INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI
Data: Domenica, 25 febbraio 2007 ore 09:27:28 CET
Argomento: Redazione


Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti 

          Entro il 31 marzo 2007 è possibile presentare la domanda per ottenere l’indennità  ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti.        Benché l’entrata in vigore della norma che disciplina questo tipo di prestazione risalga al  1988, ancora oggi, non è conosciuta da tutti i lavoratori. Vediamo in dettaglio chi sono i  beneficiari di tale diritto e quali sono le modalità da seguire per ottenerlo.

 Che cos’e’       
L’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti interessa quei lavoratori che,  occupati per una parte soltanto dell’anno solare, non raggiungono il minimo contributivo  richiesto per la disoccupazione ordinaria ma che possano far valere:     almeno 78 giornate lavorative, anche in più settori, nell’anno solare precedente,  comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità...)     un’anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni ( cioè almeno un  contributo settimanale versato all’Inps prima del biennio precedente l‘anno nel quale  viene chiesta l’indennità. Per chi presenterà domanda entro il 31 marzo 2007, quindi, il  contributo in questione deve essere stato accreditato entro la fine del 2004 ).          Inoltre, giacché  la legge parla di “giornate lavorative”  non  bisogna tener conto delle  “ore” lavorate: pertanto ha diritto all’indennità sia il lavoratore ad orario completo che quello  che ha lavorato per un numero inferiore di ore.       L’indennità è riconosciuta in caso di licenziamento e non più in caso di dimissioni  volontarie. Fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni derivanti da giusta  causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica di mansioni). 

  Importo   
     E’ calcolato in rapporto alla retribuzione complessiva percepita nel 2006. L’indennità  giornaliera non può superare il 30% della retribuzione media giornaliera, nei limiti di un  importo massimo mensile lordo di € 830,77 elevato a € 998,50 per i lavoratori la cui  retribuzione lorda mensile è superiore a € 1826,07.         Spetta per un numero di giornate corrispondenti a quelle effettivamente lavorate nel 2006  fino ad un massimo di 156.

 Pagamento     
  L’indennità viene corrisposta in un’unica soluzione entro il 120° giorno dalla data di  presentazione della domanda, mediante: assegno circolare recapitato presso il domicilio del lavoratore; bonifico bancario o postale;     presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.          In caso di accredito in conto corrente bancario o postale è necessario indicare anche gli  estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere l’indennità, nonché le coordinate  bancarie o postali e il numero di conto corrente. 

  Modulistica   
 Modello DS 21 sottoscritto dal lavoratore     Modello DL 86/88 bis     Modello/i CUD o Modello/i  01M con il quale il datore di lavoro certifichi la  settimana di contribuzione nel biennio precedente;     Richiesta di detrazione d’imposta.  
 Termini di presentazione della domanda
          La domanda deve essere presentata  entro il 31 marzo 2007 direttamente all’Inps oppure  inviata per posta utilizzando i modelli reperibili presso l’Inps o sul sito www.inps.it  nella  sezione moduli.   I termini sono prescrittivi.

 Contribuzione        

I periodi per i quali si è percepita l’indennità di disoccupazione vanno a configurarsi  come contribuzione figurativa.         I contributi figurativi possono essere ricongiunti ai sensi della legge 29/79 ai fini  pensionistici.  

 Ricorso 
        Nel caso in cui la domanda venga respinta è possibile presentare ricorso, in carta libera,  al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la  quale l’Inps comunica il rigetto.  Il ricorso può essere:     presentato direttamente agli sportelli della sede Inps che ha respinto la domanda;     inviato alla sede dell’Inps  per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;     presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.    E’ opportuno allegare al ricorso ogni documento ritenuto utile.
 






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