IMMISSIONI IN RUOLO: ISTRUZIONI OPERATIVE DOCENTI E ATA
Data: Giovedì, 05 luglio 2007 ore 17:34:01 CEST
Argomento: Comunicati


ISTRUZIONI  OPERATIVE

ALLEGATO A
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata  direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Parimenti si è provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili. Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2 In relazione al disposto dell’art.2, comma 5, del D.M. 56 del 3/7/2007, secondo cui, qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, per indisponibilità di posti, anche a seguito di nomina di personale già di ruolo), fermo restando il limite del contingente provinciale assegnato, è consentito di destinare  tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi, si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto. Per i posti di sostegno si dovrà prestare particolare attenzione alle aree che presentino basse disponibilità di posti.

A.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell’anno 1999 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.

A.4 Per i posti e per le classi di concorso, per  i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell’art 1, comma 4, della legge n. 124/99.

A.5 Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l’unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.

A.6 Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano in apposita conferenza di servizio, indetta dal Direttore  dell’Ufficio scolastico regionale, che veda la presenza di tutti i rappresentanti degli altri Uffici scolastici interessati.

A.7 Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell’art.3 e nell’art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000 e i pareri emessi al riguardo dal Consiglio di Stato. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 248 del 7 novembre 2000 e si precisa che le assunzioni a tempo determinato di personale riservista vengono effettuate anche nel caso in cui non sia stato possibile disporre alcuna assunzione a tempo indeterminato di tale tipologia di candidato per la totale mancanza o per l’esiguità di assunzioni autorizzate nel posto di ruolo o nella classe di concorso di cui trattasi. 

A.8 Per quanto concerne l’assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno compilati i rispettivi elenchi. Nella scuola secondaria in tali elenchi sono inclusi i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all’art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all’interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.

A.9   Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del predetto D.M., contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno. Il personale suddetto, proprio in quanto obbligatoriamente destinato alla copertura dei posti di sostegno, non può esercitare l’opzione, prevista dal punto dal successivo punto A.12.

A.10 Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscano più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 (e non reiterati nell’anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell’anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell’anno 1990 possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti .

A.11 In merito all’integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell’art. 3 bis della legge n.143/04, si richiamano le istruzioni impartite con nota prot.11139 del 29 maggio 2007. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l’assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.10.
Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell’art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.12 Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l’obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto. Come già indicato nella C.M. n.146 del 4 ottobre 2001, l’accettazione o la rinuncia nell’ambito di un medesimo anno scolastico di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire nello stesso anno scolastico la nomina in ruolo su posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

A.13 Qualora venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo, il competente Ufficio scolastico provinciale provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto o classe di concorso in cui detto personale è assunto nella provincia medesima. L’operazione è, ovviamente,  effettuata tenendo presente l’esigenza di non creare soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili in organico di diritto.

A.14 Anche per l’assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento.

A.15 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia ( ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono proporzionalmente ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia), secondo il criterio generale enunciato all’art.2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.

A.16 Si richiama l’attenzione sul caso di posti già assegnati per l’a.s. 2006/2007 a graduatorie risultate esaurite o prive di aspiranti inseriti a pieno titolo, ma con aspiranti inseriti con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno o dell’abilitazione all’insegnamento. Qualora i posti in questione siano stati ridistribuiti, per tale motivo, dai Direttori Regionali ad altre graduatorie, si sottolinea la necessità del recupero di detti posti a favore delle graduatorie penalizzate, purché vi sia la disponibilità. Analogamente si procederà in relazione ai posti relativi all’anno scolastico 2007/2008.

A.17 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 luglio 2007 comportano l’assunzione in servizio dal 1° settembre 2007, purchè conferite entro il 31 agosto 2007. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall’a.s. 2007/2008 ed assunzione in servizio dall’anno scolastico successivo.

A.18 E’ possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time.

A.19 Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell’udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, comma 6 del D.D.G. 16/3/2007).

A.20 Nelle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l’Opera Nazionale Montessori.

A.21 All’atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese.

