COME COMPILARE LA DOMANDA GRADUATORIE D'ISTITUTO
Data: Marted́, 26 giugno 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Redazione


Guida alle Graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale Docente ed Educativo (Dm n. 53 del 21 giugno2007)
La guida di Lalla





A chi si rivolge?

Le graduatorie di istituto sono formate da 3 fasce, costituite

I FASCIA: docenti iscritti a pieno diritto o con riserva, nella I, II, o III fascia delle GaE
 II FASCIA: docenti abilitati ma non iscritti nelle GaE
 III FASCIA: docenti non abilitati, in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento

Qual è il termine ultimo per presentare la domanda?
 Data di scadenza di presentazione della domanda: 23 Luglio 2007

Tutti i titoli di accesso devono essre posseduti entro la stessa data, nè è possibile presentare "altri titoli" con riserva. Tutti i titoli e i servizi, anche già dichiarati negli anni scorsi, vanno nuovamente dichiarati (eccezione per i titoli artistici per i docenti di strumento musicale nella scuola media), per essere valutati secondo la nuova tabella di valutazione dei titoli.

Quali modelli di domanda bisogna utilizzare?

Valgono unicamente i modelli di domanda messi a disposizione dal Ministero, che trovate nello Speciale Graduatorie di Istituto.

Modelli di domanda:
A1 per l'inserimento in II fascia (utilizzate la TAB 2 per la valutazione dei titoli)
A2 per l'inserimento in III fascia (utilizzare la TAB 1 per la valutazione dei titoli)
B per la scelta delle scuole

Bisogna utilizzare un unico modello (A1 o A2) per tutte le graduatorie in cui si ha titolo ad essere inserito nell'ambito di una fascia.

Come vengono utilizzate le graduatorie?
 Per l'attribuzione delle supplenze, le singole scuole utilizzano le graduatorie in ordine prioritario, cominciando a scorrere dalla I fascia e proseguendo con la II e la III (tranne per i casi di assegnazione delle supplenze brevi sino a 10 giorni per la scuola d'infanzia e primaria ai docenti che richiedono l'inserimento con "priorità")
 Qualora una scuola non sia in grado di attribuire una supplenza scorrendo i nominativi di tutti gli inseriti in graduatoria (I, II, III) di quella scuola, passerà alle graduatorie di un'altra scuola, secondo il criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. (art.7 comma 9 del Regolamento delle supplenze)

Per quanto tempo sono valide le graduatorie?
 Le Graduatorie di I fascia hanno la stessa validità delle Graduatorie ad esaurimento (2007/2008 e 2008/2009)
 Le GI di II e III fascia hanno validità biennale (2007/2008 e 2008/2009)
 In sostanza tutte e tre le fasce andranno rinnovate nel 2009.
 Durante l'anno intermedio (2008/2009) di vigenza delle graduatorie, non è previsto l'aggiornamento del punteggio eventualmente acquisito, o di nuovi titoli eventualmente conseguiti.

Come vengono considerate le riserve di cui alla legge 68/99?
 Nelle Graduatorie di circolo e di Istituto non è possibile usufruire della riserva di posti derivanti dalla legge n. 68/99 e dalle altre leggi speciali che prescrivono riserve di posti a favore di particolari categorie.
 Pertanto la riserva può essere indicata solo perchè a parità di punteggio costituisce preferenza.

TITOLI DI ACCESSO

I FASCIA: vi si inseriscono tutti gli aspiranti già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nella I, II o III fascia delle GaE per gli anni 2007/2008 e 2008/2009.

