INPDAP - Decreto Legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n.290. Individuazione soggetti destinatari delle ordinanze di pr
Data: Sabato, 21 aprile 2007 ore 20:32:54 CEST
Argomento: Comunicati


1) PREMESSA

Il Decreto Legge 9 ottobre 2006, n.263, convertito nella Legge 6 dicembre 2006, n.290, pubblicata sulla G.U. del 7 dicembre 2006, nel dettare misure urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania, individua, all’articolo 6, i soggetti destinatari delle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.225.

Al riguardo, il comma 1bis del sopra richiamato articolo 6 testualmente recita: “La legge 24 febbraio 1992, n.225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile”. Com’è noto, la Legge 24 febbraio 1992, n.225, riguardata dalla citata norma di interpretazione autentica, ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile ed ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, al Responsabile del Dipartimento della protezione civile, il potere di ordinanza per l’attuazione, nei territori colpiti da calamità naturali, degli interventi necessari conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

 

2) AMBITO SOGGETTIVO DELLE ORDINANZE

In considerazione del definito quadro normativo sono, quindi, escluse dalla sospensione dei contributi tutte le Amministrazioni pubbliche così come elencate dall’art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall'art.1 della Legge 15 luglio 2002, n.145, che testualmente recita: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300."

Atteso che questo Istituto annovera tra gli enti iscritti, oltre alle Amministrazioni pubbliche come sopra individuate, alcune tipologie di enti con natura giuridica privata, si riporta, di seguito, a titolo meramente esemplificativo, l’elencazione delle principali tipologie di enti privati che sono, invece, ammessi al beneficio della sospensione:

• Società per azioni e società a responsabilità limitata, derivanti dalla trasformazione delle Aziende Speciali di cui al D.Lgs.267/00, il cui personale ha optato per il mantenimento della propria posizione assicurativa ai sensi della L.274/91;

• Scuole elementari parificate, il cui personale insegnante è obbligatoriamente iscritto alla Cassa Pensioni Insegnanti (ex CPI) ai sensi della L.176/41;

• Fondazioni, derivanti dalla trasformazione della natura giuridica delle Ipab o Case di Riposo, il cui personale ha optato per il mantenimento del trattamento pensionistico e previdenziale INPDAP ai sensi della L.389/89.

In tali fattispecie, qualora i datori di lavoro privati iscritti a questa gestione previdenziale ed operanti nei territori appositamente individuati nelle ordinanze intendano avvalersi della sospensione resta sospesa anche la quota a carico del lavoratore. Si precisa al riguardo che il lavoratore non ha un diritto autonomo di avvalersi della sospensione della propria quota se il datore di lavoro non se ne avvale. A tal proposito, a seguito delle precisazioni pervenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si aggiunge, altresì, che il riferimento alla sede legale od operativa dei comuni individuati dalle rispettive ordinanze di protezione civile va interpretato nel senso che la sospensione del versamento dei contributi spetta unicamente ai lavoratori impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi, indipendentemente dalla circostanza che in tali zone vi sia o meno la sede legale del datore di lavoro.

 

3) RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI

 

3.a) Datori di lavoro privati

L’efficacia delle disposizioni di protezione civile finora emanate ai sensi della citata Legge n.225/92 resta, quindi, confermata nei confronti dei datori di lavoro privati iscritti, per i quali il recupero della contribuzione sospesa deve essere effettuato secondo i termini e le modalità fissati nelle ordinanze stesse.

 

3.b) Pubbliche Amministrazioni ad esclusione della provincia di Catania

La disposizione in esame, avendo portata interpretativa, ha efficacia retroattiva e, pertanto, i benefici previsti dalle ordinanze finora emanate ai sensi della Legge 225/1992 alla luce della disposizione medesima non possono avere come destinatari le Pubbliche Amministrazioni. L’esclusione normativamente prevista degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche, come sopra individuate, nonché del loro personale, impone, quindi, a questa Gestione una riconsiderazione delle indicazioni fornite in merito alle azioni di recupero della contribuzione sospesa a seguito di eventi calamitosi verificatisi negli ultimi anni.

