Compensazioni tra diversi contingenti : nel caso che una delle graduatorie (concorso o permanente) risulti esaurita o inesistente i posti relativi verranno assegnati alla graduatoria presente. Nell’ipotesi che non sia possibile utilizzare tutti i posti del contingente si assegneranno i posti alle altre classi di concorso dello stesso ordine di scuola in proporzione delle vacanza di organico (tenendo anche conto delle vacanza su poste di sostegno) e con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali esista, da tempo, la disponibilità del posto. • Ripartizione posti di sostegno: i posti di sostegno verranno attribuiti in proporzione alla disponibilità di organico nei diversi ordini di scuola. • Recupero dei posti già assegnati nel decorso anno a graduatorie esaurite: è il caso previsto dal punto A.16 delle istruzioni operative. Tali posti dovranno preventivamente essere recuperati a partire dalle classi di concorso cui erano stati assegnati nel decorso anno. Ovviamente deve esservi disponibilità di contingente nelle classi di concorso che avevano beneficiato dell’assegnazione dei posti e, nella classe di concorso sacrificata vi deve essere sufficiente disponibilità di posti di organico disponibili per l’intero anno. • Ove il numero dei posti disponibili,dopo avere effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine (Punto A.5 delle istruzioni ministeriali). • Nel caso disciplinato al punto A.13, qualora si superi il limite dei posti disponibili in organico di diritto, le assunzioni ulteriori verranno disposte nelle classi o posti di provenienza. Se i docenti già di ruolo sono titolari in altra provincia, le ulteriori assunzioni verranno disposte nelle province di arrivo, secondo i criteri fissati nell’art.2, comma 5, del D.M. n.56. Le medesime disposizioni si applicano al personale ATA, ove compatibili. • Scelta della sede: si inizierà con le graduatorie dei concorsi. • Precedenze: la sede provvisoria verrà assegnata con priorità al personale beneficiario dell’ art. 21 della L. 104 e, successivamente, dell’art. 33, commi 6,5 e 7, secondo le previsioni dell’art. 7del CCNI relativo alla mobilità del personale di ruolo. La documentazione dovrà pervenire, di regola, all’Ufficio che effettua la nomina tre giorni prima della convocazione. • Per le riserve non vi sono modifiche rispetto al decorso anno ed in ogni caso si ricorda che la disoccupazione è richiesta solo al momento della prima istanza di accesso alle varie graduatorie od in occasione del primo aggiornamento in cui si presenti la richiesta di attribuzione della riserva: lo stato di disoccupazione al momento della nomina non è richiesto. La regola vale, ovviamente, per tutte le assunzioni a t. i.. • Per le nomine d’ufficio valgono le previsioni dei bandi di concorso (distanza geografica dal capoluogo della provincia nella quale si sono sostenute le prove).