SI PUO' NON AMMETTERE UN ALUNNO AGLI ESAMI DI STATO PER L'ELEVATO NUMERO DI ASSENZE?
Data: Domenica, 25 novembre 2007 ore 09:31:03 CET
Argomento: Redazione


Domanda

Si può non ammettere un allievo agli esame di Stato per il numero elevato di assenze? Qual è la normativa.

Risposta

Il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 28, Prot. 2613 del 15 marzo 2007, ha chiarito che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: "Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite" (si veda il decreto legislativo n. 59/2004, art. 11, c. 1). Il computo della frequenza va attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali. Preventivamente gli organi di istituto devono definire i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve provvedere, dunque, alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti. Tanto premesso, qualora ne sussistano i presupposti, il consiglio di classe può, ragionatamente e motivatamente, non ammettere l'alunno agli esami a causa dell'elevato numero di assenze. Sempre che le assenze integrino il presupposto di invalidità previsto dalla normativa citata.







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