SE LAVORO IN UN ISTITUTO PRIVATO POSSO AVERE UNA SUPPLENZA STATALE?
Data: Marted́, 21 agosto 2007 ore 09:12:29 CEST
Argomento: Redazione


L'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna chiarisce in un parere
 perché non c'è divieto di cumulo.

Fissi nel privato e precari nello stato.

Prof assunto da istituto privato può avere supplenza statale

da ItaliaOggi del 21/8/2007

 

Anche i docenti a tempo determinato, in part-time o titolari di spezzone, che dal prossimo 1° settembre prenderanno servizio, possono svolgere altre attività lavorative contemporaneamente all'insegnamento nella scuola statale.
 Ma l'orario di insegnamento non deve superare il 50% della prestazione normale. E, in ogni caso, la seconda attività non può essere svolta alle dipendenze della pubblica amministrazione.

 Il divieto di cumulo vale anche se il secondo lavoro è un'attività commerciale o una carica in una società a scopo di lucro. Non vale invece per le prestazioni svolte presso scuole private (anche a tempo indeterminato), sempre che il docente in questione abbia un rapporto di lavoro part-time (non superiore al 50% della cattedra) con la scuola statale. Chiarimenti in tal senso, di cui le scuole fanno spesso richiesta, si evincono da un parere dell'ufficio scolastico dell'Emilia Romagna (www.istruzioneer.it). Il parere, che non è vincolante, è di particolare attualità in vista delle prossime operazioni di assunzione a tempo determinato, che si terranno a breve in tutte le province.


Il part time

La questione, infatti, viene spesso sollevata in sede di operazioni di nomina. E non di rado si evolve in situazioni di vero e proprio contenzioso anche giurisdizionale. Si pensi, per esempio, ai docenti precari interessati al mantenimento di rapporti di lavoro con gestori di scuole private, spesso a tempo indeterminato. Che talvolta non accettano un eventuale incarico a tempo determinato con la scuola statale, nel timore di essere costretti a dover risolvere il precedente rapporto privato.

 Oppure si vedono costretti a fronteggiare le incertezze di procedimenti disciplinari a loro carico, spesso giuridicamente infondati.


I lavori cumulabili

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di cumulare con l'insegnamento eventuali rapporti professionali retribuiti, derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. Queste possibilità di cumulo sono infatti espressamente previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001. E possono essere esercitate anche dai docenti in regime di tempo normale e a prescindere dal termine del rapporto (determinato o indeterminato).


I tipi di incompatibilità

La disamina dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna riguarda, peraltro, le sole questioni riguardanti le incompatibilità. Secondo i tecnici emiliano-romagnoli ve ne sono di due tipi. Il primo è quello costituito dai lavori incompatibili con la professione docente, a prescindere dalla natura del rapporto (di ruolo o non di ruolo) e dall'articolazione dell'orario di lavoro (part-time e tempo pieno). Il secondo tipo è caratterizzato da un sorta di incompatibilità condizionata, dove l'incompatibilità resta tale, se il rapporto è a tempo pieno (di ruolo o non di ruolo) e decade, se il rapporto di lavoro è part time. A patto che non superi il 50% dell'orario normale.


Sempre incompatibili

Per quanto riguarda le incompatibilità generali, l'ufficio ha citato il comma 10 dell'articolo 508 del decreto legislativo 297/94 secondo cui «è da considerarsi quale attività incompatibile l'esercizio di attività commerciale da parte del docente». Questo divieto, secondo l'ufficio, non viene derogato neppure nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale.

 L'articolo 1, comma 58 della legge 23/12/1996 n. 662, prevede, infatti, per il dipendente pubblico a regime orario part-time (50 % di quello pieno), la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa anche autonoma. Ma l'attività commerciale «deve essere tenuta distinta dalla fattispecie del lavoro autonomo». E dunque, la titolarità di un'attività commerciale resta assolutamente vietata all'intera categoria di docenti, così come risulta vietata, per la medesima categoria, la possibilità di accettare cariche in società costituite a fine di lucro. Tranne che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina è riservata allo stato e sia intervenuta l'autorizzazione del ministero.


I lavori compatibili

Per quanto riguarda i rimanenti lavori compatibili con il part-time, l'ufficio scolastico ha spiegato, in particolare, che l'articolo 53 del decreto legislativo 165/01, al comma 6, derogando da quanto stabilito dall'articolo 508 del decreto 297/94, esclude espressamente dall'applicazione del regime delle incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, nonché tutti i docenti universitari a tempo definito e le altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito lo svolgimento di attività libero-professionali.

 Ciò a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'amministrazione.






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