Il precario vince sul ruolo.
Le supplenze devono andare a chi non ha posto
Antimo Di Geronimo, da ItaliaOggi del 12/6/2007
Il supplente con poche ore di lavoro soppianta il docente di ruolo nell'aggiudicazione di altre sostituzioni. Insomma, meglio pagare qualche ora in più a un precario che gli straordinari a uno di ruolo. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata l'8 giugno scorso (n. 622). La pronuncia sgombra il campo dagli equivoci intervenuti a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 22, comma 4, della legge 448 del 2001: la norma che ha disposto l'assegnazione degli spezzoni ai docenti interni. Questa disposizione, infatti, ha indotto in errore molti dirigenti scolastici, che hanno ritenuto che dovesse essere applicata alla lettera. E ci sono stati addirittura casi in cui intere cattedre disponibili sono state smembrate in spezzoni di sei ore e assegnate un po' per parte ai docenti di ruolo in servizio nella scuola dove si era verificata tale disponibilità.
Il giudice del lavoro di Potenza, invece, ha chiarito che l'apparente contrasto tra l'articolo 22 della legge 448 (la norma che dispone l'affidamento degli spezzoni ai docenti interni) e l'articolo 37 del contratto (la clausola negoziale che sancisce il diritto al completamento per i supplenti) "va risolto in favore dell'applicazione dell'articolo 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro", si legge nella sentenza, "in quanto, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il contratto collettivo del comparto scuola ha il potere di derogare a precedenti disposizioni di legge".
In altre parole, il giudice monocratico ha spiegato all'amministrazione che, quando si tratta di controversie riguardanti il rapporto di lavoro, i dirigenti scolastici devono attenersi prima di tutto alle disposizioni contenute nel contratto. Perché da quando il rapporto di lavoro è stato contrattualizzato, le norme di legge che riguardano il rapporto di lavoro sono subordinate alle norme contrattuali. Più propriamente: le norme di legge che regolano il rapporto di lavoro sono da considerarsi alla stregua di norme di diritto privato.
Ciò perché l'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001 dispone che "possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario". Insomma, è come se in ogni norma di legge fosse stata inserita una formula del tipo: "Salvo diversa disposizione contrattuale".
Per dirla in termini più tecnici: tutte le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici sono da considerarsi norme dispositive (derogabili).
Il completamento prevale sulle ore eccedenti.
dalla Gilda degli insegnanti di Potenza, 11/6/2007.
Il supplente titolare di spezzone ha diritto al completamento o all’innalzamento dell’orario settimanale in presenza di disponibilità. E tale diritto prevale sul diritto al lavoro supplementare in capo ai docenti di ruolo. Lo ha stabilito il Giudice del lavoro di Potenza con una sentenza depositata l’8 giugno scorso. Il Giudice monocratico ha anche condannato l’amministrazione scolastica a pagare le spese legali, fissate in 1455 euro e gli stipendi arretrati in favore del ricorrente.
L’articolo 37 del contratto di lavoro, che prevede appunto il diritto al completamento per i supplenti, secondo il Giudice prevale sulla norma di legge che dispone l’assegnazione degli spezzoni ai docenti interni.
In buona sostanza, dunque, i dirigenti scolastici, per evitare di andare incontro a responsabilità, nelle operazioni di conferimento degli incarichi sugli spezzoni da 6 ore in giù devono seguire il seguente ordine:
1) prima di tutto bisogna interpellare i supplenti titolari di spezzone ubicato nel raggio di 30 chilometri dalla scuola dove si presenta la disponibilità;
2) se gli spezzonisti non accettano la proposta, bisogna interpellare i docenti interni, anche se di ruolo, che hanno titolo ad accedere al lavoro supplementare fino a un massimo complessivo di 24 ore di servizio settimanale;
3) infine, se nemmeno i docenti interni accettano la proposta, bisogna interpellare gli ulteriori aspiranti traendoli dalla graduatoria d’istituto e, in caso di esaurimento, scorrendo le scuole delle scuole ubicate in comuni viciniori.
Nei prossimi giorni pubblicheremo il testo integrale della sentenza con un commento del nostro Ufficio legale.