Il docente deve sapere insegnare ?
Data: Martedì, 19 novembre 2002 ore 22:03:38 CET Argomento: Istituzioni Scolastiche
Guida alla lettura
Il presente dossier
vuole richiamare l'attenzione di quanti lo leggeranno sul tema della
formazione iniziale degli insegnanti, proprio nel momento in cui si diffonde
la consapevolezza che questo sia un passaggio obbligato perché la nostra
scuola acquisti credibilità nel Paese e nel confronto con gli altri Stati
dell'Unione.
Un prospetto comparativo
confronta le norme attualmente vigenti (prima colonna) e le modifiche
introdotte dal disegno di legge approvato al Senato (seconda colonna), che
presto arriverà alla Camera.
La comparazione viene
accompagnata dalla riflessione di specialisti e gruppi rappresentativi del
mondo della formazione in Italia (terza colonna).
I temi
sui quali il dossier è stata articolato sono nell'ordine:
A.
Come si diventa insegnanti
B.
Il curricolo per la formazione
iniziale degli insegnanti
C.
Il contributo della scuola e
dell'università
D.
L'intervento di nuove figure
professionali: supervisori e tutor
E.
Come, quando e chi abilita il
futuro insegnante.
Premessa
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI
INSEGNANTI E RIFORMA DELLA SCUOLA
Il 12 novembre '02 il Senato
ha concluso la discussione del disegno di legge delega n. 1306 sulla riforma
della scuola, approvandolo.
La legge adesso seguirà il suo
iter alla Camera e, successivamente, saranno emanati i decreti attuativi.
Questo momento merita
l'attenzione di tutti: ciò che si deciderà influirà sul futuro non solo di chi
nella scuola vive, studenti e operatori scolastici, ma dell'intero Paese.
Quale formazione per i futuri
docenti prevede il testo licenziato al Senato?
L'art. 5 della legge delega n.
1306 cancella l'esperienza formativa delle SSIS, Scuole di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, all'interno delle quali da
quattro anni si diventa insegnanti con un percorso formativo biennale, che
vede una stretta interazione tra università e scuola. Secondo il testo della
riforma approvata, scompare anche una nuova figura professionale, quella del
supervisore di tirocinio, che, mediando tra scuola e università,
accompagna gli specializzandi in questo impegnativo percorso formativo.
Si volta pagina, e questo nel
silenzio più assordante: i giornali parlano solo di scontri tra precari e
sissini per questioni di punteggio, ma di cosa siano le SSIS e
soprattutto del progetto culturale da cui nascono non si parla.
Le Scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario, nel disegno di legge 1306, vengono sostituite
da una laurea specialistica, che privilegia le conoscenze disciplinari
(o.d.g. Valditara recepito nel testo della legge); il tirocinio, scorporato
dal biennio di laurea, è successivo all'abilitazione e si attua all'interno di
un contratto di formazione-lavoro.
Si interrompe così un processo
virtuoso, quello che nelle SSIS coniuga i saperi, discplinari e
pedagogico-didattici, la riflessione sul loro uso (quali i saperi da
insegnare: i laboratori), con la loro messa in opera (come insegnare: il
tirocinio); e si scardina la simultaneità di questi diversi momenti, proprio
quella che li ha resi significativi sul piano della formazione professionale.
Ciascuna ipotesi formativa,
diploma di specializzazione da una parte, laurea specialistica dall'altra,
nasce necessariamente da un modo preliminare di intendere il profilo
professionale e il ruolo del docente, pensati in relazione a modi diversi di
concepire la scuola e la sua funzione educativa e sociale.
La società sempre di più
chiede alla scuola competenze pedagogiche e didattiche alte: alla trasmissione
di contenuti disciplinari elevati spesso, infatti, non corrispondono
apprendimenti significativi e durevoli. Ma alla scuola si attribuisce anche il
compito di accompagnare bambini e ragazzi lungo un percorso difficile, che li
renda emotivamente competenti, padroni non solo degli "alfabeti disciplinari",
ma di quelli affettivi .
