ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE FONDATA SU CONTESTAZIONE DI ADDEBITI PARZIALE
Data: Luned́, 24 settembre 2007 ore 09:38:23 CEST
Argomento: Comunicati


ILLEGITTIMA LA SANZIONE DISCIPLINARE FONDATA SU CONTESTAZIONE DI  ADDEBITI PARZIALE A cura del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale  UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS)

Nel pubblico impiego, la sanzione disciplinare comminata dall'Amministrazione al pubblico  dipendente deve essere correlata alle imputazioni formulate in sede di contestazione degli addebiti,  e non può fondarsi su fatti e circostanze non puntualmente e formalmente contestati.(Consiglio di  Stato, sez. V, 14 Febbraio 2003, n.801). In linea generale di principio - la contestazione degli addebiti, assolvendo allo scopo di consentire al  lavoratore incolpato una immediata ed adeguata difesa, non solo deve contenere la non equivoca  manifestazione dell'intenzione del datore di lavoro di considerare gli addebiti come illecito  disciplinare  (Cass. n.317/1995) ma deve anche rivestire il carattere di  specificità  (Cass.  n.9713/1995, Cass. n.884/1996), cioè deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto nella sua  materialità, in modo che, pur senza una precisa menzione delle norme legali o contrattuali che si  assumono violate(Cass. n.13905/2000) sia consentita l'esatta individuazione della infrazione  contestata e del comportamento nel quale il datore di lavoro ravvisa l'addebito disciplinare  sanzionabile(Cass. n.12621/2000). Ragion per cui il provvedimento sanzionatorio emanato dal datore di lavoro che si fondi su più  addebiti , non tutti contestati all'interessato, risulta illegittimo. Tanto, in ragione dell'immutabilità e specificità della contestazione disciplinare la cui funzione è  quella di instaurare il contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore incolpato, che se non  formalizzata in modo  integrale, non risulterebbe idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di  difesa. La costante Giurisprudenza ha infatti stabilito che non è legittimo un provvedimento disciplinare  fondato su fatti non contestati al lavoratore, poichè è illegittima la corrispondenza tra l'illecito  disciplinare perseguito dal datore di lavoro e l'entità della sanzione comminata dal medesimo.







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