GRAN CALDO IN LOMBARDIA - LA REGIONE UTILIZZANDO IL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE RIVOLUZIONA IL SISTEMA SCUOLA
Data: Domenica, 01 luglio 2007 ore 08:44:55 CEST
Argomento: Comunicati


La meteorologia prevede il ritorno del "gran caldo" ma sicuramente la regione più calda sarà la Lombardia.  La giunta Formigoni è decisa a fare approvare il progetto di riforma delle Istituzioni Scolastiche Lombarde servendosi delle possibili interpretazioni del  Titolo V della Costituzione. Ecco le principali novità in controtendenza alla normativa nazionale ...

 

(Istituzioni formative) 

1. Il sistema regionale di erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale è assicurato dai seguenti soggetti pubblici e privati, che assumono la denominazione di istituzioni formative:

a)      centri di formazione dipendenti dalla Regione o dagli enti locali esistenti alla data in vigore della presente legge;

b)      istituzioni scolastiche autonome di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trasferite ai sensi di accordi nazionali per l’adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al Titolo V della Costituzione.

c)      soggetti privati accreditati tramite iscrizione alla sezione A) dell’albo, di cui all’articolo 16. 

2. Possono erogare servizi di istruzione e formazione professionale altresì le istituzioni scolastiche e le scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione). 

3. Le istituzioni formative erogano un servizio di interesse generale ed hanno in particolare lo scopo di progettare e realizzare interventi educativi di istruzione  e formazione. 

4. Alle istituzioni formative è assicurata piena libertà di orientamento culturale ed indirizzo pedagogico-didattico. 

5. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria. La loro attività è improntata al principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali, nonché a quello della partecipazione delle rappresentanze di allievi, genitori, docenti.  

6. Le istituzioni formative di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono attivare modalità di selezione e valutazione del proprio personale docente e non docente. Nel rispetto degli accordi sindacali, tali istituzioni formative possono assumere la titolarità del rapporto di lavoro del personale docente e non docente loro assegnato o direttamente reclutato.

Salvatore Ravidà

 

 







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