VII commissione cultura della Camera dei Deputati
Data: Marted́, 26 giugno 2007 ore 09:26:16 CEST
Argomento: Comunicati


Desidero presentarvi i Sig.ri On.li, componenti della VII commissione cultura della Camera dei Deputati che in atto si occupa di modificare il Disegno di Legge n. 2272 (Bersani) . Vi riassumo anche il DDL Bersani in riferimento alla scuola e le ultime modifiche apportate dalla commissione lo scorso 20 giugno ...
 

 

 

 

 

Presidente

Vice Presidenti

Segretari

Altri Membri

Ma cosa prevedeva l'originario testo Bersani?

 

La riforma degli ordinamenti scolastici introdotta dalla legge n. 53 del 2003 ha determinato profondi mutamenti e innovazioni nell’ordinamento scolastico e in particolare, per quanto riguarda l’istruzione secondaria superiore, nel settore dell’istruzione tecnica e professionale. Il decreto legislativo n. 226 del 2005, emanato in attuazione della delega prevista dalla predetta legge n. 53 del 2003, nel disciplinare il sistema dei licei, ha infatti previsto l’istituzione dei licei economico e tecnologico e la soppressione degli istituti tecnici e professionali fino al completo esaurimento delle classi del precedente ordinamento ancora funzionanti. Nella scorsa legislatura si è provveduto, peraltro, a rinviare l’avvio della riforma del secondo ciclo, al fine di avere un arco temporale più congruo per iniziative legislative di revisione, consentendo ancora la possibilità di iscrizione ai predetti istituti. Si è creata, d’altronde, una notevole incertezza in ordine alla congruità della formazione assicurata dai futuri licei tecnologici ed economici rispetto a quella degli attuali istituti tecnici e professionali, ai fini della preparazione specifica dei giovani per l’accesso al mercato dell’occupazione. Non vanno inoltre sottovalutati i negativi riflessi che tale situazione determina anche per le aspettative e la funzionalità delle imprese, che vedono in tale modo diminuire le possibilità di reclutamento di giovani già formati per l’impiego lavorativo in quanto dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali richieste dal mondo produttivo e dei servizi. In considerazione del ruolo strategico di tale settore di istruzione si potrebbe, quindi, determinare un effetto negativo sulla stessa competitività delle imprese, sulla valutazione della convenienza ad investire in Italia e sulla programmazione a breve e medio periodo dell’attività del mondo imprenditoriale, con particolare riferimento al settore delle piccole e medie imprese.

