CONVENZIONE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’
Data: Domenica, 18 marzo 2007 ore 20:09:34 CET
Argomento: Normativa Utile


Gli Stati Parti di questa Convenzione

a) Ricordando che i principi della Carta delle Nazioni Unite secondo i quali la libertà, la giustizia e

la pace nel mondo si basano sul riconoscimento della dignità e del suo valore inerente e dei

diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana,

b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei

Patti internazionali riguardanti i Diritti dell’Uomo, hanno proclamato e hanno convenuto che ogni

persona può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà ivi enunciale, senza distinzione alcuna,

c) Riaffermando il carattere universale, indivisibile, interdipendente e indissociabile di tutti i diritti

dell’uomo e di tutte le libertà fondamentali, così come la necessità di garantire che le persone

con disabilità li esercitino pienamente e senza discriminazioni,

d) Ricordando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto

Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di ogni

Forma di Discriminazione Razziale, la Convenzione per l’Eliminazione di tutte le Forme di

Discriminazione nei confronti della Donna, la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o

Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e la

Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri

delle loro Famiglie,

e) Riconoscendo che il concetto di disabilità evolve e che la disabilità è il risultato dall’interazione

tra le persone che presentano delle incapacità e le barriere comportamentali e ambientali che ne

ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base dell’uguaglianza con gli

altri,

f) Riconoscendo l’importanza dei principi e delle linee guida contenuti nel Programma d’azione

mondiale per le persone con disabilità e nelle Norme standard delle Nazioni Unite

sull’Uguaglianza delle Opportunità per le Persone con Disabilità come fattore di promozione,

elaborazione e valutazione a livello nazionale, regionale e internazionale di politiche, piani,

programmi e misure miranti al raggiungimento di una maggiore uguaglianza delle opportunità

alle persone con disabilità,

g) Sottolineando che è necessario includere la condizione delle persone con disabilità nelle

strategie relative allo lo sviluppo sostenibile,

h) Riconoscendo anche che ogni discriminazione basata sulla disabilità è la negazione della

dignità e del valore inerente alla persona umana,

i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,

j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con

disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intenso,

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 5

k) Osservando con preoccupazione che nonostante questi vari strumenti e attività, le persone

con disabilità continuano a incontrare barriere nel prendere parte pienamente come tutti gli altri

alla vita sociale, e sono oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni luogo del mondo,

l) Riconoscendo l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle

condizioni di vita delle persone con disabilità in tutti i paesi, e in particolare in quelli in via di

sviluppo,

m) Riconoscendo i validi contributi attuali e potenziali delle persone con disabilità al benessere

generale e alla diversità delle loro comunità, e sapendo che la promozione del pieno godimento

dei diritti umani e delle libertà fondamentali per queste persone, così come la loro piena

partecipazione rafforzeranno il loro sentimento di appartenenza, e faranno notevolmente

progredire lo sviluppo economico,sociale e umano della società e lo sradicamento della povertà,

n) Riconoscendo l’importanza per le persone con disabilità della loro autonomia e della loro

indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,

o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere

attivamente coinvolte nei processi decisionali su politiche e programmi, in particolare quelli che

le riguardano direttamente,

p) Preoccupati per le difficile situazione in cui si trovano le persone con disabilità che sono vittime

di molteplici o opprimenti forme di discriminazione fondate su razza, colore della pelle, sesso,

lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o etnica, autoctona o

sociale, patrimonio, nascita o qualsiasi altra condizione,

q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso, dentro e fuori la

famiglia, dei rischi più elevati di violenza, ingiurie o abusi, abbandono o cure negligenti,

maltrattamenti o sfruttamento,

r) Riconoscendo che i fanciulli con disabilità devono pienamente godere di tutti i diritti umani e di

tutte le libertà fondamentali, sulla base dell’effettiva uguaglianza con gli altri fanciulli, e

ricordando le obbligazioni che hanno contratto a questo scopo gli Stati Parti alla Convenzione

sui Diritti dell’Infanzia,

s) Sottolineando la necessità di integrare il principio di parità dei sessi in tutti gli sforzi tesi a

promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, da parte delle

persone con disabilità,

t) Insistendo sul fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in una condizione di

povertà e riconoscendo, al riguardo, la pressante necessità di mitigare le conseguenze

perniciose della povertà sulle persone con disabilità,

u) Coscienti che una protezione efficace delle persone con disabilità presuppone delle condizioni

di pace e di sicurezza fondate sulla piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle

Nazioni Unite, ed il rispetto degli strumenti vigenti in materia di diritti dell’uomo, in particolare

durante i conflitti armati e l’occupazione straniera,

v) Riconoscendo l’importanza dell’accessibilità all’ambiente fisico, sociale, economico e culturale,

alla salute, all’istruzione, all’informazione e alla comunicazione, affinché le persone con disabilità

possano godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 6

w) Coscienti che l’individuo, posti i suoi obblighi nei confronti degli altri individui e della società a

cui appartiene, ha la responsabilità di fare del suo meglio per promuovere e rispettare i diritti

riconosciuti nella Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo,

x) Convinti che la famiglia sia l’elemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla

protezione della società e dello Stato, e che le persone con disabilità e i membri della loro

famiglia dovrebbero ricevere la protezione e l’aiuto necessari per consentire alle famiglie di

contribuire al pieno e uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,

y) Convinti che una convenzione internazionale globale e integrata per promuovere e proteggere

i diritti e la dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a rimediare al

profondo svantaggio sociale che conoscono le persone con disabilità, e che questa favorirà la

loro partecipazione, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, in tutti i campi della vita civile,

politica, economica, sociale e culturale, sia nei paesi sviluppati e sia nei paesi in via di sviluppo,

Convengono quanto segue

Articolo 1. Scopo

Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere, proteggere e assicurare il pieno godimento e

in condizioni di uguaglianza, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone

con disabilità, e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità .

Le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica,

psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento

alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con gli altri.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini della presente Convenzione :

La “comunicazione” include le lingue, la visualizzazione del testo, il braille, la comunicazione tattile, la

stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali di facile accesso, così come i modi, i mezzi e le forme

di comunicazione accrescitive e alternative a base di supporti scritti, supporti audio, lingua

semplificata e il lettore umano, ivi comprese le tecnologie di informazione e di comunicazione

accessibili.

Per “lingua” si intende sia il linguaggio parlato che la lingua dei segni e altri sistemi di comunicazione

non verbale.

Per “discriminazione per motivi di disabilità” si intende ogni forma di distinzione, esclusione o

limitazione fondata sulla disabilità che ha per oggetto o per effetto di compromettere o ridurre il

godimento, al pari degli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali nel campo politico,

economico, sociale, culturale, civile o di altro tipo; incluse tutte le forme di discriminazione, ivi

compreso il rifiuto a un sistemazione ragioneole.

Per “sistemazione ragionevole” si intendono le modifiche o gli adattamenti necessari e appropriati, che

non impongono difficoltà sproporzionate o ingiuste, richiesti in una determinata situazione, per

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 7

assicurare alle persone con disabilità il godimento o l’esercizio, sulla base dell’uguaglianza con gli

altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali

Per “ disegno universale” si intende la creazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili

da tutte le persone nella maggior misura possibile, senza la necessità di adattarli o specializzarli. Il

“disegno universale” non escluderà, ove fossero necessari, i dispositivi medici di supporto alle

persone più vulnerabili.