II FASCIA: vi si inseriscono coloro che sono abilitati ma non inseriti nelle GaE
 I titoli di abilitazione validi sono:
    •     abilitazione conseguita con concorso ordinario o corso riservato
    •     abilitazione conseguita c/o Ssis o Cobaslid
    •     abilitazione conseguita in uno degli dell'Unione Europea e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E., recepite nei decreti legislativi n.115 del 27/1/1992 e n.319 del 2/5/1994
    •      aspiranti col requisito della cittadinanza italiana o comunitaria che siano in possesso dell'idoneità o abilitazione conseguita in paesi extracomunitari e riconosciuta con provvedimento Direttoriale ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 31/8/1999, n.394.
    •     laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola dell'infanzia
    •     laurea in scienze della formazione indirizzo scuola primaria

Per le graduatorie 31A e 32A:
    •     abilitazione conseguita con Diploma di didattica della Musica + Diploma di Scuola secondaria di II grado + Diploma di Conservatorio (conseguito sia ai sensi della Legge 508/99 che dell'ordinamento precedente)

III FASCIA: vi si inseriscono gli aspiranti forniti del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto

Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso alla III fascia?

 1)Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia
 Diploma di scuola o diploma di istituto magistrale ( triennale e quinquennale sperimentale per la scuola magistrale, quadriennale o quinquennale sperimentale per l'istituto magistrale) purchè conseguiti entro l'a.s. 2001/2002

 2) Posti di insegnamento di scuola primaria
 Diploma di istituto magistrale (quadriennale o quinquennale sperimentale) purchè conseguito entro l'a.s. 2001/2002

N.B. Il diploma di scuola magistrale permette l'accesso solo ai posti di insegnamento per la scuola di infanzia
 Il diploma di istituto magistrale permette l'accesso sia ai posti di insegnamento della scuola di infanzia che a quelli di scuola primaria.
 Il riferimento normativo è il Dm 10 marzo 1997, art. 2 comma 1

3) Cattedre e posti di scuola secondaria di I grado
    •      Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni
    •     Lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005

Chi possiede la laurea specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.

4) Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado
    •      Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni
    •      lauree specialistiche equiparate di cui al D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado

Chi possiede la laurea specialistica deve riportare in regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso, anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall'Università dove hanno conseguito il titolo.

5) Classi di concorso per le quali sono prescritti titoli di studio rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica
    •     diplomi di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio di musica rilasciati ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508
    •      diplomi di II livello conseguiti ai sensi della normativa vigente.

6) Classi di concorso 29/A e 30/A (Educazione fisica)
    •      diploma I.S.E.F.
    •     le lauree specialistiche afferenti alle classi 53/S, 75/S e 76/S
    •      diploma di laurea quadriennale in scienze motorie ad esse equiparata ai sensi del D.M. 5 maggio 2004.

7) Graduatorie di conversazione in lingua estera
    •     Titolo di studio conseguito nel Paese o in uno dei Paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali

 La corrispondenza si verifica quando il titolo estero consente nell'ordinamento scolastico del paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari
 Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 3. I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

8) Posti di personale educativo
    •     laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola primaria (legge 19/11/90, n. 341, art.3, comma 2)
    •     titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 (D.M. 10/3/1997, art. 2, comma 1 e 3).

In mancanza dei suddetti requisiti è consentito l'accesso alla graduatoria a coloro che risultino inclusi nelle relative graduatorie delle istituzioni educative dell'a.s. 2006/07 e abbiano prestato servizio in qualità di educatore, nel corso dell'ultimo triennio di vigenza delle graduatorie medesime, in misura valutabile (almeno 16 giorni.)

9) Posti di sostegno
    •      specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297
    •     decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione
    •      D.M. 20 febbraio 2002
    •      Laurea in scienze della formazione primaria con specifico modulo per il sostegno.

Consultare la Tabella di  Corrispondenza tra aree disciplinari e classi di concorso ai fini dell'insegnamento di sostegno

10) Graduatorie speciali di istituzioni scolastiche per non vedenti e sordomuti
 Possono iscriversi in queste graduatorie gli aspiranti in possesso di titolo per l'insegnamento di sostegno + titolo di abilitazione o di studio valido per le discipline impartite nelle scuole per non vedenti e sordomuti.
 Le istituzioni scolastiche speciali vanno indicate sempre nel modello B, nel rispetto del numero delle sedi richiedibili secondo l'art. 5 del dm 53.
 In questo caso, copia del modello di domanda dovrà essere inviata alle scuole speciali che provvederanno, d'intesa con la scuola capofila, a formulare le relative graduatorie speciali.