L’articolo 28, comma 1, dispone pertanto che gli istituti tecnici e professionali, previsti dall’articolo 191 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, siano riordinati e potenziati come istituti tecnico-professionali, appartenenti al sistema dell’istruzione secondaria superiore e finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Questi istituti sono strutturati organicamente sul territorio attraverso collegamenti stabili con il mondo del lavoro – ivi compresi il volontariato e il privato sociale – con la formazione professionale e con l’università e la ricerca. Il comma 2, nel demandare al potere regolamentare, nella specie a regolamenti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il riassetto degli istituti tecnici e professionali di cui al comma 1, detta una serie di princıpi ai quali i regolamenti attuativi devono attenersi: a) la riduzione del numero degli attuali indirizzi di studio e il loro ammodernamento ammodernamento nell’ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo; b) la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento; c) la previsione di un monte ore di lezioni sostenibile per gli allievi e il conseguente riassetto delle discipline di insegnamento con un più ampio spazio per le esperienze di laboratorio, di stage e di tirocini; d) l’orientamento agli studi universitari e al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore. Al riguardo va precisato che l’adozione di regolamenti ministeriali in materia di assetti ordinamentali dei corsi di istruzione era già prevista dall’articolo 205 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Il comma 3 prevede l’adozione di apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione e definite in sede di Conferenza unificata, per realizzare raccordi organici tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale attuati dalle strutture formative previste dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni, rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, compresi in un apposito repertorio nazionale. Il comma 4 prevede in via generale la possibilità di provvedere, con appositi regolamenti ministeriali, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, a disciplinare le materie di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 53 del 2003 (nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale, determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici e definizione degli standard minimi formativi per i titoli professionali) e a rivedere i profili educativi di cui agli allegati A e B del decreto legislativo n. 226 del 2005. Con analoghi regolamenti si provvede anche per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli istituti tecnico-professionali previsti dal presente articolo. La materia, pertanto, non è più oggetto di regolamenti governativi di delegificazione, così come previsto dalla legge n. 53 del 2003, bensì di regolamenti ministeriali. L’articolo 29 prevede, al comma 1, un’apposita delega per il riordino degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche; a tale fine si prevede che il Governo emani, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dell’autonomia scolastica, per la ridefinizione delle funzioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, al fine di garantire un maggiore raccordo tra le stesse e le istituzioni, gli enti, le imprese e le associazioni operanti nel territorio e di assicurare altresì una maggiore efficienza ed efficacia al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al comma 2 si dispone che i decreti legislativi in questione sono adottati su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il comma 3 prevede che eventuali disposizioni integrative o correttive dei citati decreti legislativi possono essere adottate entro il termine di diciotto mesi dalla loro entrata in vigore, fermo restando il rispetto dei medesimi princıpi e criteri direttivi e delle stesse procedure. Il comma 4 elenca i seguenti princıpi e criteri direttivi, ai quali si devono conformare i decreti legislativi sopra citati: a) valorizzazione del collegamento delle scuole con le comunità locali e attuazione delle disposizioni in materia di autonomia scolastica; b) possibilità per le scuole di far partecipare agli organi collegiali e alla giunta esecutiva rappresentanti delle autonomie locali, delle università , delle associazioni, delle fondazioni e delle organizzazioni organizzazioni rappresentative del mondo economico, del terzo settore, del lavoro e delle realtà sociali e culturali presenti nel territorio; c) attribuzione alla giunta esecutiva di funzioni di supporto e collaborazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio di circolo o di istituto, in materia economico-finanziaria e di gestione amministrativo- contabile delle scuole e di gestione delle risorse derivanti da donazioni o da altri contributi; d) possibilità di istituire all’interno di ciascuna istituzione scolastica un comitato tecnico, deputato a coadiuvare e a controllare la corretta attuazione del piano dell’offerta formativa durante l’intero anno scolastico; e) previsione di appositi corsi di formazione per dirigenti scolastici e per direttori dei servizi generali e amministrativi, organizzati dall’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, finalizzati al più efficace esercizio delle rispettive funzioni, da finanziare con una quota parte delle risorse di bilancio previste per la formazione. L’articolo 30 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, di un apposito fondo, denominato « Fondo perequativo », destinato ad assicurare alle istituzioni scolastiche l’assegnazione perequativa prevista dall’articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997. I criteri per l’assegnazione delle risorse alle scuole sono definiti con decreto del Ministro, mentre la consistenza annuale del Fondo è fissata nella misura del 5 per cento della dotazione relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all’articolo 1 della legge n. 440 del 1997. L’articolo 31 reca le disposizioni finali, le modificazioni e le abrogazioni delle norme vigenti, conseguenti all’entrata in vigore della legge. In particolare, il comma 1 proroga di ulteriori dodici mesi il termine di trentasei mesi, già previsto dal- l’articolo 1, comma 5, della legge n. 228 del 2006, per l’adozione di disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il comma 2 prevede invece che all’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 226 del 2005, come modificato dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 228 del 2006, le parole: « a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008-2009 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2009-2010 ». Al comma 3, poi, si elencano le disposizioni del decreto legislativo n. 226 del 2005 che sono soppresse ovvero modificate, in relazione ai riferimenti ivi contenuti ai licei tecnologici ed economici, compresi quelli degli allegati B e D-bis. Il comma 4 stabilisce espressamente che le abrogazioni contenute nell’articolo 31, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 non abbiano efficacia relativamente alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che fanno riferimento agli istituti tecnici e professionali. Il comma 5, infine, dispone che all’attuazione delle norme contenute nella presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Per le modifiche in atto vi indico :

 

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