Articolo 3. Principi generali

I principi della presente convenzione saranno:

a) il rispetto della dignità intrinseca, l’autonomia individuale, inclusa la libertà di compiere le

proprie scelte, e l’indipend enza delle persone;

b) la non discriminazione;

c) la piena ed effettiva integrazione e partecipazione alla vita sociale;

d) il rispetto della differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della

diversità umana e della stessa condizione umana;

e) le pari opportunità;

f) l’accessibilità;

g) l’uguaglianza tra uomini e donne;

h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e del loro diritto a

preservare la propria identità.

Articolo 4. Obblighi generali

1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e a promuovere il pieno esercizio di tutti i diritti

umani e di tutte le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità senza alcuna

discriminazione connessa alla disabilità. A tal fine si impegnano a:

a) adottare tutte le misure legislative, amministrative o di altro tipo che siano pertinenti per

rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;

b) prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare, abrogare o

abolire le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le prassi attualmente fonte di discriminazione

verso le persone con disabilità;

c) considerare, in tutte le politiche e in tutti i programmi, la protezione e la promozione dei diritti

umani delle persone con disabilità;

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 8

d) astenersi da ogni azione o pratica incompatibili con la presente Convenzione e vigilare

affinché i pubblici poteri e le istituzioni agiscano conformemente alla presente Convenzione;

e) adottare ogni misura appropriata affinché nessuna persona, organizzazione o impresa

privata pratichi discriminazioni per motivi di disabilità;

f) intraprendere e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature, impianti di

concezione universale, secondo la definizione che ne è data all’articolo 2 della presente

Convenzione, che necessitino il meno possibile di modifiche e di spese per rispondere ai bisogni

specifici delle persone con disabilità, incoraggiare l’offerta e l’impiego di questi beni,

servizi,attrezzature e impianti, incoraggiando il disegno universale nell’elaborazione delle norme

e direttive;

g) intraprendere e stimolare la ricerca e lo sviluppo, incoraggiando la disponibilità e l’utilizzo di

nuove tecnologie, incluse quelle dell’informazione e della comunicazione, gli ausili per la

mobilità, dispositivi tecnici e tecnologie assistive adeguate per le persone con disabilità ,

privilegiando le tecnologie dal prezzo più conveniente;

h) rendere accessibili alle persone con disabilità le informazioni relative agli ausili per la

mobilità, le strumentazioni e le soluzioni tecniche, incluse le nuove tecnologie, così come le altre

forme di assistenza, i servizi di accompagnamento e di sostegno;

i) incoraggiare la formazione dei professionisti e del personale che opera con persone con

disabilità circa i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione, in modo di prestare una migliore

assistenza e i servizi garantiti da questi diritti.

2. Riguardo i diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna ad agire fino

al massimo delle risorse di cui dispone e, se sarà necessario, nel quadro della cooperazione

internazionale, con l’intento di assicurare progressivamente il pieno esercizio di questi diritti,

senza pregiudizio delle obbligazioni enunciate nella presente Convenzione che siano di

attuazione immediata in virtù del diritto internazionale.

3. Nell’elaborazione e l’applicazione di leggi e politiche per rendere effettiva la presente

Convenzione, così come nell’adozione di ogni decisione su argomenti riguardanti le persone

con disabilità, gli Stati Parte consulteranno e coinvolgeranno direttamente queste persone,

compresi i fanciulli con disabilità, tramite le organizzazioni che li rappresentano.

4. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà pregiudicare provvedimenti

più favorevoli all’esercizio dei diritti delle persone con disabilità, che possono figurare nella

legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non potrà

essere ammessa alcuna restrizione o deroga ai diritti dell’uom o e alle libertà fondamentali

riconosciute o in vigore in uno Stato ai sensi di leggi, convenzioni,regolamenti o usi, con il

pretesto che la presente Convenzione non riconosce questi diritti e libertà, o li riconosce in

misura inferiore.

5. Le enunciazioni della presente Convenzione si applicheranno, senza limitazioni né

eccezione alcuna, a tutte le unità che compongono gli Stati federativi.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 9

Articolo 5. Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali davanti alla legge e che in

virtù di ciò hanno diritto a uguale protezione legale e a beneficiare della legge in ugual misura,

senza discriminazione alcuna.

2. Gli Stati Parti proibiranno ogni discriminazione per motivi di disabilità e garantiranno a

tutte le persone con disabilità un’uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione,

qualunque ne sia il motivo.

3. Al fine di promuovere l’uguaglianza e di eliminare la discriminazione, gli Stati Parti

4. adotteranno tutte le misure pertinenti per assicurare la realizzazione di sistemazioni

ragionevoli.

5. Non saranno considerate discriminatorie, in virtù della presente Convenzione, le misure

specifiche necessarie ad accelerare o ad assicurare di fatto l’uguaglianza delle persone con

disabilità.

Articolo 6. Donne con disabilità

1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le adolescenti con disabilità sono soggette a

molteplici discriminazioni, e che adotteranno le misure necessarie per permettere loro di godere

pienamente e in condizioni di parità, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.

2. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare il pieno sviluppo,

la promozione e l’acquisizione di delle donne, al fine di loro garantire l’esercizio e il godimento

dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.

Articolo 7. Fanciulli con disabilità

1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire ai fanciulli con

disabilità il pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, basate

sull’uguaglianza con gli altri coetanei.

2. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli con disabilità, dovrà essere considerato

prioritario l’interesse superiore del fanciullo.

3. Gli Stati Parti garantiranno al fanciullo con disabilità il diritto di esprimere liberamente il

proprio punto di vista su ogni argomento che lo interessi, punto di vista che riceverà debita

considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri coetanei, e di ricevere per l’esercizio di questo diritto un aiuto

appropriato all’età e alla disabilità.

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Articolo 8. Sensibilizzazione

1. Gli Stati Parti si impegnano a prendere misure immediate, efficaci ed appropriate per:

b) Sensibilizzare l’opinione pubblica, fino al livello della famiglia, sulla situazione delle persone

con disabilità e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità;

c) combattere in tutte lo loro espressioni i pregiudizi e le pratiche nocive riguardanti le persone

con disabilità, comprese quelle legate al sesso e all’età;

d) fare meglio conoscere le capacità e i contributi dalle persone con disabilità.

2. Le misure per questo fine consisteranno:

a) nel lanciare e condurre efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico destinate a:

I. favorire una migliore capacità di percepire l’argomento dei diritti delle persone con

disabilità;

II. nel promuovere una percezione positiva nei confronti delle persone con disabilità e

una coscienza sociale più attenta nei loro confronti;

III. nel promuovere il riconoscimento di capacità, meriti e attitudini delle persone con

disabilità e del loro apporto in ambito lavorativo e nel mercato del lavoro;

b) nell’incoraggiare a tutti i livelli del sistema educativo, in particolare i bambini fin dalla più

tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;

c) nell’incoraggiare tutti i media a diffondere un’immagine delle persone con disabilità che sia

compatibile con lo scopo della presente Convenzione;

d) nell’incoraggiare l’organizzazione di un programma di formazione che renda consapevoli dei

diritti delle persone con disabilità.

