BREVI DAL MPI: MOBILITA', LEGGE 104, PASSAGGI DI RUOLO
Data: Domenica, 16 dicembre 2007 ore 09:58:08 CET
Argomento: Comunicati


Brevi dal MPI.

Resoconto dell’incontro del 12 dicembre 2007:
 MOBILITÀ non più . . . IMMOBILE

Organici e mobilità
 Insegnanti di religione cattolica
 Trasferimento con precedenza dal diurno al serale
 Scuola Primaria: trasferimento su lingua o posto comune
 Art. 33 ccnl 24/7/03
 Emodializzati e non vedenti
 Legge 124/99
 Anno di formazione e mobilità professionale
 Aliquote per mobilità III fase ed assegnazione del posto dispari
 Legge 104/92
 Passaggi di ruolo
 Semplificazione adempimenti

a cura di Franco Capacchione, dalla Gilda degli Insegnanti, 12/12/2007
 
Finalmente entra nel vivo la mobilità, affrontando più questioni relative ai vari istituti contrattuali durante l' incontro che si è protratto fino a sera. La nostra delegazione comprende stabilmente il Segretario Generale dello SNADIR, fondamentale per tutte le questioni attinenti gli IRC, per i quali per la prima volta si sta regolamentando la mobilità definitiva. Ci è stata consegnata una bozza, frutto delle posizioni assunte dal MPI e da quanto emerso a tutt' oggi in sede di confronto.
 
  ORGANICI E MOBILITÀ
Il Direttore Generale del Personale, Dott. Fiori, ci ha comunicato la volontà dell' Amministrazione di presentare una bozza di lavoro relativa agli organici, quando la Finanziaria sarà in dirittura d'arrivo e ci sarà la quasi certezza che le disposizioni ivi contenute relative agli organici restino pressochè immodificate. Comunque il MPI cercherà di recepire quanto emerso nell' apposito incontro politico di alcune settimane fa con la viceministro Bastico e di presentare alle OO.SS. la suddetta bozza prima della chiusura del Contratto sulla mobilità, sempre che non emergano posizioni contrastanti di difficile composizione.
 
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA
Per gli IRC è stato ribadito che i movimenti relativi alle varie fasi della mobilità che li riguarderanno, saranno effettuati manualmente a cura dei DGR, in quanto il loro organico, con titolarità nella diocesi, è regionale (tecnicamente appartengono alla DOR: Dotazione Organica di Religione).
 
TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA DAL DIURNO AL SERALE
Si è convenuto che tale precedenza ha ragion d' essere se l' istituzione scolastica interessata viene indicata come prima preferenza.
 
SCUOLA PRIMARIA: TRASFERIMENTO SU LINGUA O POSTO COMUNE
Si è favorevoli a consentire l' opzione, anzichè l' obbligo del trasferimento prioritario su lingua.
 
ART. 33 CCNL 24/7/03
Coloro che hanno perso la titolarità per aver usufruito per 4 anni (il massimo consecutivo consentito è 3 anni) del citato articolo non godranno di alcuna precedenza nel rientro nella sede di precedente titolarità, ma concorreranno graduati per punteggio, alla pari degli altri nella seconda fase (provinciale) dei movimenti, in quanto è un istituto contrattuale a richiesta dell' interessato che non ha alcuna ricaduta vantaggiosa per l' Amministrazione.
 
EMODIALIZZATI E NON VEDENTI
Si è discussa (con esito negativo) l'ipotesi di concedere ai soggetti interessati nell' ambito della prima fase dei movimenti non solo i trasferimenti territoriali delle 3 fasi, ma anche la mobilità professionale. Non si è ritenuto opportuno apportare modifiche all' esistente, per non danneggiare gli aventi titolo per diritto di graduatoria.
 
L. 124/99 - VINCOLO TRIENNALE
E’ stato proposto di concedere la deroga al vincolo triennale di cui alla legge citata (attualmente ne beneficiano non vedenti, emodializzati, portatori di handicap, chi necessita di cure continuative e chi presta assistenza a genitori, coniuge e figli portatori di handicap) ai coniugi di personale militare trasferito d'ufficio, ma si è ritenuto che il suddetto personale è sufficientemente tutelato dalle norme contrattuali vigenti, oltre che dalle leggi specifiche, e pertanto non si ritiene motivato aumentarne le già ampie opportunità.
 
