Gli obblighi di servizio dei docenti sono contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL 2002-05. e sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento ,tutto quello che non rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale, “straordinario” quindi “facoltativo”. “Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (art 26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale. In particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05 comma 5). A settembre e a giugno, se le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 200205. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987). Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui i docenti sono tenuti sono di due tipi: individuale (la cosiddetta funzione docente, non quantificabile ma neppure infinita!) collegiale (quantificabili) - Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2) rientrano le attività relative: 1) alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni; 2) alla correzione degli elaborati; 3) ai rapporti individuali (e l’aggettivo “individuale” è riferito al docente non al genitore) con le famiglie. Come si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non possono essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti fantasiosi. - Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: · partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a); · la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b); · lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c) Quanto sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli obblighi di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi compresi gli impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni. Per tutte le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento. A settembre ed a giugno, prima che inizino le lezioni, o dopo che sono terminate, in assenza di attività collegialmente programmate, è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza a scuola