Articolo 9. Accessibilità

1. Al fine di permettere che le persone con disabilità possano vivere in modo

indipendente e partecipare appieno a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adotteranno

delle misure appropriate per assicurare a loro, sulla base dell’uguaglianza con gli altri,

l’accessibilità all’ambiente fisico, ai trasporti, all’ informazione e alla comunicazione,

compresi i sistemi e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e agli altri

servizi e strutture aperte al pubblico o ad uso pubblico, tanto nelle zone rurali che urbane.

Queste misure tra cui figura l’identificazione e l’eliminazione degli ostacoli e delle barriere

all’accessibilità, si applicheranno tra l’altro :

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 11

a) a edifici, strade, mezzi di trasporto e altri impianti sia interni che esterni, comprendendovi le

scuole, le abitazioni, le strutture mediche e i luoghi di lavoro;

b) ai servizi di informazione, di comunicazione e di altro tipo, inclusi i sistemi elettronici e di

emergenza.

2. Gli Stati Parti adotteranno pure delle misure appropriate per:

a) elaborare , promulgare e controllare l’applicazione di norme minime e direttive riguardanti

l’accessibilità delle strutture e dei servizi aperti al pubblico o ad uso pubblico;

b) fare in modo che il settore produttivo privato, che offre installazioni o servizi aperti al

c) pubblico o ad uso pubblico, prenda in considerazione tutti gli aspetti sull’accessibilità delle

persone con disabilità;

d) assicurare alle parti interessate una formazione relativa ai problemi di accessibilità con cui le

persone con disabilità sono costrette a confrontarsi;

e) dotare gli edifici e le altre installazioni aperte al pubblico di una segnaletica in braille e in

formati di facile lettura e comprensione;

f) offrire forme di assistenza alla vita, intermediari- in particolare guide-, lettori e interpreti

professionali della lingua dei segni, al fine di agevolare l’accessibilità agli uffici e alle strutture

aperte al pubblico;

g) promuovere altre forme appropriate di assistenza e sostegno alle persone con disabilità per

permettere loro di accedere all’ informazione;

h) promuovere l’accesso da parte delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie dell’

informazione e delle comunicazioni, Internet compreso;

i) promuovere la progettazione, la messa a punto, la produzione e la commercializzazione di

sistemi e tecnologie dell’ informazione e delle comunicazioni accessibili fin dalle prime fasi, in

modo di assicurarne l’impiego al minor costo possibile.

Articolo 10. Diritto alla vita

Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è un valore intrinseco di ogni vita umana, e che

adotteranno tutte le misure necessarie per assicurarne l’effettivo godimento, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri, da parte delle persone con disabilità.

Articolo 11. Situazioni di rischio e situazioni di urgenza

umanitaria

Gli Stati Parti, in virtù delle responsabilità che loro incombono a norma del diritto internazionale, in

particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti dell’uomo, prenderanno

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 12

ogni misura necessaria per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità nelle

situazioni di rischio, compresi i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali..

Articolo 12. Pari riconoscimento come persona di fronte alla

legge

1. Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno diritto in ogni luogo al

riconoscimento della loro personalità giuridica.

2. Gli Stati Parti riconosceranno che le persone con disabilità hanno capacità giuridica in

tutti i campi della vita, sulla base dell’uguaglianza con gli altri;

3. Gli Stati Parti adotteranno delle misure appropriate per permettere alle persone con

disabilità di accedere al sostegno di cui dovessero avere bisogno nell’esercizio della

propria capacità giuridica;

4. Gli Stati Parti faranno in modo che tutte le misure relative all’esercizio della capacità

giuridica siano dotate di appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire gli abusi,

conformemente al diritto internazionale dei diritti dell’uomo. Queste garanzie dovranno

assicurare che le misure relative all’esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la

volontà e le preferenze dalla persona, siano esenti da ogni conflitto di interesse e non

diano luogo ad alcune influenza indebita, siano proporzionate e adeguate alla situazione

della persona interessata, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette

a un controllo periodico effettuato da un organo indipendente e imparziale oppure su

istanza giudiziaria. Tali garanzie saranno proporzionali al grado in cui dette misure

influenzano i diritti e gli interessi delle persone coinvolte.

5. Conformemente con le disposizioni dal presente articolo, gli Stati Parti prenderanno

tutte le misure appropriate ed efficaci per garantire il diritto che le persone con disabilità

hanno, in condizioni di parità con gli altri, di possedere beni o di ereditarne, di controllare

le proprie disponibilità economiche, di avere accesso a parità di condizioni a prestiti

bancari, ipoteche e altre forme di credito finanziario, e veglieranno affinché le persone con

disabilità non vengano fraudolentemente private dei propri beni.

Articolo 13 Accesso alla giustizia

1. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità abbiano accesso effettivo

alla giustizia alle stesse condizioni degli altri, anche attraverso adattamenti legati al

procedimento e all’età, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta o

indiretta - in particolare in qualità di testimoni- a tutto il procedimento giudiziario,

includendo la fase dell’inchiesta e le altre fasi preliminari.

2. Al fine di assicurare l’effettivo accesso alla giustizia delle persone con disabilità: gli

Stati Parti promuoveranno un’opportuna formazione del personale occupato

nell’amministrazione della giustizia, forze di polizia e personale penitenziario compresi.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 13

Articolo 14. Libertà e sicurezza della persona

1. Gli Stati Parti veglieranno affinché le persone con disabilità, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri:

a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della loro persona;

b) non siano private della loro libertà in modo illegale o arbitrario e che qualsiasi restrizione

della libertà personale avvenga secondo le norme di legge e che in nessun caso l’esistenza di

una disabilità giustifichi una privazione della libertà.

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità che si vedessero private

della libertà in seguito a un qualsiasi procedimento, abbiano diritto, in base al principio di

uguaglianza con gli altri, alle garanzie conformi al diritto internazionale dei diritti dell’uomo,

e di essere trattate secondo gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, compreso

quello di ottenere un aggiustamento ragionevole.

Articolo 15. Diritto di non essere sottoposti a tortura ed altre

pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

1. Nessuno sarà sottoposto a tortura, ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o

degradanti. In particolare nessuno sarà sottoposto a una sperimentazione medica o

scientifica senza il suo consenso libero e informato.

2. Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di

altra natura che siano efficaci per impedire che delle persone con disabilità, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri, subiscano torture o punizioni crudeli o altri trattamenti

inumani o degradanti.

Articolo 16. Diritto di non essere sottoposti a sfruttamento,

violenza e maltrattamenti

1. Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative

e altre misure appropriate per proteggere le persone con disabilità - sia all’interno che

all’esterno dell’ambiente domestico- da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso,

compresi i comportamenti legati al sesso.

