LETTERA DEI DOCENTI PRECARI DI CATANIA AVVERSO ATTRIBUZIONE RISERVE
Data: Luned́, 30 luglio 2007 ore 10:39:16 CEST
Argomento: Comunicati


Al Dirigente

 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania

Dott.Zanoli

 

e.p.c.

Ministro della Pubblica Istruzione

On.Fioroni

 

e.p.c.

Vice Ministro della Pubblica Istruzione

On.Bastico

 

e.p.c.

Sovrintendente Scolastico Regione Sicilia

          Dott.Di Stefano              

 

e.p.c.

Gilda degli Insegnanti

 

e.p.c.

CISL Scuola

 

e.p.c.

CGIL Scuola

 

e.p.c.

SNALS

 

e.p.c.

UIL Scuola

 

 

 

I DOCENTI PRECARI DI CATANIA

 

Vista

la presenza nelle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Catania di numerosi Docenti che hanno inserito il titolo di riserva N nell’anno 2007 senza avere lo status di disoccupato entro il  19 Aprile ( data di scadenza del rinnovo delle graduatorie ad esaurimento)

 

 CHIEDONO

 

 

alla S.V. rifornire delucidazioni sulle modalità  di  attribuzione.delle riserve N ai Docenti nelle graduatorie ad esaurimento del biennio 2007/2009 in quanto l’ U.S.P,.di Catania non ha tenuto conto nelle operazioni di attribuzione della riserva N delle seguenti sentenze e disposizioni di legge :

 

 

-    Nota Ministeriale prot.n.AOODGPER 14 568 del 17/07/2007  :   In  riferimento   alle assunzioni

     di  personale scolastico sui   posti riservati, di cui alla legge 68/1999, i requisiti per  usufruire del    

     beneficio   della riserva   devono    essere     posseduti     alla data di scadenza dei  termini    della  

     presentazione    della  domanda di   partecipazione secondo quanto previsto   dall’art.1 comma  8    

     del    D.D.G. 16 Marzo 2007, cioè l ’effettivo stato di disoccupazione in   quanto     la tutela che     

    viene assicurata    ai disabili    tramite    le quote, ai     sensi   dell’art.38  della Costituzione, deve       

    riguardare solo i disoccupati     ed è volta  a facilitare il reperimento della loro prima occupazione

 

-         Nota Ministeriale Prot.AOODGPER n.12588 indirizzata all’Ufficio scolastico della Sardegna.:con riferimento al quesito formulato con nota prot.n.6404 del 25 Maggio 2007 si  confermano le disposizioni di cui all’art.1 comma 8 del D.D.G. 16 marzo 2007, secondo cui,ai fini dell’assunzione su posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste di collocamento, di cui all’art.8 della legge n.68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova istrione, salvo che non abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenze istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione .Per cui in quest’ultimo caso, in base alla nota 35 al Modello 1,deve solo barrare l’apposita casella mentre per situazioni sopraggiunte l’interessato deve anche indicare gli estremi del documento di attribuzione dei titoli di riserva e dello stato di disoccupazione

 

-         Art. 8 della legge n. 68 del 1999 che  fa riferimento alle persone “di cui al comma 1 dell’art. 1, che risultano disoccupate”, conseguentemente la prevista riserva non è connessa solo allo stato di invalidità del candidato, ma anche al suo stato di disoccupazione cioè all’iscrizione nelle liste di collocamento, che ha carattere costitutivo, ed in caso di supplenza temporanea di durata superiore a 120 giorni, è preclusa ogni possibilità di essere assunti come riservatari avendo i Centri Provinciali per l’Impiego  l’obbligo di non perfezionare l’iscrizione e quindi non è valida l’iscrizione

·        se il Docente ha fatto più di 4  mesi di servizio nell’anno solare e poi si è licenziato entro il 19 Aprile per risultare disoccupato;

·        se l’ iscrizione alla lista speciale dell’Ufficio Provinciale del Lavoro viene fatta a Luglio-Agosto   dopo la scadenza del contratto al 30 Giugno a  scuola

- 

         Legge n. 68/1999: ai fini delle assunzioni, prevede all’art. 8 e segg. un’apposita procedura che inizia con l’iscrizione degli aspiranti nelle liste di disoccupazione, da certificarsi, poi, al fine del riconoscimento del diritto alla riserva di posto, e che il successivo art. 16, comma 2, della stessa legge va interpretato nel senso che lo stato di disoccupazione deve considerarsi sempre la condizione di base per il riconoscimento delle riserve di posto. L’art. 7 della citata legge, nell’indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali (ex art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 29/1993), i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti  a concorso. Tuttavia tale norma deve essere intesa come disposizione di carattere generale che indica il requisito della disoccupazione come necessario per poter consentire ai destinatari delle norme sulle assunzioni obbligatorie di partecipare al concorso.