Una scuola che sappia
stabilire regole, educare ai valori ed, al contempo, mettere i ragazzi nelle
condizioni di conoscersi per scegliere consapevolmente, ha bisogno di
insegnanti competenti e vigili, che sappiano leggere i segni del disagio, che
siano in grado di prevenire ed intervenire.
Ebbene, l’articolo 5 del
disegno di legge 1306 creerà le condizioni per formare insegnanti siffatti?
In esso si propongono le
lauree specialistiche "con preminente finalità di approfondimento
disciplinare", e un tirocinio successivo che, per la propria collocazione
temporale rispetto al percorso formativo, si configura chiaramente come
semplice apprendistato: non sembra proprio la soluzione più adatta.
Rispetto a questo scenario,
cosa possono fare gli insegnanti?
Fare sentire la propria voce,
intervenendo in un dibattito che li ha visti scarsamente rappresentati. In
discussione non sono questioni marginali, che possano essere lette guardando
agli interessi di questa o di quella parte politica, di questo o di quel
gruppo di persone: ciò che la scuola diventerà, infatti, dipende in buona
parte da chi alle riforme dovrà dare gambe per camminare, gli insegnanti.
E' compito del mondo della scuola mettere chi ha la
responsabilità politica delle scelte che lo riguardano nelle condizioni di
decidere conoscendo il pensiero di quanti, fuori e dentro la scuola, operano
per la formazione.
Questo dossier vuole essere un
contributo alla riflessione perché nessuno dica : "Io non sapevo…
A – Come si diventa
insegnanti
Legislazione esistente |
Modifiche proposte dal
Governo |
Contributi al dibattito |
L. 341/90 Riforma degli
ordinamenti didattici universitari
Il diploma di specializzazione si consegue,
successivamente alla laurea, al temine di un corso di studi di durata non
inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori
professionali determinati, presso le scuole di specializzazione …
(art. 4 c. 1)
|
Legge delega 1306:
la formazione iniziale è di
pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle università presso i
corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato.
(art. 5 c. 1. p. a)
coloro che hanno conseguito
la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini
dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio.
(art.
5 c. 1. p. e) |
·
Non
più “insegnanti per caso”
!
(Clotilde Pontecorvo,
Assemblea. Nazionale Supervisori, Roma 20 Gennaio
2001)
·
Il
dibattito sull'educazione …spesso si è mosso all'interno di specifiche
discipline…In realtà l'educazione è un'impresa di proporzioni ben più
vaste che investe motivazioni, emozioni, nonché pratiche e valori morali e
sociali.
(H. Gardner, Sapere
per comprendere)
·
La formazione iniziale degli insegnanti non è
qualificazione specialistica in ambiti disciplinari specifici, ma
formazione alle pratiche professionali richieste dalla specifica funzione
docente … Una formazione professionale superiore a pratiche professionali
specifiche abbisogna di un ambiente unitariamente progettato e governato,
dove l’integrazione tra le conoscenze scientifiche, le didattiche
disciplinari, le competenze psicopedagogiche e il tirocinio professionale
sia materia di esercizio, di prova e di apprendimento ricorsivo da parte
dell’allievo. Apprendimento ricorsivo appunto, e non cumulativo.
L'ottica fordista, a cui invece si ispira la sua proposta, conserva i
caratteri dell'assemblaggio di teoria, tecnica e pratica in tempi
sequenzialmente diversi…".
(Lettera al Ministro
Moratti di U. Margiotta 28/01/2002)
·
… Scuola di specializzazione… questi i punti-qualità da non
cancellare. Il primo punto-qualità è testimoniato dall’integrazione tra i
“saperi” relativi alle scienze dell’educazione e i “saperi”
relativi alle competenze disciplinari (in termini di padronanza dei
loro statuti e dei loro nuclei fondanti). Il secondo punto-qualità è
testimoniato dalla centralità formativa dei laboratori di didattica
generale e di didattica disciplinare, veri “teatri” di
recita dell’interazione tra teoria e pratica ... Il terzo punto-qualità è
testimoniato dalle prime forme di professionalità (sperimentata)
ratificate attraverso il tirocinio.
