Protocollo ANPE
Data: Domenica, 01 luglio 2007 ore 13:07:30 CEST
Argomento: Comunicati


In data 4 maggio 2007 è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l’ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani.

L’ANPE ha tra i suoi obiettivi prioritari quello di promuovere la cultura pedagogica nella società moderna attraverso attività di ricerca scientifica in ambito scolastico ed extra scolastico.

A tal proposito, nell’ambito delle attività previste dal protocollo d’intesa in oggetto, l’ANPE e il Ministero della Pubblica Istruzione si impegnano, tra l’altro, ad elaborare, in cooperazione con le scuole stesse, progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile quale parte integrante dell’offerta formativa.

 

Ministero della Pubblica Istruzione                 Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRA MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI PEDAGOGISTI ITALIANI (ANPE)

 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 integrato e modificato dal D.P.R. 156/99 e dal D.P.R. 105/2001 concernenti le attività integrative e le iniziative complementari degli studenti al piano di studio realizzate negli istituti di istruzione secondaria di 2°grado;

VISTO l’art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle istituzioni scolastiche;

VISTA la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante le norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

VISTA la legge delega 28 marzo 2003 n. 53 per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni nelle legge 17 luglio 2006 n. 233 che istituisce il Ministero della Pubblica Istruzione;

VISTO il decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 con il quale è stato previsto che le scuole possono, nella loro autonomia, disciplinare fino al 20% i curricoli scolastici dell’ordinamento vigente;

VISTA la direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione, prot. n. 5960/FR del 25 luglio 2006 del Ministero per la Pubblica Istruzione;

VISTA la direttiva ministeriale del 16.10.2006 contenente le “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;

VISTA la direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione del 10 novembre 2006 contenente indicazioni ed orientamenti sulla partecipazione studentesca;

VISTA la direttiva ministeriale del 05.02.2007 , prot. 16, recante linee di indirizzo ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;

VISTA la direttiva ministeriale del 09.02.2007 sulla funzionalità delle attività motorie nello sviluppo della persona e nella promozione della cultura della legalità;

VISTA la direttiva ministeriale del 15.03.2007 prot. 30 recante linee d’indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari e dovere di vigilanza e corresponsabilità dei genitori e dei docenti;

VISTI i Documenti internazionali, le Raccomandazioni dell’ UNESCO e le Direttive comunitarie relative all’educazione alla cittadinanza e alla legalità;

VISTA la direttiva ministeriale del 03.12.1999, n. 292, che fornisce linee di indirizzo e criteri guida per l’attuazione degli interventi di promozione alla salute e di prevenzione delle dipendenze;

VISTE la legge n. 328/2000 e le leggi regionali applicative della stessa che individuano nei Piani di Zona lo strumento per assumere decisioni e strategie finalizzate alla programmazione integrata dei servizi;

VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285 che prevede espressamente azioni di partenariato con i genitori per la promozione di diritti di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza;

VISTO il DPR del 5 ottobre 1998 n. 369 “regolamento recante norme per l’organizzazione dell’osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, a norma dell’art. 4 della legge 23 dicembre 1997 n. 451” con cui l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), con sede legale in Roma in Vicolo del Buon Consiglio 31, codice fiscale 96154980583, è sta individuata quale componente dell’Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza mediante la partecipazione di un proprio rappresentante;

VISTO che L’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), organizzata in una sede nazionale e sedi regionali non autonome, promuove il ruolo e la professionalità del pedagogista come esperto dei processi educativi e formativi nell’ambito delle Amministrazioni pubbliche e private ed ha definito una autoregolamentazione professionale mediante l’istituito dell’Albo Interno della Professione di Pedagogista;

VISTO il protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e ANPE sottoscritto in data 27 luglio 2005 con cui i contraenti si impegnano a promuovere una serie di attività di formazione, progettazione, ricerche e diffusione di buone pratiche educative in materia di prevenzione, educazione e rieducazione di minori a rischio di devianza e soggetti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;

VISTO che tutte le sedi regionali dell’ANPE hanno sottoscritto analoghi protocolli d’intesa con i tutti i Centri per la Giustizia Minorile;

 

CONSIDERATO CHE

• la Riforma della Pubblica Amministrazione, anche a seguito della Riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, impone la costruzione di reti tecnico-operative per progettualità integrate per obiettivi comuni e condivisi, realizzate da più soggetti istituzionali e locali, per promuovere una qualità d’intervento efficace ed efficiente, ove i risultati attesi siano conseguiti in economicità;

• la Legge 8 novembre 2000 n. 328, art. 1 c. 4, riconosce ed agevola il ruolo degli organismi non lucrativi d’utilità sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, di altri soggetti privati operanti nel settore nella programmazione, nell’organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi;

• si rileva l’opportunità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di attenzione in favore degli alunni, delle loro famiglie, degli insegnanti e dirigenti scolastici, delle comunità educative per meglio rispondere ai bisogni specifici di ciascun attore e agente educativo;

• le sedi regionali dell’ANPE, che operano nel settore socio-educativo, pedagogico e formativo, sono radicate nel tessuto sociale locale e possono collaborare con la scuola per promuovere occasioni di interventi socio-educativi e formativi; PREMESSO CHE Il Ministero della Pubblica Istruzione

