QUALI SONO I VERI OBBLIGHI DI SERVIZIO DOPO LA FINE DELLE LEZIONI?
Data: Luned́, 11 giugno 2007 ore 19:24:56 CEST
Argomento: Redazione


I veri obblighi di servizio
 dopo la fine delle lezioni.

Brutte abitudini estive ed obblighi dei docenti dopo il termine delle lezioni.

di Laura Razzano da  SAM Notizie, giugno 2007

 

I nostri obblighi di lavoro sono regolati dal contratto collettivo nazionale, al momento, quello in vigore è il CCNL 2002-05.

I contratti di lavoro cambiano ogni quattro anni per la parte normativa (e ogni due per la parte economica), non risulta affatto che, con l’arrivo dell’estate, gli Insegnanti debbano attenersi a nuove norme, spesso giustificate, caldeggiate e decise dai Dirigenti scolastici che, come nelle filande, vorrebbero imporre la loro personalissima versione del Contratto.

Conosco Colleghi che riordinano biblioteche, sistemano le aule, si occupano delle più incredibili attività proprio nel periodo estivo.

In molte scuole elementari vige la regola che chi non è in commissione d’esame deve comunque essere presente a scuola per fare altro non ben definito con la scusa che “sono comunque in servizio”

Quest’anno sono di moda riunioni fiume sulla Riforma,aggiornamenti sulla Sicurezza fuori tempo massimo, incontri per definire i tutor, stabilire gli orari e quanto si possa immaginare di gratuito per avviare la Riforma che da tempo noi definiamo “a costo zero”.

Fermo restando che chiunque deve essere messo nelle condizioni di decidere se fare volontariato o  svolgere una professione, queste sono le regole a cui attenersi, resistendo fino a qualsiasi giudizio, in quanto nessuno può obbligare i docenti a lavorare GRATIS e oltre i limiti imposti dalla Legge.

Il primo passo importante da fare è contare le ore già effettuate in base al piano annuale delle attività che è stato votato a settembre.

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA
 QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-05

ART. 26

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

(art. 41 del CCNL 4-8-1995, interpretazione autentica in data 17-9-1997 dell'art. 41 anzidetto ed art. 24 del CCNL 26-5-1999)

4. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento.

Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.

Il piano non c’è?

Il piano non è stato votato dal Collegio Docenti?

Contattateci subito presso le nostre sedi, si tratta di una violazione contrattuale che combattiamo in tutta Italia.

Se il  piano esiste, occorre verificare che sia stato correttamente deliberato, esso deve indicare gli obblighi di servizio per le attività funzionali all’insegnamento così come previste nell’art.: 27 del CCNL 2002-05:

a)  ore di Collegio dei docenti, l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue.

b) Soltanto la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione per un impegno non superiore alle 40 ore e quindi anche inferiore. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Adempimenti individuali e scrutini ed esami non rientrano in questo monte ore e non sono quantificabili.

Dalla norma si evince chiaramente e senza possibilità di interpretazione alcuna che i docenti sono tenuti a prestazioni di servizio anche durante il periodo di interruzione delle lezioni solo per le attività programmate e deliberate nel piano annuale delle attività.

Tutte le altre attività richieste non hanno carattere di obbligatorietà, non possono essere imposte, neppure nel caso fossero inserite nel Piano come ore, a pagamento, oltre le 40 perché tutte le ore aggiuntive sono facoltative.

Nel caso il D.S. insista nel considerare le ore obbligatorie consigliamo di richiedere al D.S. un ordine scritto per la partecipazione alle riunioni in ore eccedenti le 40 obbligatorie, potremo così richiederne il pagamento.

ORARIO DI SERVIZIO

 E FUNZIONE DOCENTE

 

L’orario di servizio degli insegnanti non è un contenitore senza fondo come si potrebbe pensare considerando l’aumento degli impegni aggiuntivi che è andato accumulandosi in questi ultimi anni.

Per una maggior tutela del nostro tempo lavorativo, è bene avere in mente una chiara distinzione fra quelli che sono i nostri “obblighi” di servizio e quanto invece risulta “aggiuntivo”e, come tale, quindi “facoltativo” e retribuibile con il Fondo d’Istituto.

Gli OBBLIGHI DI SERVIZIO si articolano in due categorie:

-          attività di insegnamento (25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 per la scuola elementare, 18 per la scuola secondaria di primo e secondo grado);

-          Attività funzionali all’insegnamento. (Su questo punto tendono a sorgere confusioni e sovrapposizioni rispetto all’aggiuntivo).

Gli obblighi di servizio funzionali all’insegnamento sono contenuti in un unico articolo il 27 del CCNL 2003/05 che riportiamo di seguito commentato sinteticamente.

- L’art.: 27 al comma 1 elenca tutte le attività (progettazione,   ricerca,  valutazione, documentazione, aggiornamento e  formazione, preparazione dei lavori degli organi collegiali, partecipazione alle riunioni, attuazione delle delibere adottate dai predetti organi) che caratterizzano la professione docente senza però quantificarle e distinguere le obbligatorie dalle aggiuntive.

- L’art.: 27 al comma 2 definisce gli adempimenti individuali tipici della “funzione docente”, questi sono obbligatori ma non quantificabili: preparazione delle lezioni ed esercitazioni, correzione degli elaborati,  rapporti individuali con le famiglie.

- L’art.: 27 al comma 3 precisa i nostri obblighi collegiali suddividendoli in diverse categorie distinte fra loro.

- Alla lettera a) Partecipazione alle riunioni del COLLEGIO DOCENTI, ivi compresa l’attività di PROGRAMMAZIONE e VERIFICA di inizio e fine anno e L’INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE.

(Per un totale di 40 ore annue).