ANNO DI FORMAZIONE E MOBILITA' PROFESSIONALE
E' ritornata in discussione, su proposta dell’Amministrazione, la vexata quaestio della legittimità del passaggio di cattedra (il divieto per il passaggio di ruolo è incontestabile) per coloro che non hanno ancora superato l' anno di formazione. Il latore della proposta ha fatto riferimento ad una sentenza vecchia di un quarto di secolo che consentirebbe agli interessati neoimmessi in ruolo di poter presentare la prevista domanda. La questione sarà oggetto di discussione nel prossimo incontro di martedì.
Le OO.SS.- che meno di un anno fa, su richiesta della Gilda degli Insegnanti, erano state invitate a prendere posizione in merito, osteggiarono tale richiesta, formulata per semplice e doverosa chiarezza e senza affezionarsi ad alcuna ipotesi - di fronte all' autorevolezza della persona che ora la proponeva, si sono dichiarati immediatamente favorevoli ad un riesame della questione che li aveva visti arroccati nel pretendere il superamento dell' anno di formazione come "condicio sine qua non", anzi avrebbero sottoscritto ieri stesso l' esatto contrario, se non fosse intervenuto il delegato Gilda a richiamare alle loro menti - smemorate per l' occasione - i chiarimenti a suo tempo sottoscritti).
 
ALIQUOTE PER MOBILITA’ III FASE ED ASSEGNAZIONE DEL POSTO DISPARI
Sembra acclarato che, caduto lo sbarramento che impediva l'attribuzione dei posti residuati in ciascuno dei 2 istituti della III fase - mobilità territotoriale interprovinciale e professionale - all'altro, restino invariate le aliquote paritetiche del 25%. Resta ancora in bilico il posto dispari che per 2 anni è stato assegnato alle immissioni in ruolo. La posizione prevalente, fatta propria dall' Amministrazione, ed ormai codificata nella bozza, ne prevede l'assegnazione alle immissioni in ruolo (già penalizzate dall' abbattimento dello sbarramento) purchè non ci siano soprannumerari di altra classe di concorso utilizzati in quella che presenta il posto dispari in questione. In questo caso, nel rispetto della nuova Finanziaria, andrebbe alla mobilità professionale, riducendo quindi l' esubero. Altri, invece, ha rilanciato la proposta di attribuire il posto dispari alla mobilità territoriale interprovinciale. Allo stato delle cose non sembra che la proposta abbia speranze di successo.
 
L. 104/92
E’ stato proposto di estendere il diritto alla precedenza ai titolari in provincia diversa da quella in cui risiede il portatore di handicap da assistere, modificando l' esistente che ne limita - legittimamente a parere della delegazione Gilda, contraria all' estensione "ad libitum" di una precedenza facilmente manipolabile - la concessione esclusivamente a chi era già destinatario dell' assistenza predetta, interrotta per la sopraggiunta immissione in ruolo.

Su proposta della nostra delegazione, nel prossimo incontro si vedrà di riesaminare gli aspetti legati proprio all' assistenza dei portatori di handicap.
 
PASSAGGI DI RUOLO
Ottenuto il benestare del responsabile del Sistema informativo, che non ha rilevato alcun impedimento tecnico, si vaglierà l' opportunità di consentire - per esempio a chi è in possesso di abilitazione per ambito disciplinare che insiste sui 2 gradi dell' Istruzione Secondaria - la presentazione della domanda per il doppio passaggio di ruolo (attualmente non consentito). L' unico vincolo è costituito dall' impossibilità di ottenere un secondo passaggio di ruolo da parte di chi è già stato soddisfatto nell' ambito del grado d' istruzione "lavorato" per primo.
 
SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI
Interpellato dalla nostra delegazione, il responsabile dell' EDS, ha convenuto che almeno per quanto riguarda chi ha già presentato domanda di mobilità negli anni scorsi non è un problema il semplice aggiornamento dello stato di servizio, anzichè l'integrale ricompilazione di anno in anno della relativa modulistica. Il problema è costituito dalla quasi impossibilità di smuovere la granitica opposizione del MPI e delle altre OO.SS. Comunque nulla resterà intentato da parte della nostra delegazione per alleviare gli adempimenti degli interessati.
 

a cura di Franco Capacchione


Roma, 12 dicembre 2007








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