Permessi per il diritto allo studio (150 ore): scadenza 15 novembre 2007, salvo diversa disposizione regionale
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico.
La domanda può essere presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare 2008 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti). Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico.
Possono presentare domanda, con riserva, anche coloro che sono in attesa dell’attivazione dei corsi ex Legge 143/04 o di eventuali corsi universitari o per il sostegno. I permessi, se accordati, saranno fruibili una volta attivati i corsi.
Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione) ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15 novembre.
Roma, 24 ottobre 2007