REGOLAMENTO SUPPLENZE: CHIARIMENTI DEL MPI
Data: Domenica, 23 settembre 2007 ore 09:44:24 CEST
Argomento: Comunicati


Prot. n. AOODGPER         
    Roma,  D.G. per il personale della scuola  Uff. III        Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali  LORO SEDI    Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali  LORO SEDI

       Oggetto:  Regolamento  supplenze  D.M.  n.  131  del  13  giugno  2007:  Chiarimenti     

  In relazione a quesiti pervenuti , si ritiene opportuno fornire i chiarimenti  che seguono:  



 1)  CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO  Già  nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007  si faceva presente che è in  corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l’abrogazione dei  certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l’obbligo derivante dal  D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.   In considerazione di quanto sopra, e preso atto che  già alcune Regioni  (Umbria  ,  Liguria  ,  Lombardia  ,  Friuli),  con  propria  legge  hanno  abolito  la  competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della  suddetta certificazione, si ritiene  che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano   eventualmente attestare l’idoneità all’impiego, i contratti possano esplicare la loro  efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio  medico curante o dal medico di base.


2) ARTT.33  e  58  CCNL  23  luglio  2003:  FRUIZIONE  DA  PARTE  DEI  NEO  ASSUNTI  Fermo restando quanto già riferito con nota 16499 del 31 agosto 2007, si  ritiene  utile  precisare  che  ai  fini  della  fruizione  del  beneficio  previsto  dalla  normativa in oggetto, è necessaria la preliminare sottoscrizione del contratto a  tempo indeterminato da parte del personale neo assunto affinché possa seguirsi la  logica connessione delle procedure : assunzione a TI, aspettativa, sottoscrizione  contratto a TD.  Il Dirigente scolastico della sede di prima destinazione ha il compito di  sottoscrivere  il  contratto  a  tempo  indeterminato  curando,  altresì  ,  tutte  le  le  ulteriori operazioni necessarie al perfezionamento dell’assunzione mediante le  consuete funzioni disponibili al sistema informatico.  Il periodo di prova , per il personale in parola è, naturalmente, differito.  

 3) ASSEGNAZIONE  DI  SPEZZONI  FINO  A  SEI  ORE  AL  PERSONALE  INTERNO  Confermando  quanto  già  chiarito  con  tutte  le  precedenti  circolari  sull’argomento, si ribadisce che tutto quanto detto va riferito agli “spezzoni” in  quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o  cattedre.  


 4)SANZIONI PREVISTE DAL NUOVO REGOLAMENTO   Premesso che , ovviamente,  le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13  giugno  2007,  si  applicano  alle  graduatorie  compilate  in  base  al  DDG  del   16/3/2007 e non  a coloro che sono nominati  dalle  graduatorie 2006/2007, si  precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto  di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.    

5)ELENCHI DI SOSTEGNO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO:  ESAURIMENTO  DELLO  SPECIFICO  ELENCO  DELL’AREA  DISCIPLINARE SU CUI DEBBA DISPORSI LA NOMINA  Si richiama quanto stabilito dall’art.6, c. 5, ultimo capoverso del DDG 16  marzo 2007 per chiarire che l’art.6 c. 3 del Regolamento sulle supplenze va inteso  nel senso che il conferimento del posto va effettuato, nel caso di esaurimento  dell’elenco  specifico,  mediante  lo  scorrimento  incrociato  degli  elenchi  di  sostegno delle altre aree disciplinari, sia per le nomine disposte dal capo d’istituto  che per quelle disposte dagli Uffici Scolastici Provinciali.       

    IL DIRETTORE GENERALE    GIUSEPPE FIORI







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