IL CONSIGLIO DI STATO BOCCIA IL SUPERPUNTEGGIO DI MONTAGNA
Data: Marted́, 17 luglio 2007 ore 13:09:08 CEST
Argomento: Comunicati


Il Cds boccia il superpunteggio
La montagna gelata
Vincono Mpi e controinteressati


 
Di Vincenzo Brancatisano
 
16 LUGLIO 2007 – Il superpunteggio di montagna perde ai punti. Se ci fosse stato un k.o. alla prima ripresa non ci sarebbe stato tanto spargimento di sangue. E di denaro. E invece i docenti precari che attendevano con speranza il buon esito dell’udienza del 13 luglio scorso presso il Consiglio di Stato, dovrebbero finalmente fare i conti con la realtà. Con ordinanza n. 3706, e come avevamo anticipato fin dalla tarda serata del 13 luglio, il Cds ha accolto il ricorso in appello n. 5401 del Ministero della pubblica Istruzione contro l’ordinanza con la quale il Tar del Lazio aveva riabilitato il bonus contestato. Per l’effetto, l’organo di secondo grado della giustizia amministrativa ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado dai precari interessati al raddoppio del punteggio. Quanto ai controinteressati, il loro ruolo durante l’udienza è stato fondamentale e, a quanto si legge nel testo stringato dell’ordinanza del Cds, è stato pure premiato. Gli sforzi giudiziari dei 51 precari di Catania, Enna, Palermo, l’Aquila, che avevano agito in giudizio negli anni scorsi contro quello che ritenevano un illegittimo sorpasso da parte dei colleghi “montanari”, ottenendo vittorie a ripetizione prima davanti al Tar di Catania, poi davanti al CgA di Palermo, successivamente davanti alla Corte Costituzionale e nuovamente davanti al Tar di Catania, non potevano non essere presi in considerazione dal Consiglio di Stato. Il quale, se nell’ordinanza del 3 luglio 2007 aveva messo in evidenza l’inefficacia della Legge finanziaria 2007 nei confronti della portata retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale, stavolta, ha “tenuto conto – si legge nell’ordinanza del 13 luglio scorso – delle posizioni di controinteresse, che rilevano ai fini del giudizio”. Come dire: se questi hanno già vinto in tutti i settori, i gradi e gli ambiti della giurisprudenza, non escluso quello della Corte Costituzionale, di che stiamo ancora parlando? Si parla tanto in questa storia, e spesso si parla a vanvera, di diritti acquisiti, ma è chiaro che prima o poi si doveva pure tenere conto dei diritti di chi ha vinto in vari gradi e settori di giudizio e che ancora, in questo Paese sempre più da barzelletta, vengono tirati per la giacca come se invece di vincere contro una norma peraltro incostituzionale, avessero in realtà perso. In ogni caso, l’udienza del 13 è durata poco più di 28 minuti e il presidente, che ha fatto capire di avere le idee fin troppo chiare sulla vicenda, non ha consentito che si andasse oltre nella discussione. Ma, finita la fase cautelare, nel prossimo futuro il Tar del Lazio, e pure il Cds, dovranno giudicare il merito della questione. Di nuove puntate di questa soap opera faremmo volentieri a meno, ma continueremo a riferire del destino del Superporcellum per rispetto delle tante gentili richieste. 
  
 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
 
Registro Ordinanza:/ 3706/07
Registro Generale:5401/2007
Sezione Sesta
composto dai Signori:
Pres. Claudio Varrone
Cons. Carmine Volpe
Cons. Luciano Barra Caracciolo
Cons. Bruno Rosario Polito 
Cons. Gabriella De  Michele Est.
 
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
 
nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2007 .
Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
 
