Il Tar del Lazio ha confermato che il
doppio punteggio, in un primo momento
assegnato ai docenti precari
che avevano prestato servizio in
scuole ubicate in zone di montagna,
è illegittimo. Con la sentenza n.1761
del giorno 10 scorso il Tar del Lazio,
sezione terza bis, ha rigettato la richiesta
di sospensione della tabella di
valutazione recentemente approvata
dal Ministero dell’istruzione per la
predisposizione delle nuove graduatorie
dei docenti precari.
Come è noto, circa 300 professori
non di ruolo, un centinaio catanesi,
avevano chiesto di mantenere in graduatoria
il doppio punteggio, malgrado
fosse stato già dichiarato incostituzionale
con la sentenza della
Consulta n.11 del 2007, che, come abbiamo
pubblicato in più occasioni,
aveva dato ragione ai docenti «non
montani», assistiti dall’avv. Fabio Rossi.
«In realtà – ha rilevato il legale – l’esito
del ricorso era facilmente prevedibile,
considerata la risaputa efficacia
retroattiva delle sentenze della
Corte Costituzionale. D’altronde, ove
l’eliminazione del doppio punteggio
non si fosse estesa anche ai punteggi
già attribuiti nelle vecchie graduatorie,
sarebbe stata vanificata la vittoria
ottenuta dai docenti non montani
che sarebbero rimasti, comunque, alle
spalle dei loro colleghi montani».
Comunque, il problema sembra
concluso, tant’è che con la stesura
delle graduatorie a esaurimento, ex
permanente, il doppio punteggio è
stato eliminato. Percorso tormentato
invece nei concorsi per dirigenti scolastici
con centinaia di ricorsi al Tar.
Purtroppo, in quest’ultimi tempi
nel mondo della scuola si sta verificando
che docenti e aspiranti dirigenti
scolastici che, a loro avviso, sarebbero
stati lesi nella stesura di graduatorie
o concorsi ricorrono agli avvocati
e, quindi, presso i Tar che spesso
rilasciano la sospensiva per cui l’iter
concorsuale si prolunga all’infinito
con grave danno non solo per gli
interessati, ma per la stabilità della
scuola di Stato.
MARIO CASTRO (da www.lasicilia.it)