11) Classi di concorso di strumento musicale nella scuola media
    •      diploma specifico di Conservatorio rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente alla legge 21dicembre 1999, n.508
    •      specifico diploma di II livello conseguito ai sensi della normativa vigente.

Gli insegnanti di strumento musicale nella scuola media, già inseriti nelle GI dell'anno scolastico 2006/2007 non devono presentare nuovamente i titoli artistici già valutati, ma lo dichiareranno nel rispettivo modello A1 o A2, e presenteranno solo gli eventuali titoli non presentati in precedenza.
 Chi si iscrive in III fascia deve utilizzare, per la valutazione dei titoli, la TAB. 3
 Chi si iscrive in II fascia deve utilizzare la TAB. 1

 Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale (art.5 comma 4 del Regolamento delle supplenze)

 12) Titoli di studio conseguiti all'estero (con eccezione di quello previsto per l'accesso alla classe di concorso di conversazione in lingua estera)
 Sono validi
    •     ai fini dell'accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano, anche con riferimento al particolare piano di studi richiesto
    •     ai fini dell'attribuzione del punteggio come “altri titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

Per le scuole secondarie, i titoli di accesso possono essere verificati tramite l'apposita modalità web.
 Le lauree triennali, come si evince dal prospetto, non costituiscono titolo di accesso alle Graduatorie di istituto. Non è consentita neanche l'iscrizione con riserva, in attesa di conseguimento del titolo di accesso o di titoli culturali.

RIEPILOGO
 1) sola iscrizione in I fascia: modello B
 2) iscrizione in I fascia con riserva + iscrizione in III fascia per gli stessi posti di insegnamento o graduatorie e/o altre graduatorie cui si ha accesso: B + A2
 3) iscrizione a pieno titolo in I fascia + iscrizione in III fascia per classi di concorso o posti di insegnamento per cui non si è abilitati: B + A2
 4) iscrizione solo in II fascia: B + A1
 5) iscrizione in II fascia + iscrizione in III fascia: B + A1 + A2
 6) iscrizione solo in III fascia: B + A2

I docenti che devono consegnare solo il modello B, per iscriversi solo nella I fascia delle GI, non devono scrivere alcun punteggio, perchè esso sarà desunto dalla scuola capofila, e trasmesso alle altre, direttamente dalla Graduatoria ad esaurimento.

Indicazioni sul modello B

Il modello B deve essere presentato da tutti!
 Si deve presentare un solo modello B, anche se si ha accesso sia alla I che alla III fascia, o alla II e III fascia.
 Il modello B è unico anche per coloro che accedono a più ordini di scuola (es. scuola primaria e scuola secondaria)
 Gli aspiranti che si iscrivono sia in I fascia (per effetto della riserva nella GaE) che in III fascia, saranno inclusi in I fascia con riserva, per cui non possono essere contattati per supplenze, ma potranno ricevere supplenze, per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento, dalla III fascia. Allo scioglimento della riserva, avverrà la cancellazione dalla III fascia e l'iscrizione a pieno titolo in I.

Quante province si possono scegliere?
 Si può scegliere una sola provincia.
 Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze.
 Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una provincia, la provincia di inserimento per le graduatorie di istituto può essere uguale, ma anche diversa, rispetto a quella scelta per le GaE (per chi vi è iscritto). Il chiarimento deriva dalla FAQ ministeriale del 5 aprile 2007:
 "24
 D.: Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie d'istituto? Sarà sempre possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le graduatorie ad esaurimento?
 R.: Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile dopo l'approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze e contestualmente saranno indicati modalità e termini per la sua presentazione, ferma restando la possibilità di scegliere una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad esaurimento" e dall'art. 5 comma 8 del Regolamento delle supplenze, che avverte: "Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la *****ulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province"
 Quindi è possibile scegliere per le GI una provincia diversa dalle GaE, ma in ogni caso bisogna lavorare solo in una delle due.