(Franco
Frabboni Quale formazione degli insegnanti, Nuova Secondaria n. 1 2000)
·
Insegnare è una professionalità complessa per la quale non è sufficiente una preparazione
accademica puramente teorica. E non è neanche sufficiente aggiungere alla
preparazione teorica un apprendistato in situazione … L’esperienza diretta
non è di per sé garanzia di professionalizzazione se non avviene
all'interno di un percorso unitario e integrato che coniughi teoria,
simulazione, osservazione e sperimentazione e che prevede un continuo
processo di riflessione e verifica. (Documento congiunto
Direzione SSIS e Supervisori Catania, Gennaio 2002). |
B – Il curricolo per la
formazione iniziale degli insegnanti
Legislazione esistente |
Modifiche proposte dal
Governo |
Contributi al dibattito.
|
L.341/90
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Con DPR…sono definiti la tabella delle scuole di
specializzazione all'insegnamento…, la durata dei corsi da fissare in un
periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio.
Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione
professionale con riferimento alle Scienze dell'educazione e
all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari
interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio.
(art. 4 c. 3)
D. MURST 26 maggio 1998:
Criteri generali per la disciplina da parte delle
università degli ordinamenti dei corsi di laurea in Scienze della
formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario
Allegato A
Costituisce
obiettivo formativo… della scuola
(di specializzazione all'insegnamento secondario) il seguente insieme di
attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale
dell'insegnante…
1.
Possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di
propria competenza, anche con riferimento agli aspetti storici ed
epistemologici.
2.
Ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle
attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro
bisogni formativi e psicosociali la fine di promuovere la costruzione
dell'identità personale, femminile e maschile, insieme all'autoorientamento.
3.
Esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi,
le famiglie…
4.
Inquadrare…le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti
educativi.
5.
…
6.
Rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività
didattiche attraverso una progettazione curricolare flessibile che includa
decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici.
7.
…
8.
Organizzare il tempo, lo spazio…le tecnologie didattiche per fare della
scuola un ambiente di apprendimento di ciascuno e di tutti
9.
Gestire la comunicazione con gli allievi…
10.
Promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre
scuole e con il mondo del lavoro.
11.
Verificare e valutare…
12.
Assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola…
Allegato C
Contenuti minimi qualificanti della scuola
Area 1: formazione per la
funzione docente.
Comprende attività didattiche finalizzate
all'acquisizione delle necessarie competenze (Allegato A) nelle Scienze
dell'educazione e in altri aspetti trasversali della funzione docente.
Area 2: contenuti formativi
degli indirizzi.
Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione
di attitudini e competenze (Allegato A) relative alle metodologie
didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica
attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alle
implicazioni epistemologiche, al significato pratico e alla funzione
sociale di ciascun sapere.
Area 3: laboratorio.
(art I, c
I, lettera e) l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività
didattiche di cui alle aree 1 e 2…
Area 4: tirocinio.
(art I, c I,
lettera f) le esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine
dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.
|
Legge delega 1306:
a)
La
formazione iniziale… si svolge nelle università presso i corsi di
laurea specialistica
(art.