-   Alla lettera b) Partecipazione a CONSIGLI di CLASSE, INTERCLASSE e INTERSEZIONE.

(Fino ad un massimo di 40 ore). Gli obblighi relativi a queste attività sono determinati e programmati secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.

-  Alla lettera c) Svolgimento degli SCRUTINI ed ESAMI, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

Dobbiamo fare attenzione: le 40 ore di cui alla lettera a) non sono interscambiabili con quelle di cui alla lettera b) e vice versa. Questo significa che, se in corso d’anno si sono già esaurite le 40 ore fra collegi, programmazioni e verifiche, non si possono andare ad attingere altre ore dall’altro serbatoio (lettera b – fino a 40). Non si dovrebbe normalmente superare la soglia delle 40 ore, ma se il D.S. dovesse imporre di farne di più per sopraggiunte esigenze straordinarie, l’insegnante non può sottrarsi all’ordine di servizio, ma ha il diritto di essere retribuito aggiuntivamente per il lavoro straordinario che è chiamato a svolgere. (Ricordiamo che il termine per la richiesta è di 5 anni, dopodiché cade in prescrizione).

Oltre a quanto detto finora, gli insegnanti sono tenuti ad essere presenti nel posto di lavoro 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni al fine di garantire la sorveglianza degli alunni.

In base all’art.: 26 del CCNL 2003/05, all’inizio di ogni anno scolastico, il D.S. deve presentare al Collegio dei Docenti il Piano Annuale delle Attività contenente la calendarizzazione di tutti gli impegni funzionali all’insegnamento e le eventuali attività aggiuntive. Spetta al Collegio dunque esaminare il Piano, verificarne la correttezza, la compatibilità con le risorse e procedere alla delibera. Tale Piano potrà comunque essere modificato in corso d’anno per far fronte a nuove esigenze riconosciute come tali sia dal Dirigente che dagli insegnanti.

 

Per restituire dignità alla nostra professione, rifiutiamoci di lavorare gratis. Non facciamoci trascinare nella deriva professionale dell’aggiuntivo, delle mille commissioni e progetti (il più delle volte inutili) che sottraggono tempo ed energie alla nostra vera professione. Il nostro non è un lavoro impiegatizio, siamo soprattutto insegnanti che vogliono INSEGNARE, sembra invece che ci venga ormai richiesto di tutto tranne questo. 

Michela Gallina

 

Sempre a proposito di orario di servizio…

Contemporaneità e sostituzioni.

Già nei numeri precedenti abbiamo affrontato l’argomento “sostituzioni”. Siccome ci giungono richieste di ulteriori chiarimenti, riteniamo utile approfondire l’argomento e precisare che le scelte di utilizzare la contemporaneità per le sostituzioni dei colleghi assenti o per “progetti” (di recupero o quant’altro) sono ALTERNATIVE e spettano alla delibera del Collegio dei Docenti.

Dai tempi della Riforma introdotta dalla 148/90, le ore di contemporaneità venivano destinate per il recupero individualizzato in compresenza o per gruppi di alunni; la Finanziaria del 96 dava invece ordine di priorità alle sostituzioni rispetto alle altre esigenze didattiche. La maggior parte dei dirigenti però ha continuato a pretendere, in modo arbitrario, sia l’utilizzo ai fini didattici che ai fini delle sostituzioni. Il contratto successivo ha disapplicato le disposizioni della finanziaria, pertanto ora il Collegio può deliberare di destinare anche tutte le ore di contemporaneità ai progetti anziché alle sostituzioni, oppure, vice-versa, solo alle sostituzioni.

Riteniamo che la scelta di usare la contemporaneità “flessibilmente”, ossia in rapporto alla contingenza del momento, sia davvero mortificante sul piano professionale: pensiamo a quando abbiamo impiegato le 2 ore di programmazione o il nostro tempo pomeridiano per organizzare un lavoro didattico coordinato e didatticamente qualificato, coinvolgente l’intervento di più colleghi su gruppi di alunni e poi all’ultimo momento (cioè all’arrivo a scuola) questo lavoro è stato vanificato per le subentrate esigenze di sostituzione e, al lavoro qualificato, si sia sostituito quello forzatamente “improvvisato” della situazione di emergenza. Crediamo ci sia poco di edificante in questo modo di procedere, in questo mettere le “toppe” ad ogni situazione. Se l’utilizzo della contemporaneità, al di là della funzione di sostituzione, viene tenuto in così scarsa considerazione, allora significa che la scuola può farne a meno e, se può farne a meno, nessuno di noi è tenuto a fare il “giullare di corte”. Una volta deliberato per l’utilizzo al fine delle sostituzioni, qualora non vi fossero colleghi assenti da sostituire, l’insegnante rimane in sede a disposizione, come già da tempo fanno i professori senza peraltro sentirsi sminuiti professionalmente o in colpa.

Ricordiamo che è ancora possibile modificare le scelte fatte o “non fatte” ad inizio d’anno. E’ sufficiente convocare un Collegio (almeno 1/3 dei docenti lo deve richiedere) e indicare l’ordine del giorno.

Ci risulta che alcuni D.S., per coprire l’orario, soprattutto pomeridiano, si siano inventati l’istituto della REPERIBILITA’:  chiedono ad alcuni insegnanti di rendersi disponibili, in un determinato giorno della settimana, in orario eccedente quello del loro servizio, qualora si presentasse la necessità. Le pressioni a volte sono così forti che alcuni colleghi accettano pur sapendo che il compenso è a malapena sufficiente per pagare la baby-sitter dei propri figli e che “forse” avvisata all’ultimo momento, si renderà anch’essa “reperibile”!

Ricordiamo che la reperibilità esiste solo nei contratti di alcune categorie professionali (medici, infermieri, vigili del fuoco….) ma non certo nel nostro.

Michela Gallina











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