IL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO SPETTA ANCHE AL DIPENDENTE-CONIUGE DEL DISABILE?
Data: Luned́, 26 novembre 2007 ore 09:22:03 CET
Argomento: Redazione


  Il congedo straordinario retribuito spetta anche al dipendente  - coniuge del disabile
Lo ha affermato la Corte Costituzionale  nella sentenza n. 158 dell’8 maggio 2007, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, nella parte in cui non prevede che anche il lavoratore coniuge convivente con soggetto  con handicap in situazione di gravità, ed in via prioritaria, possa avere il diritto a fruire del congedo straordinario previsto nella stessa norma.
La vicenda  della quale è stata investita la Consulta ha riguardato  un dipendente pubblico con contratto a tempo determinato, il quale  aveva chiesto alla propria amministrazione di poter fruire del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001,  al fine di assistere la moglie in situazione di grave disabilità, riconosciutale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap)
L’Amministrazione,però, aveva respinto la domanda di congedo in questione, nonostante l'interessato risultasse essere l'unico soggetto in grado di assistere la moglie, con la motivazione che il citato art. 42, comma 5, non include il coniuge del disabile nel novero degli aventi diritto a tale tipo di beneficio. Il dipendente, allora,  decideva di ricorrere al giudice del lavoro, che, esaminata la fattispecie ha ritenuto  di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
La Consulta, esaminando la ratio legis dell'istituto del congedo straordinario retribuito,  fa rilevare,innanzitutto, che l'interesse primario cui è preposta la norma censurata è quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare, indipendentemente dall'età e dalla condizione di figlio dell'assistito, riconoscendo la centralità del ruolo della famiglia nell'assistenza dello stesso e, in particolare, nel soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione quale fondamentale fattore di sviluppo della personalità e idoneo strumento di tutela della salute del disabile intesa nella sua accezione pi ampia.
Con queste considerazioni il Giudice delle leggi ritiene che la norma censurata, attribuendo un trattamento deteriore del coniuge del disabile, rispetto ai componenti della famiglia di origine, sia lesiva della Costituzione, in quanto omette di considerare quelle situazioni di compromissione delle capacità fisiche, psichiche e sensoriali tali da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, così realizzando un inammissibile impedimento all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione del disabile nell'ambito di un nucleo familiare in cui ricorrono le medesime esigenze che l'istituto in questione è  deputato a soddisfare.
 Ed in base a tali premesse, conclude, dunque, dichiarando “l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti indicati dalla norma, anche per il coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, il diritto a fruire del congedo ivi indicato”.
A seguito di questa sentenza,d’ora in poi, tutti i lavoratori, pubblici e privati,  con rapporto di lavoro a termine o a tempo determinato, qualora debbano assistere il proprio coniuge con grave disabilità, potranno fruire dei concedi straordinari retribuiti.
Avv. José Sorrento






Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-9186.html