 Nel 2009, all'atto della riapertura delle graduatorie di circolo e di istituto, si potrà scegliere una nuova provincia senza alcuna penalizzazione.

Quante sedi scolastiche si possono scegliere?
 Si possono scegliere massimo 20 istituzioni scolastiche, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria di 10 istituzioni, di cui al massimo 2 circoli didattici. Gli istituti comprensivi per la scuola d'infanzia e primaria sono da comprendere nel limite delle 10 istituzioni, secondo l'ordine con cui l'aspirante li elenca nel modello B.

Quindi l'aspirante che si iscrive sia per la scuola di infanzia che primaria può scegliere al massimo 10 istituzioni scolastiche per questi ordini di scuola, più altre 10 istituzioni per la scuola secondaria, se vi può accedere.

L'aspirante che si iscrive solo per la scuola secondaria può scegliere max 20 istituzioni scolastiche (docente o personale educativo)

Per coloro che possono accedere sia alle graduatorie di scuola d'infanzia/primaria che a quelle di scuola secondaria, l'indicazione dell'istituto comprensivo vale sia per le graduatorie di scuola dell'infanzia/primaria sia per la scuola secondaria di I grado.
 Quindi la scelta dell'istituto comprensivo può rivelarsi utile per indicare, con un unico codice, più scuole.

Per gli istituti onnicomprensivi (da infanzia a secondaria) bisogna indicare invece gli specifici codici meccanografici delle singole scuole che fanno parte dell'istituto scelto.

Per le province di Bolzano, Trento e la Valle d'Aosta, valgono le specifiche disposizioni adottate dai rispettivi Uffici secondo provvedimenti autonomi.

All'interno delle 10 istituzioni scolastiche scelte per la scuola di infanzia/primaria ogni aspirante può scegliere massimo 7 istituzioni scolastiche, con il limite di 2 circoli didattici, in cui essere chiamati con priorità per supplenze brevi sino a 10 giorni. In questo caso è obbligatorio indicare nel modello B un numero di telefono cellulare o, in mancanza, di telefono fisso.

 Le modalità di convocazione per le supplenze "prioritarie" sono indicate nell'art. 5 comma 6 e art.7 comma 7 del Regolamento delle supplenze.

Riepilogo
 1) Docente che si iscrive solo per scuola di infanzia e primaria:
 Max 10 istituzioni scolastiche, con limite di 2 circoli didattici
 Di queste 10 istituzioni, 7 possono essere scelte per la "priorità nelle supplenze brevi sino a 10 giorni", con il limite di 2 circoli didattici

2) Docente che si iscrive sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria
 Max 10 istituzioni scolastiche (con i limiti già esposti) + 10 istituzioni per le secondarie (il limite per ogni minimo per ogni grado di scuola può essere scelto dall'aspirante

3) Docente che si iscrive solo per la scuola secondaria
 Max 20 istituzioni scolastiche

A chi deve essere indirizzata la domanda?
 La domanda, o le domande, vanno presentate tutte, in un unico plico, ad una medesima istituzione scolastica da indicare per prima nell'elenco delle scuole scelte.
 Chi era già iscritto nelle precedenti GI, può scegliere una scuola capofila anche diversa da quella indicata nei precedenti aggiornamenti, non essendoci nel decreto motivazioni che inducano a pensare il contrario.
 Per chi si iscrive per più ordini di scuola, l'istituzione scolastica prescelta deve però appartenere al tipo di istituzione scolastica superiore (quindi chi si iscrive per scuola d'infanzia e/o primaria + scuola secondaria, deve scegliere come istituzione scolastica capofila una scuola secondaria).

A chi va spedita?
 La domanda o le domande vanno inviate, con un unico plico, con modalità

- raccomandata A/R
 - consegna a mano
 L'indirizzo della scuola va inserito in ognuno dei modelli presentati. Fa fede il timbro postale.

Requisiti generali di ammissione

 a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 , secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 del Regolamento;
 c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
 d) idoneità fisica all'impiego, - tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, - che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
 e) per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996).