2. Gli Stati Parti prenderanno anche tutte le misure appropriate per impedire qualunque

forma di sfruttamento, violenza e abuso assicurando, in particolare, alle persone con

disabilità alle loro famiglie e a chi se ne prende cura, appropriate forme di assistenza e di

sostegno in base al sesso e all’età, come pure mettendo a loro disposizione informazioni

e istruzioni su come prevenire, riconoscere e denunciare gli episodi di sfruttamento,

violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto

dell’età, del sesso e del tipo di disabilità degli interessati.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 14

3. Allo scopo di impedire che avvengano casi di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati

Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità

siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il recupero

fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone con

disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento,

principalmente mettendo a disposizione dei servizi di protezione. Il recupero e il

reinserimento dovranno avere luogo in un ambiente che favorisca la salute, il benessere,

l’autostima, la dignità e l’autonomia della persona e che consideri i bisogni specifici legati

al sesso e all’età.

5. 5) Gli Stati Parti adotteranno una legislazione e delle politiche efficaci, comprese

una legislazione e delle politiche incentrate su donne e infanzia, per assicurare che i casi

di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità vengano individuati,

indagati, e puniti.

Articolo 17. Protezione dell’integrità della persona

Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e mentale sulla base

dell’uguaglianza con gli altri.

Articolo 18. Diritto di circolare liberamente e cittadinanza.

1. Gli Stati Parti riconosceranno alle persone con disabilità il diritto alla libertà di

movimento, il diritto alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto a una

nazionalità, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, vigilando in particolare affinché :

a) abbiano il diritto di acquisire e di poter cambiare di nazionalità e non siano privati della loro

nazionalità arbitrariamente o a causa della loro disabilità;

b) non siano privati, a causa della loro disabilità, della capacità di ottenere, di possedere e di

utilizzare i documenti attestanti la loro nazionalità o altri documenti di identità, o di ricorrere alle

procedure pertinenti, quali i documenti necessari per l’immigrazione, al fine di facilitare

l’esercizio del diritto alla libera circolazione;

c) abbiano il diritto di abbandonare qualunque paese, compreso il loro;

d) non vengano privati, arbitrariamente e a causa della loro disabilità, del diritto a entrare nel

loro paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e

con il diritto a un nome, il diritto ad acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il

diritto di conoscere i genitori e di essere allevato da loro.

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Articolo 19. Diritto di vita indipendente e di cittadinanza

Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono a tutte le persone con disabilità il diritto di vivere

nella comunità, al pari degli altri, e adotteranno misure efficaci e appropriate al fine che ottengano il

pieno godimento di tale diritto e della loro piena inclusione e partecipazione all’interno della comunità,

assicurando principalmente che:

a) le persone con disabilità, così come chiunque altro, abbiano la possibilità di scegliere il luogo

di residenza, dove e con chi intendono passare la vita, e non siano obbligate a vivere un

sistema di vita non usuale,

b) le persone con disabilità possano fruire di una gamma di servizi di assistenza a domicilio ,

residenziali e di altri servizi sociali di sostegno, compreso l’aiuto personale necessario per

permettere loro di vivere inserendosi nella società e per impedire che ne siano isolati o vittime di

segregazione

c) sulla base dell’uguaglianza con gli altri, i servizi e le strutture sociali aperte a tutta la

popolazione siano rese disponibili anche alle persone con disabilità adeguandole ai loro bisogni.

Articolo 20. Mobilità personale

Gli Stati Parti adotteranno delle misure efficaci per assicurare che le persone con dis abilità godano di

mobilità personale con la maggior indipendenza possibile, tra cui:

a) facilitando la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro

prescelti e a un prezzo alla portata;

b) facilitando l’accesso delle persone con disabilità a forme di ausilio umano o animale,

interpretatori, tecnologie di assistenza, dispositivi tecnici e aiuti per la mobilità di qualità,

rendendole disponibili a un costo contenuto;

c) offrendo alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora per loro corsi di

addestramento alle tecniche della mobilità;

d) incoraggiando i produttori di ausili per la mobilità, dispositivi tecnici, accessori e tecnologie di

assistenza, a voler considerare tutti gli aspetti della mobilità delle pers one con disabilità.

Articolo 21. Libertà di espressione e di opinione e accesso

all’informazione

Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure pertinenti affinché le persone con disabilità possano

esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di domandare, ricevere

e comunicare informazioni e idee, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, e mediante ogni forma di

comunicazione da loro scelta ai sensi dell’articolo 2 della presente Convenzione, tra cui:

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 16

a) comunicando alle persone con disabilità le stesse informazioni destinate al grande pubblico,

tempestivamente e senza aggravio di spese per loro , in formati accessibili e per mezzo di

apposite tecnologie per ogni tipo di disabilità;

b) accettando e facilitando il ricorso alla lingua dei segni, al Braille, alla comunicazione

aumentativa alternativa e tutti gli altri mezzi, modalità e formati accessibili, scelti dalle persone

con disabilità per le loro relazioni ufficiali;

c) sollecitando gli enti privati che mettono dei servizi a disposizione del pubblico, anche

attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle

persone con disabilità;

d) incoraggiando i media, inclusi quelli che trasmettono informazioni tramite Internet, a rendere

i loro servizi fruibili dalle persone con disabilità;

e) riconoscendo e favorendo l’impiego delle lingue dei segni.

Articolo 22. Rispetto della vita privata

1. Nessuna persona con disabilità, quale che sia il suo luogo di residenza o il suo

ambiente di vita, sarà sottoposta a intromissioni arbitrarie o illegali nella sua vita privata,

nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altre forme di

comunicazione, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Le persone con

disabilità avranno il diritto di essere protette dalla legge da tali interferenze o attacchi.

2. Gli Stati Parti proteggeranno anche la riservatezza delle informazioni personali,

riguardanti la salute e la riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri.

Articolo 23. Rispetto del domicilio e della famiglia

1. Gli Stati Parti dovranno prendere delle misure efficaci e appropriate per porre fine alle

discriminazione contro le persone con disabilità per tutto ciò che riguarda il matrimonio, la

famiglia, la funzione parentale e le relazioni personali, sulla base dell’uguaglianza con gli

altri, per poter assicurare che:

a) si riconosca a tutte le persone con disabilità, in età di contrarre matrimonio, il diritto di

sposarsi e di formare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei futuri coniugi;

b) b) si riconosca alle persone con disabilità il diritto di decidere liberamente e

responsabilmente il numero dei figli che intendono avere, il tempo che dovrà intercorrere tra

una nascita e l’altra, e di avere accesso a informazioni -appropriate all’età- di educazione

sessuale e pianificazione familiare , offrendo loro i mezzi necessari che permettano di

esercitare questi diritti;

c) le persone con disabilità, compresi bambini e bambine, mantengano la loro fertilità, sulla

base dell’uguaglianza con gli altri

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 17

2. Gli Stati Parti garantiranno i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in

materia di custodia, di tutela, di curatela, di adozione di bambini o istituti simili, quando

questi concetti sono presenti nella legislazione nazionale. In ogni caso l’interesse

superiore del bambino è da considerare preminente. Gli Stati Parti presteranno

l’assistenza appropriata alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità

genitoriali.

3. Gli Stati Parti assicureranno che i bambini con disabilità abbiano uguali diritti nella

loro vita in famiglia. Per poter esercitare tali diritti e per poter prevenire la dissimulazione,

l’abbandono,

4. l’abuso e la loro segregazione: gli Stati Parti si impegneranno a fornire precocemente

un largo ventaglio di informazioni, servizi e azioni di supporto ai bambini con disabilità e

alle loro famiglie.

