Il Tribunale di Agrigento
boccia il punteggio di montagna.
da vincenzobrancatisano.it, 21/6/2007
Non serve a niente appellarsi alla Legge finanziaria per tentare di salvare il doppio punteggio di montagna. E’ quanto emerge da un’ordinanza a sorpresa del Tribunale di Agrigento, che ha sancito la legittimità del DDG del 16 marzo 2007 che aveva ordinato la decurtazione del punteggio in questione con effetto retroattivo in applicazione del recente orientamento della Corte Costituzionale. Sembra una risposta al Tar del Lazio, che nei giorni scorsi aveva riabilitato il Superporcellum di montagna, ma è una risposta solo indiretta. Secondo i giudici, la norma con la quale il governo in carica ha mantenuto in vigore il doppio punteggio fino al 1 settembre 2007 non produce la salvaguardia del doppio punteggio. E’ consolidato in giurisprudenza, scrive il Tribunale “il principio per cui la pronuncia di incostituzionalità di una disposizione di legge non può essere estesa dal giudice a norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, ancorché esse costituiscano applicazione dello stesso principio generale contenuto nella norma già dichiarata costituzionalmente illegittima”. Ciò che potrebbe deporre a favore della salvaguardia del punteggio. Tuttavia, proseguono i giudici, “il caso di specie non può essere ricondotto ai casi di illegittimità costituzionale derivata o, comunque, consequenziale, atteso che il citato comma 605 è una norma non solo meramente ripetitiva della norma dichiarata incostituzionale ma è addirittura un richiamo (anche letterale) della stessa, una sorta di rinvio recettizio che, in quanto tale, fa sì che il contenuto precettivo della stessa debba essere necessariamente assoggettato alle vicende che connotano la vera fonte normativa”, cioè la norma che ha introdotto il Superporcellum di montagna nel 2004. Norma “che non ha superato (se non con il limite della pronuncia additiva) il vaglio di costituzionalità”. Né può essere tutelata la pretesa alla doppia valutazione del servizio in applicazione della legge finanziaria 2007 la quale, ribadiscono i giudici siciliani, “si limita a richiamare titoli riconosciuti da altre fonti normative, essendo la sua funzione precipua quella di disporre l'emanazione di un decreto (è il caso del DDG sospeso dal Tar del Lazio, ndr.) che rivaluti i titoli già riconosciuti e, proprio nella prospettiva di rideterminazione che è connessa a detto disponendo decreto, fa salva la valutazione di titoli conseguiti anteriormente al biennio 2005/2006 - 2006/2007”. Ed ecco il finale. “Venuta meno, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, la fonte che riconosceva questo titolo - conclude il Tribunale di Agrigento - la clausola di salvezza non può salvaguardare ciò che è altrimenti escluso”.