• favorisce le autonomie scolastiche e la loro interazione con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio per la definizione e la realizzazione di un piano formativo integrato, rispondente ai bisogni dell’utenza e alle vocazioni locali;

• ricerca le condizioni atte a realizzare nelle scuole, in attuazione dell’art. 21 della legge 59/97, la massima flessibilità organizzativa. La tempestività ed efficacia degli interventi anche attraverso l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diverse presenti sul territorio;

• promuove nei giovani l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui valori della solidarietà, della partecipazione responsabile e della cooperazione;

• riconosce nella partecipazione studentesca il segno di una scuola moderna capace di combattere la dispersione scolastica, di mettere al centro dei suoi obiettivi la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente e creare le condizioni per un migliore apprendimento efficace; l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE)

• promuove la cultura pedagogica nella società moderna attraverso attività di ricerca scientifica in ambito scolastico e extrascolastico e diffusione di materiale documentario e bibliografico attraverso la propria rivista “Professione Pedagogista” e altre pubblicazioni;

• concorre, mediante l’esercizio professionale dei propri iscritti, alla tutela del diritto all’educazione e alla formazione di ciascun cittadino;

• promuove e realizza corsi di formazione e/o perfezionamento post lauream per i propri iscritti e anche per il personale docente della scuola;

• ha maturato esperienze tecnico-professionale nei settori: della consulenza pedagogica individuale, di coppia, familiare, di gruppo; della didattica della progettazione di azioni educative e formative a livello locale, nazionale e comunitario, in particolare nei campi della promozione e tutela dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza, dell’educazione degli adulti, delle politiche di genere e servizi di conciliazione vita familiare e lavorativa; dell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei disabili; dell’educazione all’interculturalità;

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

Art. 1

L’ANPE, nel rispetto dei principi e delle finalità del proprio Statuto, si impegna a:

• collaborare con gli organismi del sistema educativo e formativo per fornire attività di consulenza pedagogica finalizzate a sostenere percorsi innovativi per il successo formativo di tutti gli alunni;

• elaborare, in cooperazione con le singole scuole, progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante dell’Offerta Formativa;

• studiare e ricercare metodologie e buone pratiche per ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell’apprendimento, sperimentando forme di sostegno pedagogico alle famiglie e promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali;

• promuovere iniziative che rafforzano e favoriscano la partecipazione attiva degli studenti ai processi formativi e decisionali della vita sociale con assunzione di ruoli di responsabilità;

• porre in essere interventi formativi specifici destinati ai docenti su richiesta delle singole scuole;

• sostenere azioni che favoriscano i processi di integrazione scolastica di alunni disabili ed extracomunitari;

• promuovere progettazioni congiunte finalizzate ad ottenere i finanziamenti di organismi europei o nazionali per l’innovazione dei processi d’insegnamento/apprendimento;

• divulgare, attraverso i propri mezzi d’informazione, i contributi, studi, ricerche, documentazioni d’interesse dei docenti e del personale operante nelle scuole.

 

Art. 2

L’ANPE, per la realizzazione delle iniziative si avvarrà delle sue strutture associative periferiche che potranno rapportarsi con le Direzioni Scolastiche Regionali e con le singole istituzioni scolastiche presenti nel territorio per pianificare, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica, le forme di collaborazione ed i successivi interventi.

 

Art. 3

Il Ministero della pubblica Istruzione si impegna a:

• diffondere negli Uffici Scolastici Regionali e nelle scuole di ogni ordine e grado il presente accordo;

• promuovere negli Uffici Scolastici Regionali le iniziative che l’ANPE volesse eventualmente porre in essere in collaborazione con gli stessi.

 

Art. 4

La partecipazione degli studenti a progetti e/o attività realizzate in attuazione del presente protocollo potrà dar luogo a crediti formativi, nell’ambito di quelli individuati dalle singole istituzioni scolastiche ai fini della valutazione relativa all’esame di Stato.

 

Art. 5

Per l’attuazione del presente protocollo sarà istituito un Gruppo di lavoro nazionale paritetico composto da due membri designati dal Ministero della Pubblica Istruzione e da due rappresentanti indicati dall’ANPE e coordinato da un presidente di nomina ministeriale. Il Gruppo curerà la corretta applicazione del presente protocollo individuando le modalità idonee per la più ampia diffusione delle iniziative che verranno attivate e per le attività di monitoraggio degli interventi posti in essere.

 

Art. 6

Il presente protocollo d’intesa ha durata di anni tre a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso con l’opportunità di apportare eventuali modifiche ove necessario, con la possibilità di ratifica e/o di rinnovo per gli anni successivi da parte dei soggetti coinvolti.

In ogni caso nulla è dovuto alle parti per oneri eventualmente sostenuti in vigenza del presente atto.

Roma, 04-05-07

 

F.to IL DIRETTORE GENERALE                                             F.to IL PRESIDENTE ANPE

MPI – D. G. PER LO STUDENTE

    Mario G. Dutto                                                                Gianfranco De Lorenzo







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