 2. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono:
 a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 b) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del Regolamento.

 3. Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto:
 a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
 b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di do*****enti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
 d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
 e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
 g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
 h) gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Trasmissione via web del modello B
 Quest'anno il modello può essere compilato su Internet.
 E'sufficiente collegarsi al sito www.pubblica.istruzione.it, cliccare su Personale scuola - reclutamento - graduatorie di istituto (l'applicazione sarà disponibile nei prossimi giorni)
 Attraverso un'apposita guida, vi si chiederà di indicare la provincia prescelta. quindi si visualizzeranno tutte le sedi scolastiche di quella provincia, e ognuno potrà digitare quelle preferite.
 Questa modalità è funzionale per due motivi:
    •     evita errori riguardo ai codici delle scuole
    •     nella schermata compariranno anche le sedi in cui l'aspirante era già inserito nelle precedenti GI.

Al termine dell'operazione è necessario stampare, firmare e inviare il modello B alla scuola capofila prescelta, insieme agli altri modelli (se dovete consegnarli).
 La modalità di trasmissione via web è una funzione aggiuntiva proposta dal ministero per snellire le operazioni ed evitare gli errori, ma non sostituisce il cartaceo (che deve comunque essere stampato, firmato e inviato), nè è obbligatoria.
 Si può compilare il modello B con la tradizionale compilazione manuale, con la relativa scrittura dei codici delle scuole, senza essere interessati alla modalità web. In quest'ultimo caso si raccomanda particolare attenzione alla trascrizione dei codici delle scuole, con riferimento alla nota 1 del modello B:
 "  I codici esprimibili delle istituzioni scolastiche prescelte possono essere:
 - circoli didattici
 - istituti comprensivi
 - istituti principali di istruzione secondaria di primo e secondo grado (non possono essere espresse succursali, sedi coordinate, sezioni associate,
 sedi di corsi serali)
 - istituti superiori
 - istituzioni educative
 Tali codici sono rappresentati dalle sedi dei capi d’istituto elencate nell’apposita sezione presente sul sito internet www.pubblica.istruzione.it."

Quali certificati bisogna presentare?
 La domanda è un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, per cui non deve essere presentato alcun certificato, nè di servizio, nè di abilitazione, nè di conseguimento del titolo di accesso.
 Fanno eccezione:

 • titoli artistici prodotti dai docenti di strumento musicale nella scuola media (con le limitazioni per coloro che erano già inseriti nelle graduatorie per l'a.s. 2006/07)
 • titoli di studio conseguiti all'estero;
 • corrispondenza del titolo estero a diploma di maturità per gli aspiranti all'insegnamento di conversazione in lingua estera;
 • servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea;
 • servizi di insegnamento prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente.

E' bene però aver pronti i relativi certificati, perchè le scuole effettueranno i controlli delle dichiarazioni rese, in base agli art. 71 e 72 del DPR 445/2000.
 I controlli potranno essere richiesti da ognuna delle scuole prescelte (a campione o su ricorso), saranno gestiti dalla scuola capofila e riguarderanno tutte le graduatorie per cui l'aspirante è incluso. Il controllo, per il periodo di durata delle graduatorie sarà effettuato una sola volta, infatti l'aspirante riceve certificazione dell'avvenuta verifica; tale certificazione sarà trasmessa a tutte le altre scuole scelte.
 Qualora i vostri dati dovessero risultare non corretti, la scuola capofila adotterà le seguenti disposizioni:
 - esclusione o
 - rideterminazione del punteggio e della posizione.
 Naturalmente valgono le eventuali responsabilità penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

Quali sono i motivi di esclusione?
    •     domanda presentata dopo il 23 luglio 2007
    •     mancanza della firma nel o nei modelli di domanda
    •     mancanza dei requisiti generali di ammissione
    •     mancato possesso del relativo titolo di accesso
    •      presentazione della domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, incluse Trento, Bolzano e la Valle d'Aosta.
    •     accertamento di dichiarazioni false, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Se vi accorgete di aver presentato la domanda in forma incompleta o parziale, potete richiedere alla scuola capofila che vi assegni un breve periodo di tempo per regolarizzare.

