LA CGIL: ''DOPPIO PUNTEGGIO DI MONTAGNA, NIENTE ILLUSIONI''
Data: Sabato, 05 maggio 2007 ore 00:05:00 CEST
Argomento: Comunicati


Doppio punteggio: “Inutile farsi illusioni”


 
Intervento della FLC/Cgil sul tema della supervalutazione del punteggio svolto sopra i 600 metri sul livello del mare
 
2 MAGGIO 2007 – “La Corte Costituzionale, con sentenza 11/2007 del 26/1/2007, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna previsto dal dalla L.143/04. Nello specifico la sentenza ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non ha limitato il raddoppio del punteggio «al servizio prestato nelle scuole elementari pluriclasse di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957»”.
Come è noto, il principio generale in materia (in virtù dell'articolo 136 della Costituzione e dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87) è che gli effetti della delibera di accoglimento si producono erga omnes ed ex tunc, vale a dire nei confronti di tutti e per di più retroattivamente, come chiarito anche dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. sezione I, sentenza 24 giugno 1995, n. 7162).
Nell’ultimo DDG, concernente l’iscrizione e/o aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato quindi applicazione alla sentenza, eliminando retroattivamente il raddoppio del punteggio.
 
Come FLC, in realtà, avevamo espresso un parere positivo rispetto alla soluzione prospettata nella legge finanziaria: abolizione del punteggio doppio a partire dall’a.s 2007/08.
Appare chiaro, però, che tale soluzione non sia più applicabile dopo la sentenza della Corte Costituzionale, alla quale necessariamente il Ministero ha dovuto adeguarsi.
Resta ovviamente aperto il problema di coloro che in base a quella norma sbagliata, ma all’epoca legittima, in questi anni sono stati costretti a spostamenti faticosi e costosi per mantenere la posizione in graduatoria.
Dopo un’analisi approfondita della situazione, il nostro Ufficio Legale nazionale ha convenuto sull’impossibilità di presentare un ricorso ai fini del mantenimento del doppio punteggio: non esistendo più la norma su cui “poggiava” il doppio punteggio (che è stata “espunta” dall’ordinamento a seguito della sentenza ), non ci sono –dunque- le basi giuridiche per la fondatezza del contenzioso in questione.
 
Un’iniziativa di questo tipo, a nostro avviso, rischia di aggiungere al danno già subito dai docenti anche la beffa di spese legali da pagare, senza considerare le vane speranze che si alimentano inutilmente.
Il discorso è diverso per quanto riguarda la c.d tutela “risarcitoria”: a fronte di adeguata documentazione, come abbiamo più volte ripetuto,  valuteremo insieme agli interessati, caso per caso, la possibilità di una tutela volta a chiedere un risarcimento economico nei casi di danni che andranno ovviamente debitamente provati”.
 
*segretario regionale FLC Cgil Molise su AltroMolise
 






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