CONTINUANO I SOPRUSI CONTRO I PRECARI DELLA SCUOLA E LA LORO DIGNITA'
Data: Marted́, 10 luglio 2007 ore 08:43:56 CEST
Argomento: Comunicati


Licenziati al termine delle lezioni e riassunti per le operazioni finali
Contratto Gruviera per i docenti più deboli
Alcuni denunciano irregolarità, occhio all’indennità di disoccupazione

 
Di Vincenzo Brancatisano
 
8 LUGLIO 2007 – Il Contratto Gruviera non c’è nella Legge Biagi, dunque lo battezziamo oggi sul sito vincenzobrancatisano.it. Continuano le violazioni nella scuola pubblica italiana contro i precari e la loro dignità. Mentre alcuni presidi contestano la stabilizzazione di 60.000 lavoratori della scuola, ma si guardano bene dal chiederne l’allontanamento dalle aule poiché il lavoro purchè lavoro sfruttato a loro serve per mandare avanti la baracca, molti insegnanti sono stati licenziati anche quest’anno al termine delle lezioni per poi essere riassunti per gli scrutini finali e questo allo scopo di non pagare a questi lavoratori uno o due giorni di stipendio o poco più. In tanti sono stati addirittura licenziati tra uno scrutinio e l’altro, ispirandosi, la scuola dello Stato italiano, non la Scuola privata contro la quale è fin troppo facile sparare bordate o fare girotondi, al peggior liberismo economico peraltro difficilmente rintracciabile nelle scandalose forme recenti dei contratti di lavoro privato. Noi siamo sicuri che i nostri Legislatori non sono al corrente di tutto questo altrimenti dovrebbero giustificare a sè stessi come sia possibile che Loro si stiano mangiando tutto a spese dei cittadini e abbiano fatto esplodere in maniera indecente i costi della politica mentre le loro leggi si ispirano al massimo risparmio della spesa pubblica quando si tratta di decidere sulle già misere entrate di un docente che per fare lo scrutinio alle proprie classi viene prima licenziato, poi assunto, poi licenziato: altro che Legge Biagi. Altro che scuole di montagna, onorevole Raiti.  Ebbene alcuni docenti riferiscono che, all’atto della richiesta del Mod Ds 22 per la richiesta di indennità di disoccupazione ordinaria si sono accorti che il periodo è stato dichiarato, evidentemente per comodità delle segreterie scolastiche, considerando i giorni di licenziamento come assenza del docente per permesso non retribuito. Falso a parte, la maggior comodità per le segreterie si traduce in un danno per il docente poiché il permesso non retribuito interrompe la carriera anche ai fini pensionistici: ecco perché durante l’anno sono preferibili le ferie e non i permessi non retribuiti, che per i docenti di ruolo sono invece retribuiti. In questo modo l’indennità di disoccupazione ordinaria, che opera per il futuro, e non retroattivamente come quella “a requisiti ridotti”, non copre né economicamente né ai fini pensionistici il giorno o i giorni di assenza in questione, che invece sarebbero coperti se il docente non fosse licenziato stile gruviera dal proprio datore di lavoro nel periodo degli scrutini oppure se egli stesso facesse la domanda di disoccupazione a requisiti ridotti dal 1 gennaio al 31 marzo dell’anno successivo: forma quest’ultima pensata proprio per coloro che durante l’anno sanno di avere varie interruzioni contrattuali. Intanto dobbiamo constatare che i nostri dubbi sulla natura della proroga per gli esami di Stato  per i docenti nominati fino al 30 giugno sono fondati. Alcune scuole italiane infatti hanno chiesto un chiarimento ufficiale alle Direzioni provinciali del Ministero del Tesoro per capire come comportarsi di fronte alla richiesta del citato modello Ds 22 per la disoccupazione ordinaria inoltrata dai docenti. Se la proroga non è una vera proroga del contratto di lavoro, come invece spingono a far ritenere il contratto individuale e la normativa competente, facente capo alla Circolare n. 104 del 1999 firmata da Luigi Berlinguer, vuol dire che ci sono buone probabilità che i giorni di luglio trascorsi a fare esami non saranno coperti dal punto di vista previdenziale, né valgono per il Tfr, per la tredicesima, per la maturazione delle ferie. I giorni di “proroga” sono in genere pagati con il primo cedolino del primo contratto dell’anno scolastico successivo  assieme al compenso forfettario per ferie maturate e non godute come è agevole verificare nei cedolini vecchi. Attendiamo gli sviluppi per fornire una interpretazione finalmente ufficiale della questione. vincenzobrancatisano.

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