5. Gli Stati Parti vigileranno affinché nessun bambino venga separato dai genitori contro

la sua volontà, a meno che le autorità competenti, a seguito di un’indagine giudiziaria, non

decidano conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che questa separazione

sia necessaria nell’interesse superiore del bambino. In alcun caso un bambino dovrà

essere separato dai suoi genitori a causa della sua disabilità o di quella di uno o di

entrambi i genitori

6. Gli Stati Parti faranno tutto il possibile, qualora la famiglia nucleare non potesse

prendersi cura di un bambino con disabilità, nel prevedere o l’intervento alternativo della

famiglia estesa o, se ciò non fosse possibile, un quadro familiare all’interno della

comunità.

Articolo 24. Istruzione

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione. Allo scopo

di assicurarne l’esercizio senza discriminazione e in base al principio delle pari opportunità,

gli Stati Parti faranno in modo che sia possibile accedere all’istruzione nelle scuole di ogni

ordine e grado, proponendo per tutto l’arco della vita percorsi efficaci di apprendimento

miranti:

a) al pieno sviluppo del potenziale umano e del senso di dignità e di stima di sé, rafforzando il

rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

b) sviluppare al massimo la personalità, il talento e la creatività delle persone con disabilità,

così come le loro attitudini mentali e fisiche;

c) alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.

2. Per rendere effettivo questo diritto, gli Stati Parti veglieranno affinché:

a) le persone con disabilità non vengano escluse per questo motivo dal sistema comune di

educazione, così come i bambini con disabilità non siano esclusi per questo motivo dalla scuola

primaria gratuita e obbligatoria o dall’insegnamento superiore.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 18

b) le persone con disabilità possano accedere, sulla base dell’uguaglianza con gli altri e nella

comunità in cui vivono, ad una educazione primaria integrata, di qualità e gratuita, nonché

all’insegnamento secondario;

c) si giunga a sistemazioni ragionevoli in funzione delle necessità individuali;

d) le persone con disabilità beneficino, all’interno del sistema di insegnamento curricolare, del

sostegno necessario per facilitare la loro effettiva istruzione;

e) delle misure di sostegno individuale efficaci siano fornite in ambienti che ottimizzino il

progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all’obiettivo della piena inclusione.

3. Gli Stati Parti daranno alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le abilità

pratiche e sociali necessarie in modo di facilitarne la piena e uguale partecipazione

all’istruzione e alla vita della loro comunità. A tale scopo, gli Stati Parti prenderanno delle

misure appropriate, tra cui:

a) facilitare l’apprendimento della scrittura Braille, della scrittura adattata e dei mezzi, modalità

o formati di comunicazione migliorati e alternativi, lo sviluppo delle capacità di orientamento e di

mobilità, come pure il sostegno tra pari e la tutoria;

b) favorire l’apprendimento della lingua dei segni e la promozione dell’identità linguistica delle

persone sorde;

c) permettere che le persone cieche, sorde o sorde e cieche- in particolare i bambini- ricevano

un insegnamento impartito nella lingua e con l’ausilio di modi e mezzi di comunicaz ione che

meglio si addicono a ciascuno di loro, e ciò: in ambienti che ottimizzino i progressi

scolastici e la socializzazione .

4. Al fine di contribuire a rendere effettivo questo diritto, gli Stati Parti prenderanno

misure appropriate per impiegare insegnati, anche con disabilità, professionalmente

qualificati nella lingua dei segni o nel codice Braille, e per formare personale docente ed

educativo a tutti i livelli. Questa formazione includerà la presa di consapevolezza rispetto

alla disabilità e l’impiego di modi, mezzi e sistemi accrescitivi e alternativi di

comunicazione, e di tecniche e materiali pedagogici appropriati alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano accedere, senza

discriminazione e sulla base dell’uguaglianza con gli altri, all’istruzione generale terziaria,

alla formazione professionale, all’istruzione per adulti e all’apprendimento permanente. A

tal fine gli stati Parti garantiranno che vengano assicurati ragionevoli aggiustamenti in

favore delle persone con disabilità.

Articolo 25. Salute

Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di

salute possibile, senza discriminazione fondata sulla disabilità. Essi prenderanno tutte le misure

appropriate per assicurare loro l’accesso a servizi sanitari che tengano in considerazione le

sessospecificità, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare gli Stati Parti:

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 19

a) forniranno alle persone con disabilità dei servizi sanitari gratuiti o a costi contenuti della

stessa gamma e qualità usufruiti dalle altre persone, compresi i servizi relativi alla salute

sessuale e riproduttiva ed i programmi di salute pubblica rivolti alla popolazione;

b) forniranno i servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano specificamente a

causa della loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e l’intervento precoce se opportuno, i

servizi destinati a prevenire e ridurre al massimo le nuove disabilità, in particolare dei bambini e

delle persone anziane;

c) forniranno questi servizi alle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità,

zone rurali comprese;

d) esigeranno dai professionisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della stessa

qualità di quelle fornite agli altri, ottenendo in particolare il consenso libero e informato

dell’interessato; a tale scopo i Paesi Parti condurranno delle attività di formazione ed

emaneranno delle regole deontologiche per il settore pubblico e quello privato della sanità, in

modo, tra l’altro, di sensibilizzare il personale sui diritti dell’uomo, dignità, autonomia e bisogni

delle persone con disabilità;

e) proibiranno nel settore assicurativo la discriminazione nei confronti delle persone con

disabilità, che devono poter ottenere, a delle condizioni eque e ragionevoli, l’assicurazione

malattia e, nei paesi dove è prevista dalle leggi, l’ assicurazione sulla vita;

f) impediranno che vengano negati, a causa di una disabilità e in maniera discriminatoria,

servizi sanitari o cure mediche o cibo o bevande.

Articolo 26. Abilitazione e riabilitazione

1. Gli Stati Parti prenderanno delle misure efficaci e pertinenti facendo intervenire, in

particolare, l’auto mutuo aiuto, per permettere alle persone con disabilità di raggiungere e

conservare il massimo di autonomia, di realizzare pienamente il proprio potenziale fisico,

mentale sociale e professionale, e di pervenire alla piena integrazione e alla piena

partecipazione a tutti gli aspetti della vita. A tal fine, gli Stati Parti organizzeranno,

rafforzeranno e svilupperanno dei servizi e dei programmi diversificati di abilitazione e di

riabilitazione , in particolare nel campo della salute, dell’impiego, dell’istruzione e dei servizi

sociali, in modo tale che questi servizi e programmi:

a) inizino nelle fase più precoce possibile e si basino su una valutazione pluridisciplinare dei

bisogni e delle capacità di ciascuno;

b) facilitino la partecipazione e l’integrazione nella comunità e in tutti i risvolti della società,

siano liberamente accettati e siano messi a disposizione delle persone con disabilità in luoghi

molto vicini alle loro comunità, anche se in zone rurali.

2. Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e continua dei

professionisti e del personale che lavora nei servizi di abilitazione e di riabilitazione.

