Graduatorie scolastiche. Doppio punteggio, nuovi criteri: La valutazione riguarderà chi ha insegnato nelle piccole isole e nelle carceri
Data: Sabato, 03 marzo 2007 ore 22:04:02 CET
Argomento: Rassegna stampa


Il ministero della PI ha diffuso la bozza relativa alla trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, una normativa che è attesa da circa 5000 docenti catanesi inclusi nelle graduatorie permanenti e che sperano di poter entrare al più presto possibile in pianta stabile nella scuola.

Novità per quanto concerne i docenti che hanno svolto attività didattica nei paesi di montagna ottenendo il doppio punteggio. Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale n.11 del 26 gennaio scorso annullò la doppia valutazione per maestri e professori che avevano insegnato in una sede scolastica posta al di sopra dei 600 metri di altitudine. L’art. 3 della bozza ministeriale prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004 e fino alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda ( 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla G.U.) è prevista la doppia valutazione «solo per i servizi prestati nelle scuole delle piccole isole, degli istituti penitenziari e nelle pluriclassi delle scuole situate nei Comuni di montagna, di cui alla legge n.90 del 1957».

Il che significa che quasi tutti i docenti montani non potrebbero avere il doppio punteggio, in altri termini ritornerebbe in merito una vecchia normativa, per cui verrebbero annullate le disposizioni contenute nella legge 143 del 2004. Altre novità per i docenti di sostegno. Infatti, la nuova normativa prevederebbe che in caso di esaurimento dell’elenco di sostegno della specifica area su cui va disposta la nomina in ruolo, l’attribuzione del posto avviene tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi delle altre aree. Inoltre, il servizio prestato su posto di sostegno con possesso del titolo di specializzazione è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso comprese nell’area disciplinare a scelta dell’interessato; se prestato senza il titolo di specializzazione si valuta solo nella graduatoria nella quale è stata conferita la nomina.

MARIO CASTRO (da www.lasicilia.it)







Questo Articolo proviene da AetnaNet
http://www.aetnanet.org

L'URL per questa storia è:
http://www.aetnanet.org/scuola-news-6810.html