A.22 La sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dell’art. 7 del CCNI 21/12/2005, relativo alla mobilità del personale di ruolo.
ISTRUZIONI OPERATIVE 

ALLEGATO   B


Personale ATA


B.1 - Nell’ambito delle disponibilità risultanti dopo le operazioni di mobilità del personale di ruolo, dopo aver effettuato le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale avente titolo in base al CCNI sottoscritto in data 6.6.2007 con esclusione di quanto disciplinato dall’ art. 11 bis del citato CCNI, si dovranno disporre le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2007/2008 secondo le sottoindicate istruzioni operative e sulla base della allegata tabella analitica che evidenzia, per ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale, il numero di assunzioni da effettuare.
B.2 - Le nomine a tempo indeterminato, che riguardino personale già assunto a tempo indeterminato per altro profilo professionale, non incidono sul contingente complessivo di assunzioni autorizzate. I competenti uffici provvederanno ad effettuare le ulteriori corrispondenti assunzioni nel profilo professionale di arrivo, sempre, ovviamente, nel rispetto del limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.
B.3 - Nel limite delle disponibilità determinate ai sensi dei precedenti commi, i Direttori Regionali effettuano assunzioni solo sui posti che restano disponibili per l’intero anno scolastico dopo le operazioni di utilizzazione.
B.4 - Al personale assunto con rapporto a tempo indeterminato sarà attribuita la decorrenza giuridica 1.9.2007 ed economica alla data di assunzione in servizio e sarà, comunque, assegnata una sede provvisoria al fine di consentirne la partecipazione alle operazioni di mobilità per l’assegnazione della sede definitiva per l’anno scolastico 2008/2009.
B.5 - Le assunzioni degli assistenti tecnici sono effettuate in base alle posizioni utilmente occupate nella graduatoria del concorso per soli titoli (24 mesi) e nella graduatoria del concorso riservato e con riferimento alle diverse aree professionali disponibili.
B.6 - Per quanto concerne le assunzioni obbligatorie  a tempo indeterminato (legge n. 68/99)  esse avvengono per riserva nell’ambito delle graduatorie permanenti dei concorsi per soli titoli. In caso di mancanza di riservisti i relativi posti sono assegnati secondo l’ordine di graduatoria.
In ogni caso le assunzioni obbligatorie devono rientrare nel contingente di nuove assunzioni come precedentemente precisato.
B.7 - Possono essere effettuate compensazioni a livello provinciale fra i vari profili professionali nel caso in cui non possano essere disposte nel profilo professionale tutte le assunzioni autorizzate per assenza di graduatorie concorsuali o per avvenute coperture di tutte le disponibilità, sottolineando che eventuali disponibilità di posti di DSGA, già assegnate e non utilizzate per mancanza di aspiranti, la compensazione deve essere effettuata nei profili di assistente amministrativo e tecnico in proporzione alle disponibilità residuali in tali profili, dopo la copertura dei contingenti assegnati agli stessi.
B.8 – Si precisa che le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati inseriti a pieno titolo nelle rispettive graduatorie.
B.9 – E’ possibile stipulare, ricorrendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, con esclusione del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
B.10 - ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE PERMANENTI DEI CONCORSI RISERVATI
I posti di assistente amministrativo e dei  profili equiparati, relativi ai concorsi riservati sono assegnati in base alle graduatorie dell’ultima sessione di concorsi indetta ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124.
Non è possibile, invece, prendere in considerazione, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, i candidati inseriti nelle graduatorie dei concorsi riservati della precedente tornata concorsuale, anche se ultima, indetta ai sensi dell’O.M. 10.7.1991, n. 195, in quanto quest’ultime graduatorie non erano più vigenti al momento della trasformazione in graduatorie permanenti avendo perso di efficacia con la nomina dei vincitori.
Ai concorsi riservati deve essere assegnata l’aliquota del 40% dei posti disponibili per le nomine in relazione ai suddetti profili professionali. 
B.11- ASSUNZIONI IN BASE ALLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PER SOLI TITOLI
Le assunzioni in base alle graduatorie dei concorsi per soli titoli devono essere effettuate nel limite del contingente complessivo di assunzioni stabilito per il personale ATA.
Le assunzioni sono effettuate, dopo aver accolto le domande di assunzione presentate dai modelli viventi (art.6, comma 11 della legge 124/99), secondo l’ordine della graduatoria permanente aggiornata ai sensi della O.M. 30.12.2004, n. 91 e della nota 3277 del 22.02.2007 .
   
