INFORTUNI A SCUOLA
Data: Marted́, 11 settembre 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Normativa Utile


Infortuni a scuola.

L’ individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme
 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi
 non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate.

 di Anna Teresa Paciotti, da  Studio Legale LAW  del 6/9/2007

 

Con la Sentenza n. 33760/2007, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al caso di un infortunio occorso ad uno studente durante un'assemblea di classe tenutasi all'interno del laboratorio chimico. Lo studente in questione veniva attinto da una sostanza ustionante spruzzatagli per gioco da un compagno. Il Tribunale monocratico de L'Aquila affermava la responsabilità penale di un docente per omessa vigilanza. Infatti, gli studenti avevano espressamente invitato il docente ad uscire dal laboratorio e questi - che aveva il diritto - dovere di assistere all'assemblea per vigilare sulla incolumità dei partecipanti in una situazione di potenziale pericolo, a causa delle sostanze chimiche custodite nel luogo in cui i ragazzi erano convenuti - si era invece imprudentemente allontanato, lasciandoli soli. Avverso tale sentenza il docente ha proposto appello per Cassazione rilevando che l'art. 43, ultimo comma, del D.P.R n. 416/1974 prevede non un dovere, bensì un diritto, da parte dell'insegnante che lo desideri, di partecipare all'assemblea studentesca e, in ogni caso, la sua eventuale partecipazione non avrebbe evitato l'evento lesivo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso. Richiamata la normativa sulle assemblee studentesche, la Corte ha osservato che ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 27.4.1955, n. 547 gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori - scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere" sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ora, l’ individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull'igiene del lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate. Pertanto, l'esame del giudice doveva sostanzialmente essere rivolto ad appurare se, in concreto, al docente imputato potessero attribuirsi le qualifiche di "delegato del datore di lavoro" (dirigente dell'istituto), in forza di atto di delega espresso, inequivoco e certo ed espressamente accettato, nella posizione di garanzia che a quegli faceva capo originariamente, ovvero di "preposto”, ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.P.R., con riferimento specifico alle effettive attribuzioni e competenze che gli era stato eventualmente demandato di svolgere durante l'assemblea studentesca in oggetto.
 
 

Eccovi il link







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-8277.html