5, c 1, lettera a)
Ordine del giorno del Senatore Valditara
(approvato dalla VII Commissione del Senato):
"Il
Senato della Repubblica…
impegna il Governo:
a
mantenere la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
inferiore e superiore nell'ambito delle lauree specialistiche di
riferimento per le rispettive discipline (in storia per i futuri
insegnanti di storia, in filosofia per i futuri insegnanti di filosofia, e
così via);
a
non attivare alcun tipo di laurea specialistica a carattere
didattico-pedagogico
quale percorso comune di formazione degli insegnanti"
Emendamento approvato al Senato,
art.1, c.1, lettera b:
"…per
la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e
del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento
all’insegnamento delle discipline impartito in tali gradi di istruzione e
con preminenti finalità di approfondimento disciplinare " |
·
"… la
nostra critica all'idea stessa di usare la laurea specialistica
come strumento principe delle formazione iniziale degli insegnanti era
ancora più giusta… Chi ha scelto questo strumento ha una visione
ottocentesca dell'insegnante e della scuola; o forse non ha alcuna
idea reale di che cosa è la scuola, oggi. Può non importargliene, ma deve
misurarsi con la responsabilità di fornire ad un paese avanzato strumenti
che andavano bene nel 1925, non oggi." (U. Margiotta,
Lettera ai Colleghi, Venezia, 1 Febbraio 2002)
·
La
maggioranza è intenzionata a ridimensionare, forse a distruggere, una
esperienza significativa avviata in questi anni: le Scuole di
specializzazione con le quali finalmente l’Università ha iniziato a curare
per i futuri insegnanti secondari, oltre alla formazione
contenutistica, anche quella professionale
(G.Luzzatto, l'Unità, 4/12/2001)
·
"La
scuola…che si pone l'obiettivo di formare tutti i cittadini,attribuisce
fondamentale importanza non solo ai saperi, ma anche alle metodologie e
alle modalità relazionali, agli strumenti e agli ambienti di
apprendimento" …
"Nella scuola del programma,
nella scuola dei pochi, la formazione consisteva nell'inserimento dello
studente nel mondo degli specialisti, all'interno della cultura alta.
Nella scuola del curricolo l'operazione fondamentale è quella
di passare, per poter raggiungere risultati formativi, dalla cultura
alla cultura della scuola e, cioè di selezionare e organizzare
le conoscenze delle varie discipline in modo tale che esse siano,
da una parte, fondamentali in relazione alle discipline stesse, e,
dall'altra, contemporaneamente, adeguate alla struttura cognitiva degli
studenti alle varie età".
(Carlo Fiorentini, in
Insegnare, n.1, 2001)
|
C – Il contributo della scuola
e dell’università
Legislazione esistente |
Modifiche proposte dal
Governo |
Contributi al dibattito.
|
L. 19 novembre 1990, n. 341 .
Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
(…) le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di
tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista
dalle norme del relativo stato giuridico. (art 4, c2)
(…) Questi (i piani di studio) devono comprendere discipline finalizzate
alla preparazione professionale con riferimento alle scienze
dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree
disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico
obbligatorio. (art 4, c3)
LEGGE 3 agosto 1998, n. 315.
Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso
istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche
nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di
scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
(art. 1,c. 4)
DECRETO 26 maggio 1998.
Ulteriori forme di utilizzo, nel corso di laurea e nella scuola, di
personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche, con
particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al coordinamento
del medesimo con altre attività didattiche sono realizzate dalle
università…
(art 2,c.4)
L'esame per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività
svolte nel tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione
esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle
istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività
del corso di laurea o della scuola.
