NON E' POSSIBILE L'INTERRUZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
Data: Sabato, 14 aprile 2007 ore 00:15:57 CEST
Argomento: Normativa Utile


Interruzione del contratto individuale di lavoro.

UNAMS-scuola (Federazione nazionale Gilda/UNAMS) per la Puglia
 vince vertenza sindacale nella B.A.T. provincia con un Dirigente scolastico
 che non sapeva di avere il potere di conciliare.

Ufficio Stampa dell'UNAMS-Scuola di Bari, 13/4/2007


 


Una docente a t.d. si era vista interrompere il Contratto individuale di lavoro nel periodo 1.12.2005 - 7.1.2006 in quanto a dire del Dirigente scolastico "stavano" per essere pubblicate le nuove graduatorie di II e III Fascia dell'allora C.S.A. di Bari.

Il contratto di supplenza era stato, però, stipulato con la prefata docente in sostituzione di una docente assente, con una "strana" clausola di cessazione "fino alla nomina dell'avente diritto".


Tuttavia, l’istituto scolastico con nota prot. ......Fp del 28.11.2005 comunicava alla ricorrente la cessazione del contratto individuale dal 30.11.2005 stipulato in data 10.10.2005, nonostante il perdurare ininterrotto dell'assenza del titolare del posto o quanto meno "dell'avente diritto".

Con tale nota il Dirigente scolastico modificava unilateralmente la clausola risolutiva del contratto individuale di lavoro stipulato "sino alla nomina dell'avente diritto", pur essa stessa erronea in quanto la supplenza era stata disposta su un posto non vacante, ma in sostituzione di docente assente.
 

La singolare vicenda non è passata inosservata al Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS - scuola (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) per la Puglia che ha inteso tutelare i diritti della docente violati da una macroscopica illegittimità, con una articolata vertenza.
 

 Il Dirigente scolastico assistito da un suo "avvocato personale" (marito) sulle prime riteneva, opponendo strane resistenze, di dover richiedere una delega a conciliare sulla materia della vertenza all' U.S.P. di Bari , ignorando insieme al suo avvocato(marito) che i Dirigenti scolastici sono già delegati dal Direttore generale U.S.R. Puglia per transigere e conciliare per gli atti relativi alla propria autonoma gestione scolastica.

 La vicenda si è risolta con l'esibizione della delega generale del potere di conciliare del Direttore generale dell'U.S.R. Puglia esibita dal Dirigente sindacale , tra lo stupore del Dirigente scolastico e del suo avvocato.
 

 La determinazione assunta dall’istituto scolastico convenuto era, infatti , del tutto illegittima in quanto alla stessa stregua di licenziamento senza giusta causa:
 
 
    •    
la supplenza e la proroga con relativa stipula di contratto individuale di lavoro è atto dovuto e,  sull’opportunità o meno di farvi luogo, è preclusa al dirigente scolastico ogni valutazione discrezionale. Bisogna infatti attivare la supplenza e la relativa proroga ogni qualvolta è possibile; scopo primario è infatti non quello di dare un’occupazione al supplente, ma di consentire la regolare prestazione dell’attività scolastica alla scolaresca o all’alunno portatore di handicap temporaneamente privati della presenza del titolare del posto.

 

 A tal riguardo appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).


 Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, interruzioni od omesse proroghe, risoluzioni, rescissioni o revoche unilaterali del contratto di lavoro.


 


 All’uopo la C.M. prot. 906 del 22 Ottobre 2004 – D.G. per il personale della scuola (Sequenza operazioni a seguito pubblicazione graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia e relativi elenchi di sostegno per l.a.s. 2004/05) dispone, infatti, al punto B) GRADUATORIE che i dirigenti scolastici nell’attribuzione a titolo definitivo delle relative supplenze "agli aventi titolo", valutino l’opportunità di consentire, qualora la scadenza delle supplenze in atto sia imminente, la naturale conclusione delle medesime in luogo della sostituzione con l’avente titolo".


 Nella fattispecie, in luogo di periodo continuativo di assenza della titolare al fine di garantire la continuità didattica e il servizio, ed in assenza dell'assunzione dell'avente titolo alla ricorrente spettava la continuità del contratto sino al termine delle attività didattiche.

 La nota 692 del 23.9.2004 , fa presente -peraltro- che la fattispecie prevista dall'art. 40 L.449/97 ( richiamata nella clausola del contratto della ricorrente), val a dire l'attribuzione di supplenze , sulla scorta di graduatorie previgenti, tramite contratti a carattere provvisorio in attesa dell'individuazione dell'effettivo avente titolo non appena siano disponibili le nuove graduatorie) disciplina esclusivamente il conferimento di supplenze annuali e supplenze sino al termine delle attività didattiche.
 

 Ne consegue che la menzionata normativa si applica relativamente ai posti disponibili per tutto l'anno scolastico.


 Nei casi in cui si debba ricorrere alle previgenti graduatorie di istituto per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti - come avvenuto nel nostro caso - le relative supplenze temporanee sono - ed anzi devono essere - attribuite senza alcuna clausola risolutiva collegata alla pubblicazione delle nuove graduatorie e conservano validità , nei riguardi del supplente temporaneo in servizio, per tutto il periodo di assenza del titolare , ivi inclusi, se ricorrono, gli eventuali periodi di proroga o conferma previsti ai commi  3 e 4 dell'art. 7 del D.M. 201/2000.

 Da ciò discende una evidente profilo d'illegittimità ed una palese violazione di legge delle menzionata clausola risolutiva , a mente del disposto di cui all'art. 1419 C.C.

 E pacifico che incorre in responsabilità civile l’impiegato che, in violazione dei propri doveri, causi un danno ingiusto all’amministrazione e/o a terzi. Secondo l’orientamento dominante della giurisprudenza il comportamento illegittimo dal quale è derivato il danno non deve essere considerato come "personale" del dipendente in quanto compiuto in violazione degli obblighi di servizio, ma va sempre riferito anche all’amministrazione.

 L’impiegato risponde in sede civile secondo le norme di cui all’art. 2043 del C.C. , le disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello stato (T.U. 10 gennaio 1957 n.3 –art. 22 e segg.).


 In tal senso l’agire del Dirigente scolastico convenuto è stato palesemente contrario alle norme che disciplinano l’istituto della supplenza (art. 7 comma 3 D.M. 201/2000 a norma dell’art. 4 L.124/99 ; C.M. prot. 906 del 22 Ottobre 2004 – D.G. per il personale della scuola (Sequenza operazioni a seguito pubblicazione graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia e relativi elenchi di sostegno per l.a.s. 2004/05).
 

 La vertenza si è risolta positivamente per la docente ricorrente con il riconoscimento degli effetti giuridici di tutto il periodo di arbitraria interruzione del servizio, con una conciliazione in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.






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