LA STORIA DEI DEBITI FORMATIVI E IL RIPRISTINO DEGLI ESAMI DI RIPARAZIONE
Data: Sabato, 29 settembre 2007 ore 16:57:59 CEST
Argomento: Comunicati


Debiti formativi e velleità ministeriali.

 Margherita Colasuonno, dal Centro Studi della Gilda, 27/9/2007

 


A rompere l’assordante silenzio che incombeva sui debiti formativi fin dal loro primo apparire negli smagati scenari della scuola italiana, ci sta pensando, robustamente, il ministro Fioroni, che a più riprese, con atti formali e/o pronunciamenti verbali, è intervenuto su un capitolo valutativo non certo marginale per le scuole superiori , ma “mandato a memoria” passivamente, con supina indifferenza o cieca e muta insofferenza, nei comportamenti reali, perlopiù non virtuosi, di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti e docenti, alunni e genitori, nonché politici di settore e sindacalisti di carriera e pedagogisti avanzati e quant’altro) e rimasto per più di dieci anni sostanzialmente inesplorato nelle sue implicazioni etico-deontologiche e nei suoi aspetti giuridico-formali .
 

Ci piace, anche, supporre o immaginare che la nostra essenziale prima riflessione sul tema, in occasione del convegno del 16 marzo 2007 (  cfr. atti del Centro Studi Gilda e Professione Docente maggio 2007), si sia potuta inserire con efficace pertinenza nel percorso di riflessione ministeriale:il quale, avviato nei termini sostanziali fin dal gennaio del 2007 dal risalto formale di una legge dello Stato - Legge 11 gennaio 2007 n. 1 -, ha poi trovato più completa e dettagliata definizione nella seconda metà di maggio con la pubblicazione del decreto ministeriale preordinato in quella legge (D.M. 22 maggio 2007 n. 42), per aprirsi ulteriormente a possibili evoluzioni di rottura o, se più ci piace, in controtendenza, alla fine del mese di luglio ( Comunicato stampa M.P.I. datato al 31 luglio 2007)

Ma andiamo per ordine nella nostra ricognizione di tale percorso, individuando con esattezza gli elementi peculiari che caratterizzano, in successione, ciascuno di questi tre significativi momenti:

1) La Legge 11 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore etc...), teoricamente correlata coll’annuale ritualità di obblighi di ufficio ministeriali naturalmente esposti alla ripetitività burocratica e a rimandi normativi ai testi legislativi precedenti – come era regolarmente accaduto per gli aspetti concernenti il debito formativo e il credito scolastico nel decorso degli anni successivi a quello della fondazione normativa ( anche nella prassi di ministri delle contrapposte coalizioni politiche succedutisi al governo) - , evidenzia di fatto, e in termini perentori e immediati, una connotazione opposta: infatti l’articolo 1 (Ammissione all’esame di Stato etc...), presentato come sostitutivo degli artt. 2, 3, 4 della legge 10 dicembre 1997 n. 425, introduce un’importante novità per l’ammissione agli esami, che non consegue più, in una sorta di automatismo, al fatto di aver semplicemente frequentato l’ultimo anno di corso con qualunque esito valutativo finale (cfr. art. 2 comma 1 lett. a Legge 425 1997), ma si determina solo a condizione che gli alunni “valutati positivamente in sede di scrutinio finale” dell’ultimo anno di corso “abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici” (cfr. art. 1 comma 1 Legge 1 2007).

Il dettaglio che all’art. 3 della stessa legge figuri al comma 1 la disposizione transitoria in ragione della quale per i candidati agli esami degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 “continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, non inficia né ridimensiona la valenza giuridica di un disposto che rende elemento di sbarramento per l’accesso agli esami la persistenza di debiti (anche uno solo) non saldati.
 