Si fa riferimento, nello specifico, alla sospensione dei contributi prevista:

§ dall’ordinanza n.3253/02, e successive proroghe, relativa agli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia;

§ dall’ordinanza n.2668 del 13 ottobre 1997, a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 nelle regioni Marche ed Umbria, il cui recupero è stato rinviato, per i soggetti aventi diritto, a partire dal 31 dicembre 2007 in poi, dall’articolo 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Finanziaria 2007);

§ dalle ordinanze nn.3268,3280 e 3281 del 2003, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio di quello stesso anno nelle regioni Abruzzo e Molise e nella provincia di Foggia.

Ciò detto, in relazione alle sospensioni contributive sopra richiamate, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche escluse dal beneficio della sospensione devono provvedere al versamento dell’esistente credito contributivo, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, in un’unica soluzione, entro il mese immediatamente successivo alla data di emanazione della presente circolare.

L’importo verrà corrisposto a questo Istituto a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitali ed interessi.

Resta salva la possibilità per gli enti interessati, in alternativa all’estinzione del debito contributivo in un’unica soluzione, di richiedere un pagamento dilazionato del dovuto, con una rateizzazione che, in rapporto all’entità delle somme da introitare, può essere autorizzato fino ad un massimo di 60 mesi. In merito si richiamano le indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare n.18 del 2 maggio 2002 e con la successiva nota operativa n.11 del 7 aprile 2004, in sede di applicazione dell’art.116, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del Decreto Legge 8 luglio 2002, n.138, convertito nella Legge 8 agosto 2002, n.178.

 

3.c) Pubbliche Amministrazioni nella Provincia di Catania

In merito alla sospensione dei contributi prevista dall’ordinanza n.3254/02, e successive proroghe, emanata a seguito dei fenomeni vulcanici del 29 ottobre 2002 in provincia di Catania, questo Istituto ha già emanato, in applicazione dell’OPCM n.3442 del 10 giugno 2005, la circolare n.23 del 27 novembre 2006, le cui direttive in questa sede si confermano.

Ciò in quanto la richiamata norma di interpretazione autentica è conforme alla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione contenuto nella citata ordinanza n. 3442/2005. Giova altresì richiamare la nota del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.7515 del 7 febbraio 2007, con la quale si chiarisce che l’intervenuto annullamento in sede giurisdizionale della stessa ordinanza n.3442/05, per effetto di ricorsi ad istanza dei lavoratori dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, deve ritenersi superato alla luce della nuova attinente disposizione legislativa interpretativa, avente efficacia retroattiva.

Si rammenta infatti in tale sede che nei contenziosi di cui trattasi l’Autorità Giudiziaria adita ha annullato l’ordinanza n.3442/05, sul presupposto che l’interpretazione autentica da parte della medesima Autorità di Protezione Civile del provvedimento del 2002, che ha fondato legittimo affidamento nei destinatari sui suoi contenuti ed i cui effetti si sono consolidati, confligge con i principi dell’ordinamento, cui la materia della Protezione civile è comunque soggetta.

Per il recupero riguardante la provincia di Catania, in ragione delle considerazioni fin qui rappresentate, è di tutta evidenza l’inapplicabilità, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche e del relativo personale, del disposto di cui all’articolo 1, comma 1011, della già citata legge Finanziaria 2007, che trova come destinatari i soli datori di lavoro privati interessati dalla proroga dello stato di emergenza disposto dalla più volte citata ordinanza 3442/05.

In merito a tutto quanto su esposto, si fa riserva di successive e più dettagliate istruzioni tramite specifiche note operative riguardanti ciascuna delle aree geografiche interessate.

 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Giuseppina Santiapichi)







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