, dal momento che non è ancora definita la nuova normativa sugli organici atta a garantire la loro stabilità è funzionalità pluriennale.

Nel merito del contratto sottoscritto, di seguito sono riassunte le principali novità.
    •     Conservano validità i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione del nuovo Ccnl, cioè al 29 novembre 2007, ai fini della mobilità professionale del personale Ata;
    •     Deve partecipare alle operazioni di mobilità anche tutto il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) per più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva. Tale personale partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi nell’ambito della provincia);
    •     La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di provenienza” (art. 5) si applica anche al personale docente ed Ata assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola;
    •     Mobilità verso i posti di lingua straniera nella scuola primaria: qualora si richiedano contestualmente sia posti comuni che di lingua straniera, il docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza prevale la richiesta per posti di lingua straniera.
    •     Mobilità di terza fase:

-alla operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo) nel caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto;

- la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questa modifica rispetto agli ultimi anni fa si che è sufficiente avere 2 posti disponibili, perché uno di questo vada a trasferimento interprovinciale (in passato ne occorrevano 4 per rendere possibile un trasferimento);

- inoltre le rispettive aliquote assegnate rispettivamente alla mobilità professionale e ai trasferimenti da altra provincia non sono più rigide. Pertanto, i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione, diventano disponibili per i successivi trasferimenti interprovinciali. Pertanto l’aliquota per i trasferimenti può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente disponibili alla terza fase;

- alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni che si affettuano, vengono destinati i posti residui dopo la mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alle operazioni provinciali.
    •     Precedenza L. 104/92:

- si prevede che, nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave (art. 7 punto V) è l’unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle;

- per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli di età inferiore ai 3 anni, non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché la maggior parte delle ASL rilasciano certificazioni temporanee nei primi anni di vita.
    •     Dimensionamento:

- nel caso in cui solo singole succursali e/o corsi confluiscono presso altre istituzioni scolastiche nello stesso comune, si chiarisce che solo il personale di quella succursale e/o corso esercita l’opzione per ottenere la titolarità nella scuola in cui è confluita la sua succursale e/o corso.
    •     Obbligo permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato: chiarito che l’obbligo si espleta anche passando da una di queste tipologie di posti all’altra.
    •     Educazione degli adulti: nel contratto si fa riserva di integrare le procedure di mobilità in relazione alle innovazioni che dovessero intervenire in tempo utile a seguito dell’attuazione delle nuove norme legislative e della sequenza contrattuale da fare all’Aran.
    •     Tabella di valutazione personale Ata: il servizio precedentemente prestato in qualità di docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
    •     Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 37-bis):

- prevista la possibilità di trasferimento dai posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ad altra diocesi della stessa o di diversa regione;

- e la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione.

Quanto prima verrà pubblicato un “vademecum” riepilogativo di tutta la normativa sulla mobilità.

Si allega il testo del nuovo Ccni 2008-2009 con evidenziate in grassetto le parti nuove rispetto al testo precedente.

Roma, 20 dicembre 2007






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