Legge sull'editoria, quale destino per i siti scolastici?
Data: Mercoledì, 04 dicembre 2002 ore 11:22:42 CET
Argomento: Istituzioni Scolastiche


Qui di seguito riporto un interessante articolo sul problema della pubblicazione di materiale di varia natura sui siti web in generale. L’argomento è per noi di AetnaNet, consorzio telematico di decine di scuole, quanto mai interessante ed attuale. Pertanto, invito tutti, docenti e non, a leggerlo con attenzione per esprimere un parere e/o integrare con altre ulteriori notizie. La nuova legge sull'editoria, entrata in vigore ad aprile, potrebbe mettere a rischio la pubblicazione dei siti scolastici. A lanciare l'allarme sono gli insegnanti di Docenti.org, il sito dedicato alle tecnologie dell'informazione nella didattica. La norma ridefinisce il concetto stesso di "prodotto editoriale", che viene inteso come "prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici". Anche le pubblicazioni online - siti Internet o newsletter - sono, dunque, prodotti editoriali. Il problema, contro il quale hanno protestato molti sostenitori della libertà di informazione e comunicazione in rete, è che ai prodotti editoriali si applicano le disposizioni sulla stampa stabilite dalla legge 47 del 1948. Secondo questa norma le pubblicazioni devono recare l'indicazione del luogo e della data di pubblicazione, del nome e del domicilio dello stampatore e del nome del proprietario e del direttore o vicedirettore responsabile, pena una multa fino a 500mila lire o, addirittura, la reclusione fino a due anni per pubblicazione clandestina. Un sito scolastico deve, quindi, indicare la propria denominazione e l'indirizzo dell'istituto, l'anno di pubblicazione e il nome e l'indirizzo di chi ospita il sito sui propri server, che nel mondo della rete e degli "stampati telematici", dovrebbe corrispondere allo "stampatore". Inoltre dovrebbe indicare anche il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. Ma - domanda Angelo Boezi, uno degli insegnanti di Docenti.org - "Chi è il proprietario del sito Web di una scuola? Boh… Probabilmente, come rappresentante legale, il dirigente scolastico. Ma è anche titolare dei diritti di copyright? Direi di no. La situazione è abbastanza confusa. Comunque, o lui o il ministero della pubblica istruzione". Quanto al direttore o vicedirettore responsabile, che secondo la legge sull'ordinamento professionale deve essere un giornalista professionista iscritto all'albo, è difficile immaginare che un istituto possa e voglia affidare la responsabilità editoriale della propria pagina web a questa figura professionale. Una testata è, inoltre, soggetta all'obbligo della registrazione presso la cancelleria del tribunale della circoscrizione in cui si effettua la pubblicazione. E anche quest'obbligo può costituire per un sito scolastico, che è un periodico contraddistinto da una testata, un ostacolo insormontabile. "È evidente che immaginare un istituto scolastico che si attivi per la registrazione della testata, contatti un direttore responsabile e paghi il relativo compenso è, anche nell'era dell'autonomia scolastica, fantasia" - commenta Franco Labella, un altro degli "insegnanti in rete". D'altra parte, la nuova legge, la 62/2001, esenta dall'osservanza di quest'obbligo "i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione" (articolo 16). Recentemente il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vanino Chiti, rispondendo a un'interpellanza parlamentare, ha precisato che la "legge non impone alcun vincolo di iscrizione al registro dei comunicatori" a chi fa comunicazione in rete e ha sottolineato che "non ci sono vincoli aggiuntivi neppure per i siti Internet che fanno esclusivamente o professionalmente informazione". Tuttavia questa rassicurazione del governo per voce del sottosegretario non ha posto fine alle perplessità. Intanto, osserva Boezi, "il registro degli operatori di comunicazione ancora non c'è". "I chiarimenti del sottosegretario Chiti sono rassicuranti in se stessi, ma non fanno né legge né giurisprudenza, purtroppo, ed il testo della legge è chiaro e nitido" - spiega il docente. "Non credo che, se un magistrato ci denunciasse (o denunciasse un dirigente scolastico) per stampa clandestina le dichiarazioni del sottosegretario Chiti potrebbero essere fatte valere in giudizio. La Costituzione non prevede niente del genere, in ogni caso". Per sanare la situazione occorrerebbe, quindi, "un disegno di legge di interpretazione autentica". Dello stesso avviso è anche Franco Labella, docente di diritto, che ribadisce che "al di là delle intenzioni anche ufficiali del Governo, quello che conta, nei testi normativi, è prima di tutto quello che c'è scritto". Che fare, allora, in attesa di un eventuale intervento del legislatore? Una soluzione, ipotizza Labella, "potrebbe essere quella di aggiornare in maniera non sistematica la parte informativa del sito". Tuttavia, prosegue, "è evidente che queste indicazioni, probabilmente, potrebbero, in un'ipotetica sede giudiziaria, essere valutate diversamente dal giudice, e viste come manovre elusive degli obblighi di legge". L'unica certezza, quindi, è che le polemiche suscitate dall'applicazione ai siti Internet di principi normativi concepiti per la stampa, continueranno ancora (di Georgia Garritano).





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