IL NUMERO DEGLI ALUNNI PER CLASSI CON PORTATORI DI HANDICAP
Data: Mercoledì, 24 ottobre 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Il numero degli alunni per classe
e l'obbligo dell'assistenza.

È bene ricordare come una sentenza del TAR del Lazio di qualche mese fa abbia ribadito l'obbligo di non superare il numero massimo di venti studenti in una classe che veda la presenza di due alunni con disabilità, fra i quali uno solo in stato di gravità. Obbligo anche per i Comuni di fornire assistenti per l'autonomia e la comunicazione e per le scuole di assegnare personale che garantisca l'assistenza igienica.

Salvatore Nocera* da Superando del 21/10/2007



Con la sentenza dell'11 aprile 2007, di fronte al ricorso presentato da due genitori, la Terza Sezione del TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Lazio ha dichiarato illegittima la presenza di due alunni con disabilità, di cui uno grave, nella stessa classe composta da più di venti studenti, applicando in tal senso il Decreto Ministeriale 141/99.
Ed è proprio questo il senso principale di tale decisione ovvero il dare rilievo al citato Decreto sulla composizione delle classi frequentate anche da alunni con disabilità, che non debbono appunto superare i venti alunni, fra i quali uno solo disabile in situazione di gravità. Solo eccezionalmente possono aversi due alunni con disabilità “non gravi”.
La sentenza ha anche affrontato e risolto la questione riguardante l'obbligo dei Comuni di fornire assistenti per l’autonomia e la comunicazione, non generici, ma specificamente formati, ribadendo poi la necessità, da parte delle singole istituzioni scolastiche, di garantire la presenza di collaboratori e collaboratrici scolastiche formati per l’assistenza igienica degli alunni con disabilità.
Ma analizziamo uno per uno i tre diversi, importanti aspetti.

Il Decreto 141/99
Tale provvedimento era stato emanato per correggere il precedente Decreto Ministeriale 331/98, al fine esplicito di consentire a tutto il Consiglio di Classe (docente di sostegno e docenti curricolari) di potersi meglio occupare dell'integrazione dell’alunno con disabilità, avendo un minor numero di alunni in classe.
Nella prassi, però, l’Amministrazione scolastica - per motivi di tagli alla spesa pubblica - aveva sostanzialmente consentito l’abbattimento dei paletti di venti alunni, portando ad un massimo di due la quota di alunni con disabilità, a patto che fossero “non gravi". Poi, incoraggiata dalle mancate reazioni a questa prassi illegittima, con la Circolare Ministeriale 19/2007 aveva addirittura "legittimato questa illegalità", portando a 22 il numero massimo di alunni delle classi con due alunni disabili e a 27 il numero massimo degli studenti nelle classi frequentate da un solo alunno con disabilità.
La sentenza del TAR del Lazio è arrivata dunque a mettere un po' di ordine, condannando anche l’Amministrazione Scolastica al pagamento delle spese di causa. Né l’Amministrazione ha dedotto a propria difesa la citata Circolare 19/2007, dal momento che anche questa sarebbe stata dichiarata illegittima, come la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) ha subito sostenuto, sia perché non si può modificare un decreto con una semplice circolare, sia perché essa è in contrasto con l’affermazoione contenuta nell’articolo 1, comma 605, lettera “b” della Legge Finanziaria per il 2007 (Legge 296/2006), circa l’obbligo di garantire agli alunni con disabilità «il rispetto delle loro effettive esigenze».

Assistenti per l'autonomia e la comunicazione
La sentenza ribadisce poi l’obbligo per i Comuni di assegnare alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, assistenti per l’autonomia e la comunicazione, specificamente formati in forza dell’articolo 13, comma 3 della Legge 104/92. E ciò disattendendo la richiesta del Comune di Roma di essere estromesso dal processo, poiché esso deve, ove necessario, garantire servizi sociali ed educativi ai sensi della stessa Legge 104/92 (articolo 40).

Assistenza igienica agli alunni con disabilità
Infine il TAR del Lazio riafferma l’obbligo delle scuole - poco rispettato nella prassi - di assegnare bidelli e bidelle «formati per assicurare, ove necessario, l’assistenza igienica agli alunni con disabilità». Ciò in base al Contratto Collettivo di Lavoro della Scuola del 2003 (articoli 47 e 48, Allegato A).
Per questo personale, inoltre, c’è l’obbligo di frequentare un breve corso di aggiornamento e scatta il diritto ad un aumento di stipendio, che diviene pensionabile.

Da segnalare in conclusione che la sentenza non fa alcun cenno all’obbligo della presa in carico dell’integrazione da parte dei docenti curricolari, puntando solamente sugli insegnanti di sostegno e sugli assistenti.
Evidentemente, sino a quando l’Amministrazione non sarà in grado di dimostrare che anche questi docenti, specie nelle scuole secondarie, sono preparati e intervengono attivamente, vedremo sentenze che aumenteranno sempre di più il numero delle ore di sostegno, a garanzia del diritto allo studio degli alunni con disabilità.



∑ Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).







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