CORSI FORCOM, UN'ALTRA INGIUSTIZIA CONTRO I DOCENTI PRECARI
Data: Mercoledì, 30 maggio 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Vorrei intervenire sui corsi Forcom tramite questa lettera aperta per denunciare l'ennesimo sopruso che si stà perpetrando nei confronti dei Docenti precari.
La nota C7 allegata al regolamento sull'aggiornamento graduatorie parlava che tutti i diplomi di perfezionamento e i master di I e ii livello con 60 crediti formativi in 1 anno corrispondenti a 1500 ore valevano 3 punti tutti gli altri al punto C8 inferiori a 1500 ore o senza crediti ma di durata annuale 1 punto.
Tutti eravamo convinti che la questione che nel 2005 aveva portato a ricorsi al TAR vinti con l'attribuzione ai corsi di perfezionamento con i crediti di 3 punti invece che 2 fosse stata risolta. Ma la nostra speranza è stata subito troncata dal ex CSA di Catania che affermava che i corsi FORCOM non erano diplomi ma solo attestai di frequenza .Ma il termine diploma come è inteso dalla nota C7 è sbagliata il quanto il diploma universitario è regolamentato dalla Legge 19 Novembre 1990 n.341: il corso di diploma si svolge nelle facoltà,ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre………………………..Il CUN ( Consiglio Universitario Nazionale) nella sessione del 3-4 Novembre 2004 ha stabilito che i diplomi di perfezionamento devono essere obbligatoriamente triennali con esami come i corsi di specializzazione.( quindi nella tabella di valutazione sono titoli pluriennali cioè 6 punti).
Abbiamo aspettato la FAQ esplicativa ma con nostra grande sorpresa non si parla di diploma di perfezionamento ma di corso di perfezionamento ma per essere valutato 3 punti doveva portare la dicitura della Legge 270/2004Ma  la Faq sui corsi di perfezionamento o master di 1500 ore con 60 crediti formativi in base al DM 270/04 è nella sua formulazione molto imprecisa in quanto la 270 non parla di corsi di perfezionamento ma solo di master e corsi di specializzazione  con 1500 ore e 60 crediti formativi per anno ed esame finale cioè le università possono attivare, in attuazione dell’articolo 1 comma 15 della legge 14 Gennaio 1999 n.4, disciplinandole nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea  e della laurea magistrale alla conclusione dei quali sono rilasciati  i master universitari di I e II livello . Ma cosa sono i corsi di perfezionamento specialistico? nessuno sà dare una risposta specifica  e per questo motivo la Forcom non ha messo la dicitura DM 270 negli attestati .Tuttavia la questione non è così semplice anzi è molto ambigua basta andare a vedere una nota del 2005 del Ministero a firma della Dott.ssa Cuomo e un'altra nota di risposta del direttore Università del Ministero Dott.Masia in risposta al legale della FOrcom Testaferrata in cui si evidenziano che tutti i corsi universitari fanno riferimento al DPR 162/82 e il DM 270/04.In base al DPR si prevedono corsi di perfezionamento di durata da tre mesi ad un anno senza esame finale o con esame  finale( in questo caso si possono mettere in graduatoria se sono annuali) e sono compatibili con la frequenza di altri corsi universitari in quanto non prevedono crediti formativi,Il DM 270 invece regolamenta corsi di alto perfezionamento detti master di 1° e 2°(livello art.3 e 7) . con durata di uno o due anni, corrispondenti a 60 crediti formativi per anno e con esame finale.Quindi con la 270 /2004 che è la conferma dela 509/1999vengono istituite al posto della Laurea vecchio ordinamento  prima la Laurea  e la Laurea Magistrale che prevedono   i Crediti formativi cioè  la quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente che è pari a 60 crediti formativi cioè 1500 ore e inoltre si  afferma che la durata annuale di un qualsiasi corso universitario da questo momento in poi ( 2004)non è decisa dalla dicitura del certificato( annuale)come era previsto dal DPR 162/82 ma dalle effettive ore di studio effettuate che non possono essere inferiori a 1500 oreTali corsi sono incompatibili con la frequenza di altro corso universitario per il conseguimento di un titolo accademico.I corsi Forcom sono di 1500 ore e sono incompatibili con altro corso universitario compreso la SISS, per cui sono  comparabili a un master? e se non è comparabile a un master in base a quale normativa la Forcom istituisce corsi di perfezionamento se il Ministero dichiara che i corsi vengono istituiti in base a quelle due normative?Forse la Forcom istituisce corsi di perfezionamento in base a un proprio regolamento interno, come asserisce il mio USP?Ma questo non è vero in quanto la legge n.127 del 1997 artt.16-17 prevede che l’ordinamento dei corsi di diploma, di laurea , di specializzazione è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art.11 commi 1 e 2 della legge n.341/1990, in conformità ai criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il parere del C.U.N. e delle Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell’Università e in cui si determinano la durata ,il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari.

Lo stesso CUN nella seduta del 4/11/2004 in risposta alla nota della Dott.ssa Cuomo prot.n.2287 dell’11/10/2004,esprime il parere che i corsi di perfezionamento che conducono all’ottenimento di un master o di un Attestato, pur non previsti dal DM 509 art.3 commi 1 e 2 , fra quelli che prevedono titoli o diplomi rilasciati dagli Atenei nei rispettivi regolamenti didattici( comma 8), garantendo in tal modo la pertinenza scientifico-professionale,siano a tutti gli effetti organizzati secondo le norme già operanti per i corsi di specializzazione,Per cui discende l’impossibilità di seguire, in qualunque forma, anche a distanza, due corsi di perfezionamento o un corso di perfezionamento e altro corso universitario .Il CUN nella seduta del 25 Maggio 2005 ha formulato un parere a firma del Direttore Generale Dott.Masia in cui tutti i corsi che portano la dicitura di 60 crediti formativi cioè 1500 ore devono avere lo stesso punteggio nell’aggiornamento delle graduatorie mentre i corsi universitari con crediti inferiore a 1500 e quelli istituiti in base all’art.17 del DPR 162/82 senza crediti formativi devono avere un punteggio inferiore
Inoltre i corsi di perfezionamento annuali senza crediti formativi o con crediti inferiori a 60 crediti sono valutati alla stessa maniera di  quelli con i crediti?
Il Ministero non risponde nonostante le sollecitazioni anzi fà uscire altre FAQ e con grande sorpresa manca la FAQ sulle FORCOM che era presente nella bozza che ha consegnato alle Organizzazioni sindacali.Cosa succede? Le famosi lobby universitarie hanno colpito ancora, allora non era solo la Moratti a infierire
Quindi siamo costretti a subire un'altra umiliazione dal nostro USP, farci valutare 1 punto un corso di perfezionamento a distanza con i crediti che non sono differenti dai master di I livello a distanza o andare dall'avvocato fare ricorso, togliere  soldi( tanti) alla nostra famiglia , ai nostri figli per farci riconoscere un nostro diritto.Ai posteri l'ardua sentenza.....................sperando che il Ministero o il il nostro Sovrintendente Regionale,dott.Di Stefano si accorgano di questa ennesima ingiustizia.

 

Enzo Nicolosi








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