A SETTEMBRE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI IL PRESIDE PUO' IMPORMI LA PRESENZA A SCUOLA?
Data: Venerd́, 31 agosto 2007 ore 09:46:29 CEST
Argomento: Redazione


Gli obblighi di servizio dei docenti sono  contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL  2002-05.   e sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali  all’insegnamento ,tutto quello che non  rientra in queste due categorie costituisce  il lavoro aggiuntivo e, come tale,  “straordinario” quindi “facoltativo”.  “Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il  Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti  nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato  per far fronte a nuove esigenze.» (art 26  comma 4 CCNL 2002-05). Quindi già a  settembre ciascun docente deve conoscere  tutti gli impegni che lo riguarderanno in  corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale.   In particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono  di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la  scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni  settimanali.   Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono  tenuti a  trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27  CCNL 2002-05 comma 5).   A settembre e a giugno, se le lezioni non  sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è illegittima l’imposizione ai  docenti dell’obbligo di presenza nella  scuola, in assenza di attività deliberate  dal Collegio dei Docenti (CCNL 200205. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).   Infatti, per quel che riguarda le attività  funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui i docenti sono tenuti sono  di due tipi:  individuale (la cosiddetta funzione docente, non quantificabile ma neppure  infinita!)   collegiale (quantificabili)   - Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2)  rientrano le attività relative:  1)       alla preparazione delle lezioni ed  esercitazioni;   2)       alla correzione degli elaborati;   3)       ai rapporti individuali (e  l’aggettivo “individuale” è riferito al docente non al genitore) con le famiglie.   Come si può vedere da quanto sopra, gli  impegni individuali, anche se non quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni  ben precise e non possono essere estesi a  qualsiasi attività proposta da dirigenti  fantasiosi.   - Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite  da:   ·   partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di  programmazione e verifica d’inizio e  fine anno e l’informazione alle famiglie  sui risultati degli scrutini trimestrali,  quadrimestrali e finali e  sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un  totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL  2002-05 comma 3, lettera a);   ·   la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi  sono programmati secondo criteri  stabiliti dal Collegio dei Docenti,  tenendo conto degli oneri di servizio  degli insegnanti aventi un numero di  classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non  superiore alle 40 ore annue (art. 27  CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);   ·   lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione  degli atti relativi alla valutazione  (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3,  lettera c)   Quanto sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli  obblighi di servizio al di fuori delle  attività di insegnamento, ivi compresi gli impegni precedenti l’inizio e  seguenti il termine delle lezioni. Per  tutte le ore prestate eventualmente in  eccedenza a tali obblighi negli ultimi  5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento.   A settembre ed a giugno, prima che inizino le lezioni, o dopo che sono terminate, in assenza di attività collegialmente programmate, è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza  a scuola






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