3. Gli Stati Parti favoriranno l’offerta, la conoscenza e l’utilizzo di tecnologie di ausilio e di

apparecchi concepiti per le persone con disabilità, che facilitino l’abilitazione e la

riabilitazione.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 20

Articolo 27. Lavoro e occupazione

1. Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità il diritto di lavorare, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri, e in modo particolare la possibilità di mantenersi con

un’occupazione liberamente scelta o accettata in un mercato del lavoro e in un contesto

lavorativo che siano aperti, inclusivi e accessibili. Gli Stati Parti garantiranno e favoriranno

l’esercizio del diritto al lavoro, anche per coloro che hanno conseguito una disabilità in

corso d’impiego, e prendendo delle misure appropriate, comprese quelle legislative, in

particolare per:

a) proibire la discriminazione per motivi connessi alla disabilità su ciò che concerne tutti gli

aspetti che riguardano l’occupazione, e in particolare le condizioni di selezione, assunzione e

impiego, la continuità dell’impiego, l’avanzamento professionale e le condizioni di igiene e

sicurezza sul lavoro;

b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, nel rispetto della loro effettiva uguaglianza

con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese uguali opportunità e uguale

remunerazione per lavori di uguale valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, incluse la

protezione da molestie e l’ azione risarcitoria per le angherie sofferte;

c) assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri, i loro diritti professionali e sindacali;

d) permettere che le persone con disabilità abbiano effettivo accesso ai programmi generali di

orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l’impiego e alla formazione professionale

continua;

e) promuovere le possibilità di impiego e di carriera delle persone con disabilità nel mercato del

lavoro , così come l’aiuto a ricercarlo, a ottenerlo e a mantenerlo, oppure per ritornare al lavoro;

f) promuovere opportunità imprenditoriali, per aprire un’impresa, una cooperativa o un lavoro in

proprio;

g) assumere delle persone con disabilità nel settore pubblico;

h) favorire l’impiego di persone con disabilità nel settore privato mediante politiche e misure

opportune, che possono comprendere progetti di azione positiva, incentivi o altro;

i) fare in modo che per le persone con disabilità si realizzino sistemazioni ragionevoli

all’interno dei luoghi di lavoro;

j) favorire l’acquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienza professionale in un

mercato del lavoro aperto a tutti;

k) promuovere dei programmi di riqualificazione tecnica e professionale, di mantenimento o

reinserimento al lavoro delle persone con disabilità.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 21

2. Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano ridotte in stato di

schiavitù o di servitù, e che siano protette, sulla base dell’effettiva uguaglianza con gli

altri, contro il lavoro forzato o obbligatorio.

Articolo 28. Livello di vita adeguato e protezione sociale

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a un livello di vita

adeguato per loro stessi e le loro famiglie, in particolare l’alimentazione, il vestiario e l’

alloggio dignitoso, e un costante miglioramento delle loro condizioni, e prenderanno

misure appropriate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto senza

discriminazione per motivi di disabilità.

2. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e

al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione fondata sulla disabilità e

adotteranno misure appropriate per proteggere e promuovere l’esercizio di questo diritto,

comprese le misure destinate a:

a) assicurare alle persone con disabilità la parità di accesso all’acqua potabile, garantendo loro

l’utilizzo di servizi, strumenti e accessori e altri ausili corrispondenti alle necessità connesse alla

loro disabilità, che siano appropriati e a prezzi contenuti;

b) assicurare alle persone con disabilità fra cui, in particolare, donne, ragazze e persone

anziane, l’accesso ai programmi di protezione sociale e di riduzione della povertà;

c) assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, se vivono nell’ indigenza

l’assistenza dello Stato per fronteggiare le spese causate dalla disabilità, in particolare quelle

necessarie ad assicurare una adeguata formazione, un sostegno psicologico, un sussidio

finanziario o interventi di sollievo;

d) assicurare alle persone con disabilità l’accesso ai progetti di edilizia residenziale pubblica;

e) assicurare alle persone con disabilità la parità di accesso ai programmi e ai benefici

pensionistici.

Articolo 29. Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica

Gli Stati Parti garantiranno alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di

esercitarli al pari degli altri, e si impegneranno a:

a) fare in modo che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare,

sulla base dell’uguaglianza con gli altri, alla vita politica e alla vita pubblica sia direttamente che

tramite rappresentanti liberamente scelti, e in particolare che abbiano il diritto e la possibilità di

votare e di essere eletti, e tra le altre misure:

I. assicurando che procedure, strutture e materiali elettorali siano appropriati, accessibili

e facili da capire e da utilizzare;

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 22

II. tutelando il diritto al voto segreto e senza intimidazioni che le persone con disabilità

hanno in occasione di elezioni e referendum pubblici; di presentarsi alle elezioni e di

svolgere pienamente un mandato elettivo, così come di esercitare ogni pubblica funzione

statale, e facilitando, se sarà il caso, l’uso di nuove tecnologie e tecnologie di ausilio;

III. garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità in quanto

elettori, e a questo fine, se necessario e a loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere

per il voto da una persona da loro prescelta;

b) creando condizioni dove le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente

concorrere alla gestione degli affari pubblici, senza discriminazione e sulla base della parità con

gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione ad affari pubblici, anche per mezzo :

I. della loro adesione alle organizzazioni non governative o alle associazioni che si

interessano alla vita pubblica e politica del paese, compresa la partecipazione alle attività e

alla gestione dei partiti politici;

II. della costituzione e adesione ad organizzazioni di persone con disabilità che

rappresentino le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale, e

locale.

Articolo 30. Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, allo

svago e allo sport

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità di partecipare alla vita

culturale, sulla base dell’uguaglianza con gli altri, e prenderanno tutte le misure

appropriate per fare in modo che le persone con disabilità:

a) abbiano accesso al materiale culturale in formati accessibili;

b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, opere teatrali e altre attività culturali in formati

accessibili

c) abbiano accesso ai luoghi di attività culturali come i teatri, i musei, i cinematografi, le

biblioteche ed i servizi turistici e, per quanto possibile, ai monumenti e ai luoghi di importanza

culturale nazionale.

2. Gli Stati Parti prenderanno delle misure appropriate affinché le persone con disabilità

possano sviluppare e utilizzare il proprio potenziale creativo , artistico e intellettuale, non

solo a proprio beneficio, ma anche per l’arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata, conformemente al diritto

internazionale, per fare in modo che le leggi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale non

diventino un ostacolo irragionevole o discriminatorio all’accesso delle persone con

disabilità ai prodotti culturali.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 23

4. Le persone con disabilità avranno diritto, sulla base dell’ uguaglianza con gli altri, al

riconoscimento e al sostegno della loro identità culturale e linguistica specifica, ivi

compresi la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare, sulla base

dell’uguaglianza con gli altri, alle attività ricreative, di svago e sportive, gli Stati Parti

prenderanno misure appropriate per:

a) incoraggiare e promuovere, il più possibile e a tutti i livelli, la partecipazione delle persone

con disabilità alle normali attività sportive;

b) fare in modo che le persone con disabilità possano organizzare e mettere a punto delle

attività sportive e ricreative che siano loro specifiche e di parteciparvi e, a tale scopo,

incoraggiare che siano loro offerte, sulla base della parità con gli altri, istruzione, formazione e

risorse adeguate;

c) fare in modo che le persone con disabilità possano accedere alle installazioni sportive,

ricreative e turistiche;

d) fare in modo che i bambini con disabilità possano partecipare come gli altri bambini alle

attività ludiche, ricreative, di svago e sportive, comprese quelle che si svolgono in ambito

scolastico;

e) fare in modo che le persone con disabilità ottengano l’accesso ai servizi da parte di coloro

che sono addetti all’organizzazione di attività ricreative, di turismo, di svago e sportive.

