Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff.VI
C.M n. 17
Prot. n. 710
Roma, 19 febbraio 2002
Oggetto: D.D.G. 12 febbraio 2002 - Integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
Si
comunica che nella G.U. - IV Serie Speciale - n. 14 del 19
febbraio 2002 è stato pubblicato il D.D.G. del 12 febbraio 2002,
concernente l'oggetto. Sono allegati al decreto la tabella di valutazione dei titoli, di
cui al D.M. n.11 del 12 febbraio 2002, e i modelli 1,2,3 di domanda. L'intero carteggio
è, altresì, disponibile sul sito INTERNET e sulla rete INTRANET del Ministero, corredato
dai nuovi codici delle scuole e dagli indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui
inviare le domande.
Nel richiamare le precisazioni già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno 2000, in
occasione della prima integrazione delle graduatorie permanenti, si ritiene utile
puntualizzare le peculiarità della nuova normativa.
Possono beneficiare della riapertura dei termini della procedura concorsuale, oltre ai
docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed educativo, che ha conseguito
l'idoneità o l'abilitazione con le sessioni riservate, indette ai sensi della legge n.
124/99 e della legge n. 306/2000, gli abilitati presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (S.S.I.S.), purché sostengano gli esami di Stato entro la
data del 31 maggio 2002. A questi ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le
abilitazioni conseguite, con esclusione, pertanto, delle abilitazioni dichiarate
corrispondenti, ai sensi della tabella A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente
alle abilitazioni conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle condizioni
previste dall'art. 7, comma 1, del Regolamento adottato con D.M. 4 giugno 2001, n. 268 e
debitamente certificate dalle S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte le
abilitazioni.
Possono partecipare alla procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali sia stato
riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali stranieri, ai sensi
della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad essi sarà attribuito un punteggio forfettario
di 24 punti. Non può presentare domanda di nuovo inserimento, invece, il personale
educativo risultato idoneo nei concorsi ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti
concorsi non si concludono su tutto il territorio nazionale entro la predetta data del 31
maggio 2002 e, pertanto, ai sensi del disposto, di cui all'art. 4 del Regolamento adottato
con D.M. n. 123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in parola dal
prossimo anno scolastico.
Per la prima volta sono istituite distinte graduatorie per gli insegnamenti impartiti
nelle scuole speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province ove sono presenti tali
istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi tecnici, tali graduatorie debbono
essere gestite manualmente dai rispettivi Centri Servizi Amministrativi. Il S.I.M.P.I. ha
disposto la revisione delle graduatorie esistenti, depennando da ciascuna di esse, oltre
ai nominativi di coloro che sono stati immessi in ruolo, o che hanno rinunciato alla
nomina, in ciascuna provincia per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno, il
personale che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65 anni d'età.
Nelle suddette graduatorie sono elencati tutti gli aventi titolo con il punteggio
"totale" già acquisito, senza l'indicazione della riserva e/o precedenze
soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla base dei nuovi titoli,
conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000, o anche acquisiti in precedenza, ma non
presentati, senza alcuna possibilità, facendo salve le eventuali rettifiche di errori
materiali e quelle conseguenti a decisioni di ricorsi, di modificare il punteggio già
attribuito da parte dei Centri Servizi Amministrativi.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella di
valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle abilitazioni o idoneità
conseguite in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99, 33/2000 e
1/2001. Non sempre, infatti, sono stati disposti i provvedimenti di esclusione o
annullamento nei confronti di coloro che avevano già conseguito un'altra abilitazione o
idoneità per la medesima disciplina o nei confronti dei beneficiari dell'O.M. n. 1/2001,
anche per altri insegnamenti o attività.
Si ritiene, quindi, opportuno che, qualora non si sia già provveduto, si depennino dagli
elenchi provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni riservate, i nominativi di
coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che non abbiano prodotto ricorso. In
presenza, peraltro, di ricorso gerarchico o giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le
SS.LL. indicheranno nei suddetti elenchi, a fianco dei nominativi, l'inclusione con
riserva. A tal fine è stato predisposto, nel modulo di domanda, un riquadro in cui gli
interessati debbono dichiarare la loro posizione con riserva.
I docenti di strumento musicale nella scuola media, già inclusi nella prima fascia della
graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento della propria posizione in altre
province, saranno inseriti in coda a coloro che sono già inclusi nella corrispondente
prima fascia della provincia di trasferimento. Si precisa, inoltre, che beneficiano della
nuova inclusione, con l'inserimento nella seconda fascia della graduatoria permanente,
oltre ai docenti abilitati per la classe 77/A con l'O.M. n. 1/2001, i docenti inclusi
negli elenchi prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13 febbraio 1996, in possesso
dell'abilitazione in educazione musicale nella scuola media, conseguita antecedentemente
all'emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati in educazione musicale nella
scuola media con 360 giorni di servizio nello strumento musicale, alla data del 27 aprile
2000.
Si chiarisce, infine, che per le nomine su posti di sostegno nelle scuole secondarie
superiori, (con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per il servizio sarà
attribuito per una sola graduatoria, a scelta del candidato, tra quelle comprese nella
specifica area, nella quale è stato prestato il servizio.
In deroga a quanto sopra chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora soppresse,
è possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti di sostegno, valutando i
servizi prestati anche in altre aree. Non è consentito, comunque, presentare domanda di
nuova inclusione per tali classi di concorso.
Per le graduatorie permanenti delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94 - cl.
76/A e cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno, rispettivamente nella cl.
75/A e 26/A, antecedentemente all'a.s. 95/96, non può essere valutato come servizio utile
ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella 71/A, ma in una qualunque altra graduatoria
compresa nell'area disciplinare 3.
Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Dipartimento per i servizi
nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI
Prot. n.707 /Uff. VI
Roma, 18
febbraio 2002
OGGETTO:
Pubblicazione Decreto direttoriale 12 febbraio 2002 nella Gazzetta Ufficiale.
Si comunica che il Decreto direttoriale 12 febbraio
2002, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativo, valide per l'a.s.2002/2003, sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale - concorsi ed esami, - n.14 del 19 febbraio p.v..
Dalla stessa data di pubblicazione decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle relative domande di partecipazione, con scadenza al 21 marzo 2002.
Al decreto citato è annessa, quale allegato A, la nuova tabella di valutazione dei
titoli, approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002.
Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso.
IL
DIRIGENTE
G. PILO
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