 

-         Art.10 della Legge 28 Febbraio 1987 n.56 classifica i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento. 1^classe. Lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione oppure occupati a tempo parziale con orario non superiore a venti ore settimanali e che aspirino ad una diversa occupazione, conservano la iscrizione in questa classe i lavoratori avviati con contratto a tempo determinato, la cui durata complessiva non superi i 4 mesi nell’anno solare.

 

-         Sentenza del Consiglio di Stato N.1780/2007 del 18 aprile 2007:

gli invalidi civili perdono il diritto alla precedenza nelle assunzioni se accettano contratti della durata di 4 mesi e oltre.Al fine di godere del beneficio,infatti, è indispensabile non solo lo stato obiettivo di non occupazione, ma anche l’iscrizione nelle liste di collocamento, che ha carattere costitutivo, sicchè la mancata iscrizione, disposta ai sensi dell’art.10 delle legge 28 febbraio 1987 n.56, in caso di supplenza superiore a 120 giorni, preclude la possibilità di essere assunti come riservatari.

Per cui secondo secondo i Giudici Amministrativi il diritto alla cosiddetta riserva N non si perde se l’interessato lavora per periodi non superiori a 4 mesi

 

-         Sentenza 13 Luglio 2007 n.268 della Corte Costituzionale contro la regione Puglia : spetta solo allo stato definire lo stato di disoccupazione o di inoccupazione e le regole per acquisire la qualifica di disoccupato nonché le evenienze cui si ricollega la perdita della qualifica o la sospensione dei suoi effetti. Inoltre ha deliberato che si perde lo status di disoccupato se non supera il reddito annuale di  7500Euro nell’anno precedente e non ha svolto attività lavorativa temporanea o a tempo determinato superiore a 120 giorni ,

 

-         Nota del direttore della Funzione Pubblica del Ministero del 2007 in cui si ribadisce il limite di reddito  e lo stato di occupazione non superiore a 120 giorni per l’inserimento della riserva N  nelle graduatorie .Lo stato di disoccupazione deve essere posseduto all’atto del primo inserimento in Graduatoria ad esaurimento o durante uno degli aggiornamenti successivi salvo il diritto acquisito prima che il CdS si pronunciasse escludendo il diritto dei titolari di un contratto al 30/06

 

-         Sentenza 11 marzo 2006, n.190, della Corte costituzionale, che ha affermato come “anche dopo l’entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n.68, le quote di riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione dell’interessato, essendo solo consentito alle medesime amministrazioni, a mente dell’art.16 della stessa legge, di prescindere da tale stato ove esse ritengano di saturare l’aliquota di riserva anche in deroga al limite percentuale dei posti destinati ai concorsi pubblici”. 

 

-         Corte Costituzionale con Sentenza 11 marzo 2006, n.190  che ha statuito che “è incostituzionale l’art.8 bis  D.L. 28 maggio 2004, n.136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186, nella parte in cui prevede l’applicazione della riserva dei posti ai disabili per il conferimento degli incarichi di presidenza annuale negli istituti scolastici derogando al principio dello stato di disoccupazione, atteso che la tutela dei disabili va assicurata ai soli disoccupati in sede di accesso al lavoro, e non anche ai fini della progressione in carriera dei disabili già occupati, senza contare l’ulteriore disuguaglianza di una previsione stabilita per i soli invalidi occupati nel settore scolastico”.

 

-          D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che ha modificato e integrato il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 281 (unitamente al D.P.R. n. 242/2000) e che stabilisce i criteri circa la conservazione, la perdita e la sospensione dello stato di disoccupazione. Tali criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi: - Perdita dello stato di disoccupazione: Assunzioni a tempo determinato pieno o part-time con durata del contratto pari o superiore a 8 mesi, ridotti a 4 se giovani o adolescenti; - conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione; - perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l’impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione;- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i “giovani”;- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di “giovani”.

 

 

 

TUTTO CIO’ VISTO E PREMESSO

.

 

Laddove si rendesse necessario,i Docenti Precari di Catania  anticipano ,che, in caso di mancanza di risposta da parte Vostra ,  intraprenderanno  le indispensabili azioni individuali innanzi a tutte le opportune sedi giudiziarie ed a carico di tutti i soggetti responsabili per il legittimo riconoscimento dei propri diritti che dovessero risultare violati, nonché per il risarcimento dei danni materiali e morali che ne conseguirebbero.

 

I DOCENTI PRECARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA

 

 

 

 

 

 

I COLLEGHI INTERESSATI A FIRMARE LA SOPRACITATA LETTERA POSSONO  INVIARE UNA E-MAIL CON NOME ,COGNOME ,DATA DI NASCITA E CLASSE DI CONCORSO, E LA SCRITTA ADERISCO ALL’INIZIATIVA AL SEGUENTE INDIRIZZO:

vincenzonicolosi@alice.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 







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