Commento sulla direttiva esami finali primo ciclo
Data: Venerdì, 13 aprile 2007 ore 01:38:37 CEST
Argomento: Rassegna stampa


Il 15 Marzo il Ministero ha emanato, anche se con molto ritardo, le indicazioni sugli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione e sulla certificazione delle competenze prevista dall’articolo 10 del DPR n. 275/99 meglio conosciuto come Regolamento dell’autonomia scolastica. La circolare affronta la fase preliminare e le effettive operazioni degli esami. Questi i punti salienti delle disposizioni di Fioroni:

 

Ammissione agli esami: Non è più previsto il giudizio d’ammissione da parte del consiglio di classe. Gli alunni saranno ammessi d’ufficio a condizione che abbiano frequentato, almeno per tre quarti, il monte ore previsto dalla norma. I consigli di classe, comunque, possono, in casi eccezionali, stabilire motivate deroghe.

La relazione finale, nonostante l’abrogazione dell’ammissione, ha un’importanza significativa anche quale utile riferimento per la definizione della valutazione attraverso la scheda individuale. Questa, infatti, dovrà presentare una conoscenza sufficientemente completa del risultato conseguito da ogni alunno, in chiave di sviluppo di capacità e di contenuti.

Le prove: è abolito l’articolo 3 comma 1, lett. b) del D.Lvo n. 286/2004 che prevedeva la predisposizione di prove da parte dell’INVALSI e si restituisce integralmente alle commissioni esaminatrici, la competenza a predisporre le tre prove scritte degli esami e le modalità del colloquio pluridisciplinare finale. In particolare: la prova d’Italiano dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità d’espressione personale ed il corretto ed appropriato uso della lingua. La prova di matematica deve contenere elementi di scienze e di tecnologia. In via sperimentale, previa delibera del collegio dei docenti, è possibile far sostenere agli alunni una prova scritta sulle due lingue comunitarie delle quali,però, si afferma la pari dignità. Qualora il collegio non abbia incluso la seconda lingua comunitaria nell’unica prova scritta, essa sarà oggetto di specifica trattazione e valutazione in sede di colloquio pluridisciplinare. Molto opportunamente, a mio avviso, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell’esprimere il parere sulla “Bozza” della Circolare, ha fatto notare: ” se la prova si limitasse a verificare solo il possesso della lingua orale verrebbe meno il principio secondo il quale i risultati conseguiti sono osservabili e misurabili se si garantisce, in una lingua comunitaria, la comprensione e la produzione in lingua orale e scritta” contraddicendo anche il principio della pari dignità.

Gli alunni in situazione di handcaps (la circolare li chiama “alunni diversamente abili”; ma ogni persona non è diversamente abile di un’altra?) possono sostenere prove differenti ma coerenti con il Piano educativo individualizzato. Nel caso d’esito negativo delle prove è possibile rilasciare solo un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti e valido per l’iscrizione e la frequenza di classi successive ai fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrativi. Notiamo che la Circolare prevede, ancora, modalità particolari per lo svolgimento degli esami per gli alunni con disturbo specifico d’apprendimento, con cittadinanza non italiana e ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia.

Un’attenzione particolare si dovrà prestare alla certificazione delle competenze. Nel modello delle certificazioni delle competenze presentato dal Ministero, non è presente l’insegnamento della Religione cattolica. Dimenticanza, scelta di una certificazione autonoma, non riconoscimento del carattere disciplinare dell’IRC? Leggiamo “dentro”la circolare.

La 128, richiama la nota d’indirizzo del 31 agosto 2006, confermata dalla nota del 10 novembre 2006, e la natura di "anno ponte" attribuita all'anno scolastico 2006-2007 in vista della revisione delle Indicazioni nazionali. A proposito della valutazione nella scuola del primo ciclo la nota recita così: “ le istituzioni scolastiche del primo ciclo, nel rispetto e nell’esercizio della loro autonomia, previa delibera del collegio dei docenti, provvederanno, nel corrente anno scolastico, a predisporre la scheda di valutazione garantendo, comunque, pur nella flessibilità del modello adottato, la valutazione degli apprendimenti conseguiti nelle diverse discipline, ivi compresi gli insegnamenti o attività facoltativo-opzionali, e del comportamento degli alunni.”. Ad ulteriore sostegno dell’interrogativo ricordo che per la privacy il MIUR con nota 16 giugno 2004, prot. n. 10642, ha affermato che “…la materia “religione cattolica”, dal momento in cui ne viene richiesto l’insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli alunni…”.

Sintetizzando, come logica conseguenza, credo si debba affermare che la disciplina “Religione Cattolica” è sullo stesso piano di tutte le discipline e come tale deve essere inserita tra le altre discipline se le nuove disposizioni non vogliono annullare tutte le interpretazioni relative all’anno scolastico in corso sulla valutazione e soprattutto sulla valutazione dell’IRC. Nella Circolare, ancora una volta, com’è giusto che sia, il Collegio ritorna ad essere parte attiva nella definizione delle competenze da certificare. Ed ancora una volta, il collegio dei docenti, dovrà continuare a riflettere sui termini in uso nel linguaggio pedagogico-didattico.

Per la verità, è da molti anni che i docenti sono messi dinanzi a terminologie di cui non sempre e non tutti riescono a comprendere i significati, molto spesso perché, in effetti, si tratta di termini non ben definiti, non chiari.

Il collegio, perciò, a mio avviso, dovrà, innanzi tutto, ricercare e costruire “un vocabolario condiviso” non solo per decidere gli opportuni adattamenti al modello di certificazione preparato dal Ministero, ma specialmente per un’univocità di linguaggio e comprensione. Ben vengano, per concludere, le misure d’accompagnamento previste dalla Circolare, e che nasca, quanto prima, l’auspicata proposta di sintesi valida e condivisa perché solamente così la sperimentazione ritornerà ad essere un metodo per cambiare in meglio l’offerta formativa.

Giuseppe LUCA

(da la tecnica della scuola)







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