(art. 2,c. 8)
|
Legge delega 1306:
[Per l’organizzazione delle attività di tirocinio] e per la gestione dei
corsi di laurea di cui alla lettera a), le università, sentita la
direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di
ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo
o di interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati,
sulla base di convenzioni, anche i rapporti le istituzioni scolastiche;
le strutture didattiche di ateneo o di interateneo di cui alla lettera e)
promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente
degli insegnanti, definiti con apposito decreto dal MIUR;
le istituzioni di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di
tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e
gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
(art. 5, c.e-e bis-f)
Odg approvato dalla VII Commissione del Senato
D’Andrea, Monticone, Soliani (Ulivo)
impegna il governo
a prevedere che la programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea
specialistica finalizzati alla formazione degli insegnanti (…) avvengano
previa apposita convenzione tra le singole università e uno o più istituti
scolastici autonomi finalizzata a garantire la presenza di docenti dei
medesimi istituti
|
·
Va
progettato un grande lavoro collaborativo imperniato sull'interazione nei
due sensi tra scuola da un lato e università e centri di ricerca
dall'altro…
(Commissione Saggi, sintesi a cura di R. Maragliano)
·
Anche se è
chiaro che solo nel biennio di contratto/prova l’allievo, divenuto ormai
neo-docente, potrà svolgere una azione didattica “in responsabilità” (cioè
senza l’interazione con l’insegnante di classe), vi sono gravi pericoli
nel caratterizzare come esclusivamente “osservativo” il Tirocinio nella
fase che precede l’abilitazione; attualmente, esso comprende anche una
parte “attiva” (ed ha infatti un numero di crediti più alto di quello
previsto nel Rapporto). Proprio la componente progettuale del Tirocinio
stimola una connessione con le attività formative “teoriche”; in assenza
di tale componente, sia gli insegnamenti psicopedagogici sia quelli
relativi alle didattiche disciplinari rischiano di caratterizzarsi in
termini puramente accademici.
(Giunio Luzzatto, Osservazioni sulle proposte relative alla “Formazione
iniziale dei docenti” contenute nel Rapporto Bertagna ).…
·
Con
l’emanazione (…) del decreto 26/5/98 e con la successiva definizione di
norme connesse si sono poste le premesse per una nuova realtà
istituzionale di grande rilevanza per il Sistema scolastico del Paese
(…).
Un elemento fondamentale,
alla base della stessa concezione di questi corsi è la cooperazione
Università/Scuola.
(Nota MURST 1/12/1998)
·
Il
tirocinio attivo viene così scorporato dalla laurea specialistica,
collocato durante i due anni successivi e posto sotto la supervisione
dell’università.
Questa ipotesi sembra
muoversi in una direzione sostanzialmente diversa dalla intuizione
centrale della SSIS come luogo che fa incontrare e comunicare i due mondi
dell’università e della scuola, finora poco comunicanti, sull’obiettivo
comune di coprogettare e cogestire un percorso di formazione, partendo dal
riconoscimento che il confronto e la collaborazione si pone prima e
all’interno degli insegnamenti integrati, nella loro gestione, non a
posteriori come risultato auspicabile, ma non progettato e mai verificato.
(…)
Appare infatti sempre più chiara, a chi in
questi anni ha operato nella formazione, la necessità di fare crescere il
rapporto tra università e scuola. Alla scuola serve una riflessione
rigorosa sulle discipline e sulla loro struttura, all'Università un'idea
di formazione che superi una visione prevalentemente trasmissiva del
sapere, un nuovo modo di guardare le discipline che ne illumini le
possibilità formative.
Ma perché questo avvenga
ci vogliono spazi e tempi, operatori che medino tra i due sistemi
favorendone l'interazione: ci sembra che tutto questo esista già, sono le
SSIS, e ad esse va fornito tutto il sostegno possibile, finanziario,
logistico e normativo, perché continuino ad esistere.
(Documento congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania,
Gennaio 2002).
·
Dal che,
tuttavia, una facile profezia: qualora Ella insistesse nel proporre Lauree
specialistiche per l’insegnamento, ben presto e di fatto, Le verrà chiesto
di omologare (sic!) le attuali lauree specialistiche disciplinari a
quelle per l’insegnamento. Tanto sarà sufficiente aggiungere, ai loro
attuali piani di studio, laboratori e tirocini specificamente ( si fa
per dire) orientati all’insegnamento: e il gioco è fatto. In questo
modo l’inganno si tradurrà in farsa. E la farsa darà continuità a quella
esperienza, altrettanto grave, dei concorsi e dei corsi abilitanti che
hanno finora immesso nella scuola insegnanti dotati di conoscenze (molto
spesso incomplete), comunque privi di alcuna formazione professionale
specificamente progettata e unitariamente prodotta e certificata.
(Lettera
aperta al ministro Letizia Moratti del prof. Umberto Margiotta)
|
D – L’intervento di nuove figure professionali:
supervisori, tutor (docenti accoglienti)
Legislazione esistente |
Modifiche proposte dal
Governo |
Contributi al dibattito |
DM 2 dicembre 1998
… l'utilizzazione a tempo
parziale presso le Università di un apposito contingente di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche. Tale contingente
viene determinato per l'intero biennio 1998-1999 e 1999-2000 nella misura
di 1500 unità complessive. (art. 1)
… L'utilizzazione ha durata
biennale, rinnovabile per un ulteriore biennio con decisione degli
organismi preposti.
(art. 2)
… la prestazione
complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per
tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni
scolastiche, sia nelle Università non potrà comunque superare il limite
massimo di 36 ore settimanali. (art. 3)
D. MURST 26 maggio 1998
…le università assicurano
l’integrazione delle competenti strutture didattiche con
rappresentanti di altre strutture e di docenti dell’ateneo interessati su
un piano di pari responsabilità.
… ulteriori forme di
utilizzo… del personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e
al coordinamento del medesimo con altre attività didattiche sono
realizzate dalle università (art. 2 c. 4)
Delibera Commissione MURST-MPI 7/7/98
Criteri generali per
l’individuazione degli insegnanti da utilizzare presso le università per
la supervisione del tirocinio ed il coordinamento con altre attività
didattiche
condizioni di ammissione
1. almeno sette anni di
permanenza in ruolo …
2. avere svolto attività
documentate in almeno due delle seguenti aree:
·
insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di
aggiornamento;
·
partecipazione a progetti di sperimentazione;
·
partecipazione a gruppi di ricerca didattica;
·
incarichi di coordinamento educativo/didattico.
titoli valutabili
a) attività documentate
di cui al punto A;
b) pubblicazioni…
c) titoli culturali
aggiuntivi
esame
a) prova scritta su
contenuti didattici e su tematiche di Scienze dell’educazione relative
alla formazione degli insegnanti e all’organizzazione scolastica;
b) colloquio con intervista
strutturata allo scopo di saggiare capacità di organizzazione e di
relazione…
|
|
·
Le
nuove figure professionali di questo progetto, oltre ai docenti
universitari, provengono dal mondo della scuola, e sono i docenti
supervisori del tirocinio e gli insegnanti accoglienti…
Queste sono le figure che
nei fatti superano sia il modello solo teorico sia il modello teoria più
addestramento che ispira l'ipotesi ministeriale. L’esperienza diretta non
è di per sé garanzia di professionalizzazione se non avviene all'interno
di un percorso unitario e integrato che coniughi teoria, simulazione,
osservazione e sperimentazione e che preveda un continuo processo
di riflessione e verifica. (Documento
congiunto Direzione SSIS e Supervisori Catania, gennaio 2001)
·
…
Squadra capace di lavoro collegiale, di programmazione congiunta, di
strategie didattiche concordate. Tale ambiente deve interagire fortemente
col mondo scolastico; ciò accade oggi sia attraverso convenzioni con le
scuole nelle quali si svolgono attività di tirocinio, sia con la presenza
all’Università di insegnanti in servizio, ai quali sono affidate
importanti funzioni di progettazione e di raccordo (sostitutive di una
parte, ma una parte soltanto, degli ordinari obblighi di servizio).
(G. Luzzatto in l’Unità
4/12/2001)
·
Il
supervisore esplica la sua funzione in regime di semiesonero presso le
SSIS in quanto esperto dei problemi relativi alla professionalità. Egli…:
o
Progetta…insieme con i docenti della SSIS i contenuti ed i metodi delle
attività di tirocinio…
o
Cura
il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione didattica sia
dei laboratori didattici disciplinari, sia dell'area trasversale, sia dei
corsi disciplinari…
o
Cura
il raccordo del progetto di tirocinio con la programmazione didattica
delle scuole in cui svolge il tirocinio interagendo con i docenti
accoglienti (tutor)…
o
Esplica attività di formazione formulando e realizzando proposte di
formazione in servizio dei tutor stessi
o
Esplica funzione di valutazione con la definizione delle modalità di
valutazione del tirocinio; con la valutazione …della relazione finale per
l'esame di stato; con la partecipazione alle commissioni per l'ammissione
alla scuola di specializzazione; con la partecipazione alle commissioni
dell'esame di stato. (Coordinamento nazionale
supervisori tirocinio: profilo supervisori, febbraio 2002).
·
In
tutto il mondo viene messo in evidenza che la formazione di professionisti
richiede l’intervento sia di strutture accademiche sia del mondo della
professione, attraverso una partnership; vi è ora il concreto rischio di
sostituire ad una prospettiva di azione congiunta, che in Italia, pur con
difficoltà, stava iniziando -anche con uno sviluppo della ricerca
didattica attraverso gruppi Università/Scuola-, la scissione tra fase
universitaria (senza partecipazione scolastica) e fase scolastica di
“induzione” in servizio. (Giunio Luzzatto,
Osservazioni sulle proposte relative alla “Formazione iniziale dei
docenti” contenute nel Rapporto Bertagna ). |
E – Come, quando e chi abilita il futuro
insegnante
Legislazione esistente |
Modifiche proposte dal
Governo |
Contributi al dibattito |
L. 341/90
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi
diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione
costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie (art. 4 c. 2)
Decreto esami MPI 4 giugno 2001
Le Commissioni
giudicatrici dell’esame di Stato…sono presiedute da un docente
universitario scelto dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico
Regionale su una terna di nominativi designati dal Direttore della Scuola
e sono composte, oltre che dal Presidente, da almeno due docenti con
contratto a tempo indeterminato con almeno sette anni di anzianità
effettiva nel ruolo, titolari negli istituti di istruzione secondaria di
insegnamenti appartenenti all’area disciplinare cui si riferisce l’esame e
da altrettanti docenti universitari. … I docenti di scuola secondaria sono
scelti dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale tra quelli
che hanno collaborato con le attività delle Scuole di specializzazione. I
docenti universitari sono designati dal Direttore della Scuola di
specializzazione tra i docenti del medesimo corso
(art 8 c. 2 e 3).
DECRETO MURST 26 maggio 1998.
L'esame per il
conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione comprende la
discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel
tirocinio e nel laboratorio. Della relativa commissione esaminatrice fanno
parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni
scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di
laurea o della scuola.
(art. 2,c.8
punto c) |
DDL 1306
d)
l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnanti (art. 5 c.1) |
·
Il
comma d) dell’art. 5 del DDL 1306 afferma che ”l’esame finale per il
conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore
abilitante…”. Un percorso che porta all’abilitazione deve prevedere
una formazione che affronta in modo completo tutti gli aspetti della
professionalità specifica. Pertanto, accanto alle conoscenze disciplinari
e ad una preparazione di base sugli aspetti peculiari delle Scienze
dell’educazione, dovranno essere previsti momenti di tirocinio, coordinati
e gestiti progettualmente, che potranno giovarsi dell’esperienza fatta in
questi anni dai Supervisori nelle SSIS. Una abilitazione all’insegnamento
conseguita solo attraverso studi teorici, senza aver preso contatto con la
realtà scolastica, avrebbe lo stesso senso di un’abilitazione alla
professione medica acquisita senza essere mai entrati in una corsia di
ospedale. La presenza di figure di mediazione tra mondo accademico e
scuola risulta poi fondamentale perché, tanto per restare nel paragone con
la professione medica, a differenza dei medici che abbinano alla docenza
universitaria la pratica ospedaliera, nell’ambito scolastico attualmente i
docenti universitari non hanno esperienza vissuta di quella che è la
realtà scolastica attuale. (Coordinamento
nazionale supervisori del tirocinio: profili supervisori, febbraio 2002). |
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