Articolo 31. Statistiche e raccolta dei dati

1. Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere delle informazioni appropriate, compresi dati

statistici e di ricerca, che permettano di formulare e praticare delle politiche miranti a dare

effetto alla presente Convenzione. Le procedure di raccolta e di conservazione di queste

informazioni rispetteranno :

a) le garanzie legali, comprese quelle che discendono dalla legislazione sulla protezione dei

dati, con il fine di assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata delle persone con

disabilità;

b) le norme internazionali sottoscritte per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, nonché i principi etici di raccolta e uso dei dati statistici.

1. Le informazioni raccolte conformemente al presente articolo saranno opportunamente

disaggregate e utilizzate per valutare il modo con cui gli Stati Parti assolvono agli obblighi

che loro incombono in virtù della presente Convenzione, e per identificare e rimuovere gli

ostacoli che le persone con disabilità incontrano nell’esercitare i loro diritti.

2. Gli Stati Parti si assumeranno la responsabilità di divulgare queste statistiche,

assicurando che risultino accessibili alle persone con disabilità e agli altri.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 24

Articolo 32. Cooperazione internazionale

1. Gli Stati Parti riconoscono l’importanza della cooperazione internazionale e della sua

promozione, in appoggio degli sforzi compiuti a livello nazionale per rendere effettivi lo

scopo e gli obiettivi della presente Convenzione, e prenderanno tra di loro delle misure

appropriate e efficaci a questo riguardo e, se sarà il caso, in partenariato con le

organizzazioni internazionali e regionali competenti e la società civile, in particolare con le

organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure dovranno principalmente:

a) fare in modo che la cooperazione internazionale -compresi i programmi di sviluppo

internazionale- tenga conto delle persone con disabilità e sia loro accessibile,

b) facilitare e sostenere il rafforzamento delle capacità di azione, in particolare grazie allo

scambio e alla condivisione di informazioni, di esperienze, di programmi di formazione e di

migliori pratiche,

c) facilitare la cooperazione ai fini della ricerca e dell’accesso alle conoscenze scientifiche e

tecniche,

d) fornire, se sarà il caso, assistenza tecnica e aiuto economico, anche agevolando

l’acquisizione e la condivisione di tecnologie di accesso o di assistenza e mediante il

trasferimento di tecnologie.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno senza pregiudizio delle

obbligazion i che incombono a ogni Stato Parte in virtù della presente Convenzione.

Articolo 33. Attuazione e controllo periodico a livello nazionale

1. Gli Stati Parti designeranno, conformemente al loro sistema organizzativo, uno o più

punti di contatto per dare concreta attuazione alla presente Convenzione, e terranno in

debita considerazione la creazione o la designazione, all’interno della loro

amministrazione, di un organismo di coordinamento per facilitare azioni legate a questa

applicazione nei diversi settori e a differenti livelli.

2. 2) Gli Stati Parti, conformemente al proprio sistema amministrativo e al proprio

ordinamento giuridico, manterranno, rafforzeranno, designeranno e creeranno, a livello

interno, un dispositivo, che, in base alle neces sità, consterà di uno o più meccanismi

indipendenti per promuovere, proteggere e controllare periodicamente l’applicazione

della presente Convenzione. Designando o creando tale meccanismo, terranno conto dei

principi riguardanti la condizione giuridica e il funzionamento delle istituzioni nazionali di

protezione e di promozione dei diritti dell’uomo.

3. La società civile – in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni

rappresentative- sarà coinvolta, partecipandovi a pieno titolo, ai processi di controllo

periodici.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 25

Articolo 34. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

1. E’ istituito un Comitato dei diritti delle persone con disabilità (di seguito chiamato “il

Comitato”) che adempirà alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di dodici

esperti. Quando la Convenzione otterrà altre sessanta ratifiche o adesioni, la

composizione del Comitato sarà incrementata di sei membri, raggiungendo così un

massimo di diciotto membri.

3. I membri del Comitato parteciperanno a titolo personale e saranno persone di alta

autorità morale e in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore

oggetto della presente Convenzione. Gli Stati Parti, all’atto della designazione del loro

candidato, sono invitati a tenere nella dovuta considerazione le disposizioni enunciate al

paragrafo 3 dell’articolo 4 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo conto di un’equa

ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali

ordinamenti giuridici, dell’ equilibrata presenza di ambo i sessi e della partecipazione di

esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati

designati dagli Stati Parti tra i loro cittadini, in occasione della riunione della Conferenza

degli Stati Parti. In questa riunione, nella quale il quorum sarà costituito dai due terzi dagli

Stati Parti, saranno eletti membri del Comitato i candidati che avranno ottenuto il maggior

numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.

6. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore

della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il

Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati

Parti a proporre loro candidati entro il termine di due mesi. Quindi il Segretario generale

redigerà l’elenco alfabetico dei candidati così designati, con l’indicazione degli Stati Parti

che li hanno proposti, e lo sottoporrà agli Stati Parti alla presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per quattro anni. Essi saranno rieleggibili per una

volta. Tuttavia il mandato di sei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni;

immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi sei membri saranno estratti a

sorte dal Presidente della riunione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

8. L’elezione dei sei membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in occasione delle

elezioni ordinarie, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

9. In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Comitato, oppure se, per qualsiasi

altro motivo un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni, lo Stato Parte

che aveva presentato la sua candidatura nominerà un altro esperto -che possegga i titoli e

che risponda ai requisiti enunciati nelle disposizioni del presente articolo- per occupare il

posto vacante e per il tempo rimanente.

10. Il Comitato adotterà un proprio regolamento interno.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 26

11. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite metterà a disposizione il

personale e i mezzi materiali necessari al Comitato per adempiere con efficacia alle

mansioni contenute nella presente Convenzione, e convocherà la riunione iniziale.

12. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea generale delle

Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite alle condizioni fissate dall’Assemblea generale, considerata l’importanza delle

funzioni del Comitato.

13. I membri del Comitato avranno diritto alle agevolazioni, privilegi e immunità che si

concedono agli esperti in missione per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,

come stabilito nella sezione corrispondente della Convenzione sui Privilegi e Immunità

delle Nazioni Unite.

Articolo 35. Rapporti presentati dagli Stati Parti

1. Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario generale

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sui provvedimenti adottati

per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi

realizzati al riguardo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della

presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. In seguito, e almeno ogni quattro anni, gli Stati Parti presenteranno ulteriori rapporti,

nonché ogni informazione complementare richiesta dal Comitato.

3. Il Comitato deciderà le linee guida da applicare al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo, non

saranno tenuti a ripetere le informazioni già fornite nei rapporti che sottoporranno

successivamente. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i loro rapporti secondo una

procedura aperta e trasparente, tenendo in debito conto le disposizioni enunciate nel

paragrafo 3 dell’articolo 4 della presente Convenzione.