Quando saranno pubblicate le graduatorie?
 La pubblicazione avverrà contestualmente in ciascuna provincia.
 Le graduatorie di I fascia saranno pubblicate direttamente in via definitiva (non c'è problema di punteggi, perchè sono quelli della GaE)
 Prima della pubblicazione delle graduatorie, ogni USP pubblicherà sul proprio sito un elenco di tutti gli aspiranti con accanto l'elenco delle sedi scelte. Chi riscontra errori materiale deve far pervenire, entro 5 giorni, apposita segnalazione alla scuola capofila, chiedendo la correzione dell'errore.
 Vi indichiamo l'elenco dei siti Web degli USP
 Dopo questo periodo, le Graduatorie di II e III fascia saranno pubblicate in forma provvisoria, avverso le quali è possibile inoltrare reclamo, entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola. La scuola quindi ha ulteriori 15 giorni di tempo per decidere sui reclami, dopodichè pubblica le graduatorie definitive.
 Avverso le graduatorie definitive è ammesso solo il ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Qualora si abbiano dei dubbi nell'attribuzione dei punteggi di una supplenza si può presentare reclamo avverso il Dirigente Scolastico della scuola in cui è stata attribuita la supplenza. Avverso la decisione del DS è ammessa la procedura di conciliazione e arbitrato, prevista dagli art. 130 e seguenti del CCNL 2002 -2005 e nel caso, ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del Decreto L.vo n. 165/2001

La procedura prevede quindi
    •     reclamo al DS
    •     tentativo di conciliazione e arbitrato
    •     ricorso al giudice ordinario

Quali sono i criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti?
 A partire dall'anno scolastico 2007/2008 sarà a disposizione delle scuole una procedura informatica che permetterà di interpellare e convocare per l'assegnazione della supplenza solo gli aspiranti:
    •     totalmente inoccupati
    •     parzialmente inoccupati, e quindi nelle condizioni di poter completare l'orario secondo l'art. 4 del Regolamento delle supplenze
    •     occupati ma nelle condizioni dell'art. 8 comma 2 del Regolamento delle supplenze: "Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre"

Resta da capire se la procedura informatica sarà tarata con l'inserimento anche dei nominativi dei docenti occupati, o parzialmente occupati, nelle scuole paritarie o legalmente riconosciute.

L'interpello per la disponibilità e la convocazione avverrà per telefono, utilizzando i recapiti indicati in ordine preferenziale nel modello B.
 Il fonogramma sarà registrato agli atti della scuola con l'indicazione di:
 - giorno e ora della comunicazione
 - nominativo di chi l'effettua
 - persona che abbia dato risposta o annotazione di mancata risposta

Per le supplenze di durata non inferiore a 30 giorni la proposta di assunzione deve essere, comunque, effettuata per telegramma.
 Nella proposta di assunzione deve essere comunicato (sia per telefono che per telegramma):
    •     data di inizio della supplenza
    •     durata
    •     orario di prestazione settimanale
    •     giorno e ora della convocazione
    •      ordine della graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli aspiranti convocati per la stessa supplenza

Per le supplenze di 30 o più giorni, la proposta di assunzione può essere comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni prima rispetto alla data di convocazione.
 L'accettazione della supplenza può avvenire, entro il giorno e l'ora della convocazione:
    •     o con la presenza
    •     o con l'accettazione via telegrafica o con fax

Qualora la scuola vi comunichi che alla convocazione alla quale non siete stati presenti, ma avete mandato disponibilità ad accettare tramite telegramma o fax, siete risultati destinatari della supplenza, avete 24 ore di tempo per asssumere servizio.
 La mancata presente dell'aspirante convocato, o la manata accettazione in maniera telegrafica o con fax è da considerarsi rinuncia alla supplenza.
 Non è prevista la delega a persona di fiducia o ad altra persona incaricata.

