TUTTI COMMISSARI AGLI ESAMI DI STATO, ANCHE I PRECARI
Data: Marted́, 20 febbraio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Circolare sulla formazione delle Commissioni
Tutti commissari agli Esami di Stato
Sanzioni disciplinari in caso di rifiuto o di abbandono

 
 
Di Vincenzo Brancatisano
 
17 FEBBRAIO 2007 – E’ obbligatorio per tutti – docenti di ruolo e docenti con contratto a tempo determinato, tranne alcune eccezioni – presentare la scheda per far parte delle Commissioni  degli Esami di Stato. Il provvedimento potrebbe cogliere di sorpresa molti docenti precari alle prime armi o comunque con un numero di anni di lavoro non sufficiente per poter sapere che questa era già la regola vigente nell’epoca precedente la riforma degli esami di Stato che ha introdotto la formula fondata sui commisari interni. Il ministero della Pubblica Istruzione ha diramato la Circolare n. 20, che si pubblica in questa pagina. Sono obbligati alla presentazione della scheda:
A) i Dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria superiore ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
_B) i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, che insegnano, nelle classi terminali e nelle classi non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni; ovvero compresi in graduatorie di merito per Dirigente  scolastico ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio incluso l’anno in corso le funzioni di Dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole di istruzione secondaria superiore;
C) i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria superiore, che insegnano, nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o idoneità di cui alla legge n.124/1999 ovvero o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Sono comunque obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria superiore, se non designati commissari interni.
 La Circolare rammenta che “la partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti l caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare”.
 






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