5. I rapporti, se del caso, dovranno indicare fattori e difficoltà che impediscono di

adempiere agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 36. Esame dei rapporti

1. Ogni rapporto sarà esaminato dal Comitato, che formulerà i suggerimenti e le

raccomandazioni di carattere generale ritenute opportune e che trasmetterà agli Stati Parti

interessati. Questi potranno rispondere comunicando al Comitato ogni informazione

ritenuta utile. Il Comitato potrà chiedere agli Stati Parti ogni chiarimento complementare

relativo all’applicazione della Convenzione.

2. In caso di ritardo considerevole di uno Stato Parte nella presentazione del rapporto, il

Comitato potrà notificargli che sarà costretto ad esaminare l’applicazione della presente

Convenzione, nello Stato Parte, a partire dalle scarse informazioni di cui è in possesso, a

meno che il rapporto atteso non venga fornito entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 27

inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a questo esame. Se lo Stato Parte

risponderà presentando un rapporto adeguato, si applicherà il disposto del paragrafo 1 del

presente articolo.

3. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite metterà i rapporti a

disposizione di tutti gli Stati Parti.

4. Gli Stati Parti daranno, nel proprio paese, pubblica e ampia diffusione dei rapporti per

facilitare l’accesso dei cittadini ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali attinenti

questi rapporti.

5. Il Comitato trasmetterà, se lo riterrà necessario, alle Istituzioni Specializzate, ai fondi e

programmi delle Nazioni Unite e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati

Parti contenete una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una

necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato

concernenti tale richiesta o indicazione.

Articolo 37. Cooperazione tra gli Stati Parti e il Comitato

1. Gli Stati Parti coopereranno con il Comitato e aiuteranno i suoi membri ad adempiere

al loro mandato.

2. Nei suoi rapporti con gli Stati Parti, il Comitato accorderà tutta la dovuta attenzione ai

mezzi per aumentare la capacità nazionale di applicazione della presente Convenzione,

compresa la cooperazione internazionale.

Articolo 38. Relazione del Comitato con altri organismi e organi

1. Per promuovere l’effettiva attuazione della presente Convenzione e incoraggiare la

cooperazione internazionale nel settore affrontato:

a) le istituzioni specializzate e altri organismi delle Nazioni Unite avranno il diritto di farsi

rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che

rientrano nell’ambito del loro mandato. Il Comitato potrà invitare le istituzioni specializzate e tutti

gli altri organismi che riterrà appropriati, a fornire pareri qualificati sull’attuazione della

Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato potrà invitare le

Istituzioni Specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti

sull’attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell’ambito della loro attività;

b) nel compimento del proprio mandato, il Comitato consulterà, nel modo giudicato più

appropriato, gli altri organi competenti creati in virtù di trattati internazionali sui diritti dell’uomo,

in previsione di garantire la coerenza delle loro rispettive linee guida nello stabilire rapporti,

suggerimenti e raccomandazioni generali, e al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni

nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 39. Rapporto del Comitato

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 28

Il Comitato renderà conto delle sue attività all’Assemblea generale e al Consiglio economico e sociale

ogni due anni, e potrà formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali basate sull’esame

dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni

generali saranno incluse nel rapporto del Comitato, accompagnate, all’occorrenza, dalle osservazioni

degli Stati Parti.

Articolo 40. Conferenza degli Stati Parti

1. Gli Stati Parti si riuniranno periodicamente in una Conferenza degli Stati Parti, al fine di

esaminare ogni argomento concernente l’applicazione della presente Convenzione

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la conferenza degli Stati Parti

entro il termine di sei mesi a datare dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Le

riunioni ulteriori, con cadenza biennale o su decisione della Conferenza degli Stati Parti,

saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 41. Depositario

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente

Convenzione.

Articolo 42. Firma

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati e degli organismi regionali di

integrazione nella la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, in New York, a partire del 30

marzo 2007.

Articolo 43. Consenso all’adesione

La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari e alla controfirma formale degli

organismi regionali di integrazione che l’hanno sottoscritta. Resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati

o degli organismi regionali di integrazione che non l’hanno firmata.

Articolo 44. Organismi regionali di integrazione

1. Per “organismi regionali di integrazione” si intendono tutte gli organismi costituiti da

Stati sovrani di una data regione, ai quali gli Stati membri hanno trasferito competenza

per le questioni trattate nella presente Convenzione. Nei loro strumenti di conferma

formale o di adesione, questi organismi indicheranno l’estensione delle loro competenze

per le questioni trattate nella presente Convenzione. In seguito, notificheranno al

depositario ogni modifica importante dell’estensione delle loro competenze.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 29

2. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli “Stati Parti” si applicheranno a questi

organismi nel limite della loro competenza.

3. In applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 45 e del paragrafo 2 e 3 dell’articolo 47, gli

strumenti depositati dagli organismi d’integrazione regionale non saranno considerati.

4. Gli organismi di integrazione regionale disporranno, per esercitare il loro diritto di voto

alla Conferenza degli Stati Parti negli ambiti che risultano di loro competenza, di un

numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che siano Parti della presente

Convenzione. Essi non eserciteranno il loro diritto di voto si i loro Stati membri esercitano il

loro, e inversamente.

Articolo 45. Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di

deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati Parti o ciascuno degli organismi regionali di integrazione che

ratificheranno o confermeranno formalmente la Convenzione o vi aderiranno dopo il

deposito del ventesimo strumento di ratifica e adesione, la Convenzione entrerà in vigore il

trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato o organismo del loro

strumento di rettifica, di adesione o di conferma formale.

Articolo 46. Riserve

1. Non saranno autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente

Convenzione.

2. Le riserve potranno essere ritirate in ogni momento.

Articolo 47. Emendamenti

1. Ogni Stato Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione e

depositarne il testo presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il

Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, con la

richiesta di fargli sapere se sono favorevoli a una conferenza degli Stati Parti allo scopo di

esaminare queste proposte e di pronunciarsi in merito. Se entro quattro mesi a decorrere

dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore

di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la Conferenza sotto gli auspici

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza

dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti sarà sottomesso per l’approvazione

all’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, poi per accettazione a

tutti gli Stati Parti.

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità - 30

2. Ogni emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente

articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo la data in cui il numero degli

strumenti di accettazione raggiunge i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della

sua adozione. Successivamente, l’emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il

trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di

adesione. L’emendamento non vincolerà che gli Stati Parti che lo hanno accettato.

3. Nel caso che così lo decida per consenso la Conferenza degli Stati Parti: un

emendamento adottato ed approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo

e attinente esclusivamente agli articoli 34, 38, 39, e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati

Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione

raggiungerà i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.

Articolo 48 Denuncia

Tutti gli Stati Parte potranno denunciare la presente Convenzione con notifica scritta indirizzata al

Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia produrrà effetto dopo un anno dalla data in cui il

Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia.

Articolo 49 Formato accessibile

Il testo della presente Convenzione sarà diffuso in formati accessibili

Articolo 50. Testi facenti fede

Della presente Convenzione, i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo faranno

ugualmente fede.

In virtù di quanto sopra, i plenipotenziari sottofirmatari, autorizzati a tal fine dai rispettivi governi,

hanno firmato la presente Convenzione

 







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