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
 
contro
 
CRICCHI LIDIA
rappresentato e difeso dall’Avv.  ERNANI D'AGOSTINO
con domicilio  eletto in Roma VIALE ANGELICO N. 92
Interveniente ad Adiuvandum
GANDOLFO NUCCIA, MARZULLO NOEMI, RANDISI SERAFINA, ROMANO CONCETTA, ROMANO SALVATORE, PIRRONITTO CONCETTA, SINATRA DOMENICA, LEONTE CARMELA, MONTALBANO DANIELA, EVOLA BRUNO SEBASTIANO, GIURFO SERAFINA, FALCONE ORIETTA, GAGLIANO CONCETTA, RANDAZZO SILVIO, BOCCAFOSCHI AGATA, ARGENTO MARIA ASSUNTA RITA, GIUFFRIDA GRAZIA, GROSSO CAROLINA, DI MARCO ANTONIA MARIA PAOLA, CANNIZZO GIOVANNA, CRIMI FRANCESCA, CASTANO GIOVANNA, BATTIATO SILVANA, DI PALMA ROBERTA, COCCO ROSARIA, ARCADIPANE DANIELA, TRIMARCHI RITA, GAROZZO CLAUDIO, GUARINO ORNELLA, GULLOTTA GIOVANNI, MANOLA GIUSEPPE, CASELLA MARIA FLOREANA, VALENTE ELISABETTA, AZZARELLI CINZIA, LEONARDI CARMELINDA, CAPONNETTO ENRICA, CAPONNETTO ROSALBA BARBARA, LAMPASONA MARIA, CALCATERRA DANIELA GIOVANNA, ORLANDO ROSA GIOVANNA, CARBONARO VALERIA CONSOLATA, GIANNINOTO LUANA, INTORRE GRAZIA ROSITA, BLANCO MARIA LETIZIA, LA MARTINA ROBERTA, DI PASQUALE VALERIA, AUDITORE MARIA GRAZIA, LA GUZZA MARIA ROSARIA, VINCI ANTONIO, MARTINES TIZIANA, RICCIOLI ANGELA,
rappresentati e difesi dagli Avv.ti CARLO SELVAGGI e FABIO ROSSI
con domicilio  eletto in Roma VIA NOMENTANA 76
 
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR  LAZIO  -  ROMA  :Sezione  III  BIS   n. 2845/2007  , resa tra le parti, concernente INTEGRAZIONE  E   AGGIRNAMENTO GRADUATORIE PERMANENTI  PERSONALE DOCENTE ;
 
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
 
ARCADIPANE DANIELA, ARGENTO MARIA ASSUNTA RITA, AUDITORE MARIA GRAZIA, AZZARELLI CINZIA, BATTIATO SILVANA, BLANCO MARIA LETIZIA, BOCCAFOSCHI AGATA, CALCATERRA DANIELA GIOVANNA, CANNIZZO GIOVANNA, CAPONNETTO ENRICA, CAPONNETTO ROSALBA BARBARA, CARBONARO VALERIA CONSOLATA, CASELLA MARIA FLOREANA, CASTANO GIOVANNA, COCCO ROSARIA, CRICCHI LIDIA, CRIMI FRANCESCA, DI MARCO ANTONIA MARIA PAOLA, DI PALMA ROBERTA, DI PASQUALE VALERIA, EVOLA BRUNO SEBASTIANO, FALCONE ORIETTA, GAGLIANO CONCETTA, GANDOLFO NUCCIA, GAROZZO CLAUDIO, GIANNINOTO LUANA, GIUFFRIDA GRAZIA, GIURFO SERAFINA, GROSSO CAROLINA, GUARINO ORNELLA, GULLOTTA GIOVANNI, INTORRE GRAZIA ROSITA, LA GUZZA MARIA ROSARIA, LA MARTINA ROBERTA, LAMPASONA MARIA, LEONARDI CARMELINDA, LEONTE CARMELA, MANOLA GIUSEPPE, MARTINES TIZIANA, MARZULLO NOEMI, MONTALBANO DANIELA, ORLANDO ROSA GIOVANNA, PIRRONITTO CONCETTA, RANDAZZO SILVIO, RANDISI SERAFINA, RICCIOLI ANGELA, ROMANO CONCETTA, ROMANO SALVATORE, SINATRA DOMENICA, TRIMARCHI RITA, VALENTE ELISABETTA, VINCI ANTONIO,
 
Udito il relatore Cons. Gabriella De Michele e uditi, altresì, per le parti l’avv.to dello Stato COACCIOLI, l’avv.to D’AGOSTINO e l’avv.to SALERNI per delega dell’avv.to SELVAGGI.
 
Ritenuto, anche in conformità a precedenti pronunce della sezione, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare proposta dagli odierni appellati, tenuto conto delle posizioni di controinteresse, che rilevano ai fini del giudizio;
 
P.Q.M.
 
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5401/2007 ) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata,  respinge  l'istanza  cautelare  proposta  in primo grado.
 
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
 
Roma, 13 Luglio 2007
 
L'ESTENSORE                                                                                             IL PRESIDENTE
 
 
 
IL SEGRETARIO

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