Credito scolastico agli esaminandi: di nuovo totalmente efficace l’O.M.. 26/2007. E Per gli altri studenti?
Con decreto n. 2699/2007 il Presidente della VI sezione del Consiglio di Stato, a seguito d’appello del Ministero della Pubblica Istruzione, ha sospeso l’ordinanza del TAR Lazio n.2408/2007 (sezione III/quater) con la quale in via cautelare erano stati resi inefficaci i commi 13 e 14 dell’art. 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007.Ciò significa che gli insegnanti di religione cattolica e quelli delle discipline alternative parteciperanno, quest’anno, a pieno titolo alle delibere dei Consigli di classe delle classi terminali concernenti l’attribuzione del credito scolastico, che, nell’ambito delle bande di oscillazioni, dovrà, pertanto, essere quantificato anche tenendo conto del giudizio espresso dai richiamati docenti riguardante l’interesse con il quale gli alunni hanno seguito l’insegnamento della religione cattolica oppure l’attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico, purché certificato e valutato dalla scuola, secondo le modalità deliberate dall’istituzione scolastica medesima.
Ma la “vexata questio” non credo sia terminata. E valga il vero.
L’art.1 del D.M. n.42/2007 espressamente prevede che “ Ai candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006/2007 e 2007/2008, relativamente all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge. I nuovi punteggi di credito scolastico indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno. Nell'anno scolastico 2007/2008 l'applicazione si estenderà agli alunni delle penultime classi e nell'anno scolastico 2008/2009 riguarderà anche quelli delle ultime classi.”
Sicché, il credito scolastico di coloro che quest’anno sosterranno gli esami dovrà determinarsi ai sensi dell’O.M. n. 26/2007: mentre per gli altri studenti, frequentanti le terze e le quarte classi, esso si determina e si delibera rispettivamente con nuove tabelle in uno alle disposizioni di cui al D.M. n.42/2007, e con quanto previsto dal Dpr n.323/1998: ossia con un quadro normativo che esclude, in ogni caso sia la partecipazione alle delibere degli insegnanti di religione sia il loro giudizio come elemento per quantificare tale credito.
Mai,forse, tanta antinomia è stata generata dai tecnici del Dicastero romano di Viale Trastevere !
Avv. Josè Sorrento ( Gilda degli insegnanti)