NON SERVE ABILITARSI PER INSEGNARE
Data: Giovedì, 24 maggio 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Il Consiglio di stato licenzia, in seconda battuta,
 il regolamento messo a punto dal ministero

Non serve abilitarsi per insegnare.

Supplenze: è sufficiente il titolo di studio della disciplina

Carlo Forte, ItaliaOggi, 22/5/2007

 

Via libera del Consiglio di stato al regolamento sulle supplenze. L’ok dei giudici amministrativi, dopo che il ministero ha corretto il testo seguendo le indicazioni degli stessi giudici, è contenuto nel parere 775/2007. Un passo avanti, dunque, verso la riapertura delle graduatorie di circolo e di istituto e la fissazione dei termini di presentazione delle domande. Che sarà disposta dopo la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Dopo di che i docenti precari potranno avere la possibilità di concorrere anche per le supplenze che saranno attribuite dai dirigenti scolastici. Tale beneficio è previsto non solo per i docenti che sono in graduatoria ad esaurimento (prima fascia) ma anche per gli abilitati non inseriti negli elenchi provinciali (II fascia) e per gli aspiranti docenti che hanno il titolo di studio per insegnare la disciplina, ma non hanno l’abilitazione.


ORE ECCEDENTI

L’amministrazione scolastica ha ribadito che le ore eccedenti devono essere assegnate ai docenti interni in possesso della relativa abilitazione. Senza specificare che tale adempimento può essere effettuato solo dopo avere soddisfatto il diritto al complemento o all’innalzamento dell’orario di cattedra dei supplenti. Tale diritto, peraltro, rileva dall’articolo 37 del contratto di lavoro. Che in quanto norma pattizia, prevale sulla norma di legge, quale è la norma contenuta nel regolamento. Per lo meno secondo la gerarchia delle fonti. Uno scontro frontale, dunque, tra fonti in parte concorrenti che, in ogni caso, non mancherà di esporrei dirigenti scolastici al rischio di responsabilità amministrative. Resta il fatto che le disposizioni contrattuali derogano le norme regolamentari, salvo che la legge non disponga espressamente il contrario (si veda l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 165/2001). E tale espressa previsione, nel caso del diritto al completamento, non è contenuta in alcuna legge. Di qui la probabile soccombenza in giudizio dell’amministrazione, qualora, tale diritto venisse negato per dirottare eventuali ore ecce denti su docenti di ruolo. Insomma, un errore evidente, che poteva essere evitato prevedendo la salvezza dell’articolo 37 del contratto. Ma ormai non c’è più tempo per le modifiche.


COMPLETAMENTO

Paradossalmente il nuovo regolamento affronta il problema del completamento disponendo il frazionamento della cattedra per consentire tale diritto. In buona sostanza, dunque, il docente precario, titolare di uno spezzone, qualora dovesse essere fatto oggetto di una proposta di lavoro per una cattedra intera, potrà chiedere che gliene venga assegnata solo una parte. In modo tale da ottenere l’innalzamento dell’orario oppure il completamento. Dunque: l’aumento delle ore, fino al completamento dell’orario di cattedra, mediante l’assemblaggio tra lo spezzo ne di titolarità e un ulteriore spezzone derivante dal frazionamento della cattedra offerta con l’ulteriore proposta di lavoro. Tale previsione sembrerebbe collidere con l’assegnazione ne degli spezzoni ai docenti di ruolo che, di fatto, vanificherebbe il diritto al completamento. Ma tant’è. Nulla di fatto per i completamenti tra province limitrofe. A questo proposito, il ministero ha chiarito che l’eventuale contemporanea prestazione di supplenze in due province creerebbe contrasti sul criterio di facile raggiungibilità e pressioni sui dirigenti scolastici.


SANZIONI

L’amministrazione, su richiesta del Consiglio di stato, ha chiarito la questione della sanzioni. E’ prevista la impossibilità di ottenere incarichi fino a due anni per chi rinuncia o abbandona una supplenza. Ma è prevista una deroga in favore di chi si licenzia per gravi motivi personali o familiari, che però devono essere documentati.







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