2) Il Decreto Ministeriale 22 maggio 2007 n. 42, finalizzato alla definizione delle modalità di applicazione del nuovo regime normativo in materia di debiti e crediti e quindi su quello esemplato e a quello conformato nei termini generali, aggiunge, però, nuovi dettagli, al comma 2 dell’art. 3: “Di norma, l’alunno salda il debito formativo nel corso dell’anno scolastico immediatamente successivo a quello in cui il debito medesimo è stato contratto. Tenuto conto della natura delle carenze residue o di particolari situazioni che abbiano comunque impedito il completamento del recupero intrapreso, il Consiglio di Classe, nello scrutinio finale del penultimo anno, può decidere di concedere all’alunno la possibilità di estinguere il debito, o la parte residua di debito, nel corso dell’ultimo anno. Il Consiglio di classe deve motivare la decisione assunta di promuovere alla classe terminale l’alunno che non abbia saldato il debito formativo contratto nella terzultima classe, specialmente nel caso in cui l’alunno sia promosso con debito formativo relativo anche alla penultima .”

Non c’è chi non colga il contrasto fra la chiarezza di dettato e la compattezza di significato nel primo periodo e le genericità e approssimazioni espressive e concettuali che punteggiano gli altri due (“natura delle carenze residue”, “ particolari situazioni”, “ il debito o la parte residua di debito”, “ deve motivare.... specialmente nel caso in cui...” ): talché, la sequenza conclusiva rischia di offuscare ambiguamente la inequivocabile limpidezza di quella iniziale e, quel debito da saldare nell’anno scolastico immediatamente successivo a quello di contrazione, ce lo ritroviamo, alla fine del penultimo anno, successivo al terzultimo, non solo non saldato ma anche in compagnia ( che si spera non sia troppo folta). E questa compagnia di debiti che speriamo non troppo folta, la rincontriamo l’ultimo anno, a stipare i già gremiti tempi operativi del secondo quadrimestre, con un’intrusione che risulta tanto burocraticamente necessaria nella prospettiva degli esami quanto inutile riguardo all’incisività formativa e culturale, nonché contraddittoria sul piano educativo e forse anche rischiosa per la coerenza deontologica ed etica di chi deve operare e decidere
(cfr. art. 3 comma 4: “ Nello scrutinio del primo trimestre o quadrimestre dell’anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate.....”).
 Talora sono gli stessi testi legislativi o normativi che, nell’ispirarsi a principi di garantismo anche non ignobile, aprono varchi alla fuga dalle responsabilità individuali, quasi legittimando interpretazioni parziali e/o forzature di comodo che finiscono per svigorire proprio lo spirito profondo della norma e della legge. E c’è da giurarci, che da parte di tutti i soggetti coinvolti (dirigenti, docenti, alunni, genitori e politici e sindacalisti e pedagogisti e quant’altro) si sprecheranno forzature e interpretazioni “ipergarantistiche”: col perfido effetto di lasciare il debito formativo inchiodato a quelle condizioni di fallimento da cui la nuova norma dovrebbe o vorrebbe schiodarlo.
 

3) Il Comunicato Stampa emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione il 31 luglio 2007 dà ampio e ufficiale risalto alle allarmate dichiarazioni del ministro sulla gravità della situazione debitoria” nelle scuole : dati e percentuali alla mano, il ministro la denuncia in termini inequivocabili, chiedendosi anche “come si sia potuto accumulare in questi anni un debito che per mole e gravità dovrebbe preoccuparci più di quello delle casse dello Stato in quanto più destabilizzante per l’economia del Paese” e ventilando l’eventualità, qualora risultasse necessario, di “rimettere mano al ripristino degli esami di riparazione perché c’è la necessità di avere una data certa che permetta di sapere se il debito è stato superato”.
 Tanto è bastato perché si parlasse di ritorno agli esami di riparazione: ma sarebbero esami ridotti a ben poca cosa, se fornissero soltanto la data certa che coprisse, come la classica foglia di fico, le miserie del debito formativo.
 

Aspettiamo, allora, che passi la nottata e la misura sia colma: i segni ci sono, pur fra le pieghe di incoerenze e contraddizioni. Cogliamoli e diamone atto anche al ministro, con la dovuta franchezza.

Margherita Colasuonno






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