Per le supplenze fino a 10 giorni nelle scuole di infanzia e primaria si adottano le seguenti modalità:
    •     gli aspiranti saranno interpellati tra le 7.30 e le 9.00 al cellulare o in mancanza e in via subordinata al telefono fisso
    •     nel caso di non immediato riscontro, la risposta deve comunque pervenire entro le ore 10 della medesima giornata

Quali sono le sanzioni?
 Le sanzioni sono indicate dall'art. 8 del Regolamento delle supplenze:
    1     la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
    2     la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
    3     l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Non è chiaro se il collocamento in coda avviene per la scuola in cui è stata rifiutata la supplenza, o per tutte le scuole in cui si è inseriti in graduatoria. Il buon senso ci induce a pensare che il riferimento sia valido solo per la scuola in cui la supplenza è stata proposta.

La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto, equivale a rinuncia. Ciò vale anche per le supplenze da attribuire in via prioritaria agli aspiranti di scuola dell'infanzia e primaria. Le sanzioni in questo caso si applicano solo ad aspiranti che, per il momento della proposta della supplenza e per il periodo della supplenza stessa, siano totalmente inoccupati, o che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza.
 Cosa significa "che non abbiano fornito accettazione per altra supplenza"? Significa che se siete stati già contattati da una scuola e avete dato la vostra disponibilità ad accettare la supplenza, la mancata risposta non può essere considerata rinuncia.

Quando saranno pubblicate le graduatorie?
 Il decreto non dà alcuna indicazione in merito, ci dice unicamente che in ogni provincia tutte le istituzioni scolastiche provvederanno contestualmente alla pubblicazione.
 Per la I fascia è ipotizzabile che la data di pubblicazione possa essere metà settembre 2007, soprattutto se la modalità di compilazione via web del modello B funziona ad arte e gli aspiranti riterranno utile questo strumento per snellire il lavoro delle segreterie scolastiche.
 Discorso più complicato per II e III fascia. Statisticamente, negli anni precedenti le graduatorie definitive non sono state disponibili prima della prima decade di novembre. Qualora tale situazione dovesse verificarsi anche quest'anno, il ministero chiarirà sicuramente le modalità di assegnazione delle supplenze fino all'avente titolo.

Avvertenza
 Ricordate di fotocopiare tutti i fogli presentati, per vostra sicurezza, e di conservare la ricevuta di ritorno se spedite la domanda con raccomandata o comunque la ricevuta della segreteria se consegnate la domanda a mano.

Nota a margine.
 Come scegliere la provincia e le istituzioni scolastiche da inserire?
 Non vi è un criterio oggettivamente valido, ma in generale possiamo fornire qualche riflessione, spunto per le vostre scelte.
 La scelta delle istituzioni scolastiche va fatta innanzitutto in relazione all'ordine o grado di scuola in cui si è già inseriti, o in cui si aspira a lavorare con continuità.
 L'indicazione può essere rivolta in particolare a chi deve iscriversi sia per la scuola di infanzia/primaria che secondaria: se l'aspirante è già abilitato per classi di concorso della scuola secondaria, privilegierà queste nella scelta, in modo da avere nella provincia il maggior numero di opportunità possibili.
 Non è possibile indicare un metodo scientifico per individuare le scuole in cui si verificheranno più supplenze, poichè le GI vengono utilizzate per le supplenze brevi e temporaneene, per cui non si può conoscere in anticipo quante e di che durata saranno le assenze dei docenti titolari.
 In ogni caso, se si risiede in una provincia, ad es. Catania, e non si ha la possibilità, o non lo si ritiene economicamente conveniente, spostarsi in una provincia lontana per una supplenza breve, è conveniente scegliere o la stessa di residenza o domicilio, o comunque una provincia per voi facilmente raggiungibile. In questo modo non si annulleranno le possibilità lavorative per impedimenti estranei a quelli scolastici.
 Lo stesso consiglio può essere rivolto a chi sceglie una provincia molto ampia, e soprattutto per le supplenze da svolgere in via "prioritaria".






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