sono una dei neoassunti in questa tornata di immissioni in ruolo, e certamente sono contenta di questa inedita condizione. Tuttavia non posso fare a meno di registrare l’ennesima beffa che ci viene dal mpi.
Vengo al punto. Espletate le operazioni di individuazione, con riservisti più o meno in regola, attendo come tanti di effettuare la scelta della sede provvisoria, che proprio nel corso delle individuazione ci era stata annunciata operabile sia su cattedre di diritto che su cattedre di fatto, che per chi come me è di Catania sono le più appetibili visto che sono anche le più vicine (e dopo anni di sacrifici, non ultimo l’inseguimento delle sedi di montagna, le assicuro che la cosa non è affatto indifferente!). Questa la nota n. 15138, 25 luglio 2007, del ministero della pubblica istruzione:
Le operazione di assegnazione provvisoria del personale già di ruolo vanno effettuate salvaguardando in ciascuna provincia un numero di posti pari al contingente previsto per le nuove assunzioni (art. 7 c. 13 del Ccni 6/6/2007). Dal momento che le assegnazioni provvisorie vengono effettuate sia sui posti dell’organico di diritto che su quelli di fatto (quindi disponibili fino al 30 giugno per le supplenze), è evidente che anche l’assegnazione della sede di servizio ai neo assunti a tempo indeterminato può essere effettuata indifferentemente tanto sui posti in organico di fatto che di diritto, visto che, come noto, nel primo anno tale sede è solo provvisoria.
Di qualche giorno successivo, il chiarimento alla Nota:
Prot. n. AOODGPER15540 D.G. personale della scuola - Uff. III - Roma, 31 luglio 2007
Oggetto: Nota prot.15138 del 25.7.2007 –
In riferimento alla nota prot. n. A00DRCA.UFF.DIR.4658 del 30/7/2007 di Codesta Direzione Generale si concorda su quanto prospettato nella nota stessa sul fatto che le assegnazione provvisorie vadano effettuate su tutte le disponibilità, senza alcuna distinzione tra organico di diritto e organico di fatto, così come del resto previsto dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che prevede testualmente l’utilizzo per le operazioni previste di tutto il quadro delle disponibilità, con l'unico limite di non erodere il numero dei posti del contingente ministeriale destinati alle immissioni in ruolo. Ne discende che le nomine in ruolo siano disposte sui posti che residuano alle precedenti operazioni previste dal suddetto CCNI, fermo restando che deve essere salvaguardato il numero di posti del contingente ministeriale e tenendo presente che tutte le operazioni previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie devono rispettare il principio generale di contenimento della spesa, sancito tra l’ altro indirettamente anche nella legge n.333/2001, per cui deve essere assicurata la copertura prioritaria dei posti vacanti in organico di diritto.
D’accordo, incasso anche questa ennesima marcia indietro (“ministero-gambero” potrebbe dirsi questo del prof. Fioroni). Qualcuno allora dovrebbe spiegarmi perché – e il chiarimento alla Nota lo dice esplicitamente – se il principio generale è quello del contenimento della spesa e, come ribadisce il chiarimento e come già diceva la nota 15138, la condizione dei neo assunti è equiparata a quella di chi viene utilizzato e assegnato provvisoriamente (per trasferimento di sede o di classe di concorso), perché – ripeto – le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie vengono fatte tanto su organico di fatto che di diritto?
È vero, così si è sempre fatto, ma ora c’è quella Nota e c’è quel chiarimento. Può il csa così proditoriamente non tenerne conto? Dal canto nostro (quello dei neo assunti), dobbiamo stare zitti e ringraziare perché dopo anni di lavoro (non di gioco) ci viene assicurata una condizione cui si aspirava da tempo, ovunque essa ci porti, o rivendicare almeno il diritto di non venir presi in giro per l’ennesima volta?
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti