GRADUATORIE AD ESAURIMENTO, TERZA SERIE DI FAQ
Data: Giovedì, 31 maggio 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


F. A. Q.   del 30 maggio 2007     (Frequently  Asked  Questions, letteralmente "risposte a domande poste  frequentemente")      

       39)  D.:   I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un  esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei  titoli (All.2 al D.D.G.)?  R.:  Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la  dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) “Per ogni  Diploma di perfezionamento,......”va intesa nel senso che ai fini dell’attribuzione dei 3 punti  è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento.   

  40)  D.:   A chi spetta il raddoppio del punteggio per insegnamenti prestati in pluriclassi di scuole  primarie di montagna di cui al punto B.3), lettera f)5 della Tabella di valutazione (All.2)  e al comma 3, art.3 del D.D.G. 16/3/07?  R.:  Il raddoppio del punteggio in questione spetta agli aspiranti che, nei soli  anni scolastici  prescritti, hanno prestato servizio in pluriclassi di scuole primarie, a prescindere dal numero  degli insegnanti assegnati alla pluriclasse medesima, effettivamente situate in uno dei Comuni  compreso nell’elenco dei Comuni di montagna utilizzato a tal fine in occasione  dell’integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti con D.D.G.  31/3/2005. 

  41)  D.:  In materia di graduatorie ad esaurimento il Ministero fornisce a richiesta degli  interessati "l’interpretazione autentica" delle disposizioni contenute nel DDG  16/3/2007?  R.:  No. Le determinazioni circa l’ammissione o meno alla procedura e la valutazione dei titoli in  materia di graduatorie ad esaurimento spettano agli Uffici scolastici territoriali. Una volta  emanato il provvedimento, il Ministero interviene sulla materia con chiarimenti che vengono  diffusi sul sito Internet, quando trattasi di quesiti di carattere generale che pervengono dagli  Uffici scolastici periferici regionali o provinciali ovvero dalle organizzazioni sindacali della  scuola. Possono essere prese in considerazione anche richieste inviate direttamente dagli  aspiranti quando per il medesimo oggetto siano in numero elevato e pervengano un pò da tutte  le regioni.

42)  D.:  Per gli aspiranti  iscritti  o che si iscrivono nelle graduatorie ad esaurimento per la  scuola dell’infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono  valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?   R.:  No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si  valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d’accesso alle graduatorie  in questione è la laurea in scienze della formazione primaria e solo in via transitoria, ai sensi  del D.M. 10 marzo 1997, si può accedere alle graduatorie in questione con il diploma di  scuola magistrale o con quello d’istituto magistrale. Diversamente operando, all’aspirante che  si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del  diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si  iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun  punteggio.  

 43)   D.:  Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare di cui all’art.13, comma  1 del D.d.G. 16/3/2007 è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel  corso di laurea in scienze della formazione primaria?   R.:  Si. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l’insegnamento  nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si  articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell’esame d’inglese, è titolo valido  anche per l’insegnamento della lingua straniera.  

  44)  D.:   La Laurea in scienze della formazione primaria è titolo valido per l’accesso nelle  graduatorie ad esaurimento del personale educativo?  R.:  No. Il D.D.G. 16/3/2007 non prevede questa possibilità in quanto il valore abilitante della  Laurea in scienze della formazione primaria è limitato, a norma dell’art.5, comma 3 della  legge 53/03, a seconda dello specifico indirizzo seguito, alla scuola dell’infanzia o alla scuola  primaria.






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