PRECARI, MA QUANTO VALGONO I CORSI DI PERFEZIONAMENTO NELLE G.E.?
Data: Mercoledì, 06 giugno 2007 ore 14:59:27 CEST
Argomento: Comunicati



GRADUATORIE A ESAURIMENTO
 Nuovo fronte tra ministero e prof in cerca di un posto fisso.
 corsi di 1.500 ore sono attestati e valgono 1 punto e non 3

Precari, perfezionamento in bilico.

di Antimo Di Geronimo, ItaliaOggi del 5/6/2007

 

Graduatorie a esaurimento, punteggi in bilico per i titoli di perfezionamento. Monta la protesta dei docenti precari che hanno frequentato i corsi di perfezionamento di 1.500 ore. Il motivo del contendere è rappresentato dal fatto che l'amministrazione, per un cavillo meramente formale, sembrerebbe orientata a valutare la maggior parte dei corsi un solo punto anziché tre: se sul titolo c'è scritto 'diploma' vale 3 punti, se invece c'è scritto 'attestato' vale un punto.
 E il rischio è quello di essere scavalcati da colleghi che possiedono sostanzialmente gli stessi titoli. Ma che hanno avuto la fortuna di conseguire un pezzo di carta che risponde a quanto richiesto dall'amministrazione.
 III fascia

 La querelle non è nuova e riguarda la terza fascia delle graduatorie a esaurimento. Il tutto nonostante il fatto che il ministero della pubblica istruzione sia intervenuto per ben due volte, con apposite Faq (Frequently asked questions, letteralmente 'risposte a domande poste frequentemente'). Si tratta, peraltro, di chiarimenti non indenni da ambiguità. E ciò sta ingenerando interpretazioni non univoche da parte degli uffici scolastici provinciali. Interpretazioni che, a loro volta, stanno contribuendo ad aumentare il clima di incertezza in cui stanno vivendo i docenti precari interessati all'argomento.
L'antefatto

Partiamo dal principio. La legge 143/2004 introdusse una tabella di valutazione dei titoli che prevedeva l'assegnazione di 3 punti in favore di coloro che possedevano titoli di perfezionamento di durata annuale terminati con esame finale.

 La formulazione ambigua della norma determinò una serie di perplessità nella valutazione dei titoli. Tanto più che, nel nuovo ordinamento universitario, affinchè un titolo possa essere valutato come annuale, è necessario che dia luogo all'acquisizione di non meno di 60 crediti formativi universitari (Cfu) pari a 1.500 ore di impegno.

 La questione fu risolta a suo tempo interpretando la legge nel senso che, per ottenere la valutazione, era necessario semplicemente che dal titolo di perfezionamento risultasse l'annualità del corso (a prescindere dai Cfu) e il superamento dell'esame finale.
La nuova tabella

A seguito della delegificazione della tabella, intervenuta per effetto dell'ultima Finanziaria, la materia è stata regolata con una nuova tabella di valutazione, introdotta con il decreto 27/2007.

 Il dispositivo prevede che, per ottenere 3 punti, è necessario esibire un diploma di perfezionamento o master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.
I crediti

E qui cominciano i problemi. L'amministrazione, infatti, con una prima Faq emanata il 5 aprile scorso (n.13) ha disposto che la differenza tra i titoli di perfezionamento che danno luogo a 3 punti e quelli che danno titolo all'attribuzione di un solo punto, consiste nella forma del titolo finale. Nel primo caso di si tratta di un diploma, nel secondo caso di un semplice attestato. Insomma, stando alla lettera del dispositivo, non è una questione di Cfu, ma di mera forma del titolo finale. Il che vuol dire che anche se la durata del corso è identica (1500 ore per complessivi 60 Cfu) se l'ateneo alla fine rilascia un diploma, l'interessato otterrà 3 punti. Se invece, alla fine viene rilasciato un semplice attestato, si ha diritto ad un solo punto.
Punteggi diversi

La questione, però, è stata ritenuta meritevole di approfondimenti. E l'amministrazione è intervenuta nuovamente con un'altra Faq emanata il 30 maggio scorso. Quest'ultimo provvedimento ha il pregio di essere costituito da una domanda molto chiara: 'I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al decreto?'. La risposta, però, lascia aperti tutti gli interrogativi, perché il dicastero di viale Trastevere ha ritenuto di rispondere evitando di dire oppure.
La nuova Faq

Ecco il testo: 'Ad integrazione di quanto specificato nella Faq n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2): Per ogni diploma di perfezionamento...va intesa nel senso che ai fini dell'attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento'. Insomma la questione è ancora aperta, se il titolo specifico è il diploma o l'attestato, oppure entrambi.
 
I giudici

Resta il fatto che il tempo stringe. E se l'amministrazione centrale deciderà di non sciogliere i dubbi degli uffici periferici e delle organizzazioni sindacali, il rischio è quello di incrementare il contenzioso. Contenzioso che potrebbe essere rivolto non solo contro l'amministrazione, ma anche nei confronti delle persone giuridiche che hanno gestito l'organizzazione dei corsi.






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