B.12 -  ASSUNZIONI    DSGA
 Dal contingente provinciale autorizzato per le nomine a tempo indeterminato di DSGA, detratta, prioritariamente, l’aliquota del 30% da assegnare al concorso riservato a posti di responsabile amministrativo di cui all’art.6, comma 10 della legge 124/99, il restante 70% verrà, a sua volta, ripartito, nella misura del 50% ciascuno, tra il concorso per esami e titoli a posti di coordinatore amministrativo indetto con D.M. 14.12.1992 e il concorso per soli titoli di cui all’art.7 del D.M. 18.5.2000, n. 146.
In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi ordinari e riservati, i posti, in tutto o in parte, saranno assegnati alle graduatorie permanenti di cui al citato art. 7, del D.M. 146/2000.
Fatta salva la priorità dei posti da assegnare al citato concorso riservato, qualora residui un  posto di ripartizione delle disponibilità fra i predetti concorsi per soli titoli  e per esami e titoli , il posto medesimo sarà attribuito alla procedura concorsuale alla quale tale posto non era stato attribuito nella tornata precedente.
Qualora dal contingente provinciale risulti assegnato un unico posto di DSGA, questo sarà attribuito alle graduatorie del  concorso riservato indetto ai sensi dell’O.M. 6.4.1995, n. 117, graduatorie divenute permanenti a seguito del disposto dell’art. 6, comma 10 della legge 3.5.1999, n. 124, salvo il recupero per gli anni successivi da parte delle parallele procedure concorsuali.
Tutte le assunzioni complessivamente effettuate nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi devono essere contenute nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto.


B.13  - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE PROVVISORIA

La  sede provvisoria è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell’ordine, dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5,6 e 7 della legge 104/1992. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste nell’art.7 del CCNI 15 dicembre 2006, relativo alla mobilità del personale di ruolo.
Successivamente:
a) ai candidati inclusi nelle graduatorie permanenti dei concorsi  riservati ( art. 557 D.Lvo 297/94)
b) ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie provinciali  permanenti
di cui all’art. 554 del  D.Lvo  n. 297/1994;
c) ai candidati utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti di cui al D.M. 146/2000 e successivamente ai candidati di cui al D.M. 14.12.1992
d) ai modelli viventi;
e) al personale assunto ai sensi della legge 12.3.1999, n. 68 e non rientrante nell’art. 21  e nell’art. 33, comma  6 della citata legge 104/92.

OGGETTO: D.M. 56 del 3 luglio 2007 - aSSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE SCOLASTICO PER L’A.S. 2007/08 –ISTRUZIONI OPERATIVE.





Con il D.M. 56 del 3 luglio 2007, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, pubblicato su sito internet e nella rete intranet, sono stati assegnati due contingenti, rispettivamente, di 50.000 unità per il personale docente e di 10.000 unità  per il personale A.T.A., ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2006/07.
Al provvedimento sono allegate le tabelle analitiche che evidenziano, per ciascuna provincia, la ripartizione -  rispettivamente, per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado - del numero massimo di assunzioni da effettuare, nonché la ripartizione dei posti assegnati a ciascun profilo professionale del personale A.T.A..
Al fine di procedere con la massima tempestività alle conseguenti operazioni di competenza delle SS.LL., si allegano le istruzioni operative in ordine alle modalità di conferimento delle nomine (allegato A per il personale docente e allegato B per il personale A.T.A.).
Si richiama l’attenzione delle SS. LL. sul fatto che in relazione all’esigenza di adeguarsi all’ordine del giorno della Camera dei Deputati n 9/1746-bis/262, accolto dal Governo il 18 novembre 2006 che, per quanto riguarda il punto 2, impegna a “conteggiare, nell’attuazione del piano di immissione in ruolo, esclusivamente i posti assegnati a docenti con rapporti di lavoro precari” i citati allegati A e B, qualora nella provincia venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo in altro posto o classe di concorso anche proveniente da altra provincia, il competente Ufficio scolastico provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto o classe di concorso in cui detto personale è assunto nella provincia medesima.
Nell’attuazione dell’operazione in questione le SS.LL. porranno particolare attenzione al rispetto del limite della consistenza di posti di organico di diritto, al fine di non creare soprannumero.
Si precisa, comunque, che nei prossimi giorni verrà inviata a codesti Uffici scolastici una scheda di monitoraggio su cui dovranno essere indicate distintamente le causali delle nomine effettuate.
Si fa presente, inoltre, che vengono rese disponibili alle SS.LL. le tabelle di ripartizione del contingente provinciale tra le varie classi di concorso relative alla scuola secondaria di I e II grado.
Con l’occasione si richiama l’attenzione sull’urgenza di ultimare tutte le assunzioni relative all’a.s. 2007/08 entro il termine del 31 luglio previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 333/01.
Le assunzioni sui posti di sostegno saranno disposte sotto condizione di accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo di specializzazione.




                    IL DIRETTORE GENERALE
    f.to GIUSEPPE FIORI










 







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