GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E RISERVE
Data: Luned́, 16 aprile 2007 ore 09:27:23 CEST
Argomento: Comunicati


Graduatorie ad esaurimento e riserve


16 aprile 2007 - Gilda Venezia
La Direzione Scolastica Regionale della Puglia con nota Prot. n. 3482 del 12 aprile 2007 ha chiarito che si conserva il requisito di disoccupazione anche se si è in servizio con contratto a tempo determinato.

«Secondo la normativa vigente», si legge nella nota, «compete alle Regioni definire i casi nei quali va disposta la perdita dello stato di disoccupazione ovvero la sospensione dello stesso.Ebbene, alla stregua della recente legge della Regione Puglia n.4 del 9.2.2006 “Conservazione dello stato di disoccupazione e dei relativi diritti” (pubblicata in Bollettino Ufficiale n.22 del 17.2.2006), a far data dal 1°gennaio 2003 deve ritenersi in possesso del requisito per poter aspirare alla riserva dei posti anche il candidato che al momento dell’ammissione alla procedura concorsuale pur essendo iscritto nelle liste di collocamento trovasi in quel momento temporaneamente sospeso per via di un contratto di lavoro temporaneo, anche se di durata annuale. »


Trova finalmente soluzione l’annosa questione delle condizioni necessarie per l'esercizio del diritto alla riserva dei posti previsto dalla legge 68/99 (”riserve” per i disabili), che, in vista della definizione delle graduatorie ad esaurimento docenti e con riferimento al conferimento delle nomine per il prossimo anno scolastico, determinava una situazione gravemente lesiva e discriminatoria nei confronti di coloro che, pur in possesso dei requisiti di legge (inabilità di grado superiore al 45%), rischiavano di non vedersi riconosciuto il requisito di disoccupazione, necessario per usufruire del diritto.

La Gilda degli Insegnanti è ripetutamente intervenuta, anche a livello di Amministrazione Centrale (cfr. lettere del 20 maggio 2004 e del 5 luglio 2005), per ribadire la propria posizione: il personale interessato, cioè, non deve attestare lo stato di disoccupazione al momento della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale (qual è quella in questione) e non è tenuto ad attestarlo al momento dell'assunzione. Nel settore scolastico è sostanzialmente impossibile infatti che i disabili iscritti o aspiranti all’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento possiedano, a causa dei contratti di natura precaria che stipulano nel corso dell'anno scolastico, i requisiti per l'iscrizione nelle liste speciali al momento della presentazione delle relative domande di aggiornamento o iscrizione.

La nota emanata dalla Direzione regionale conferma la legittimità della tesi sostenuta dalla Gilda degli Insegnanti.

 GILDA DEGLI INSEGNANTI DI FOGGIA






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