GRADUATORIE TERZA FASCIA, SI DELINEA UNA NUOVA TABELLA
Data: Giovedì, 15 febbraio 2007 ore 00:05:00 CET
Argomento: Comunicati


Graduatorie terza fascia: si delinea una nuova tabella
La legge n. 296/2006, Finanziaria 2007, ai commi 605 e 607 prevede l’adozione da parte del Ministro della P.I., sentito il Cnpi, di un decreto di ridefinizione della Tabella di valutazione dei titoli relativa alla terza fascia delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004. Per queste prescrizioni un parere è stato chiesto al Cnpi che ha risposto con l'adunanza del 13 febbraio.
La celerità con la quale il Cnpi ha risposto presuppone che il D.M. sull’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti, oggi denominate ad esaurimento, per il biennio 2007/2008 e 2008/2009, segue un iter preferenziale e che non subirà ritardi.
Il Cnpi che, subordinatamente all’accoglimento delle modifiche richieste, ha espresso parere favorevole, ha valutato positivamente la decisione dell’Amministrazione di stabilizzare i punteggi “già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007” per i quali non vi sarà alcuna revisione dei punteggi attribuiti salvo l’abrogazione della doppia valutazione del servizio prestato nelle scuole di montagna, secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale.

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
 Dipartimento per l'Istruzione
 Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
 Ufficio IX
Adunanza del 13 febbraio 2007
 
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
 
Vista la nota prot. n. A00DGPER. 2167 del 8/2/2007 (D.G. per il Personale della Scuola - Ufficio III) con la quale il Ministro della P.I. ha chiesto il parere del Cnpi in merito all’argomento in oggetto;
Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16/4/1994;
Vista la relazione della Commissione consiliare, appositamente costituita per l’esame istruttorio, ed incaricata di riferire al Consiglio in ordine all’argomento in oggetto specificato;
dopo ampio ed approfondito dibattito;
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti termini:
In premessa il Cnpi valuta positivamente la scelta dell’Amministrazione di stabilizzare i punteggi acquisiti per i titoli “già riconosciuti e valutati nel precedente aggiornamento relativo al biennio 2005/2007” per i quali “non si procederà ad alcuna revisione del punteggio attribuito, salvo la doppia valutazione del servizio nelle scuole di montagna”, secondo la recente sentenza della Corte Costituzionale. Tale valutazione positiva scaturisce dalla necessità di non alterare equilibri già esistenti e consolidati nelle attuali graduatorie permanenti, denominate, oggi, graduatorie ad esaurimento. Nel merito della tabella di valutazione dei titoli, proposta nell’Allegato 2 per il personale di terza fascia delle citate graduatorie, il Cnpi avanza le seguenti osservazioni e richieste di modifica e/o integrazione: per la parte A della tabella (titoli di accesso alla graduatoria) si rileva la necessità:
• al punto A2, lettera f, di esplicitare integralmente tutte le sessioni riservate di abilitazione, al fine di evitare ogni incertezza interpretativa per gli aspiranti e per l’Amministrazione periferica; ad esempio si potrebbe utilizzare la dizione: “di cui alla legge n. 124/1999 e successive modificazioni e integrazioni”;
• al punto A4, ultimo comma, dopo le parole “nella scuola primaria” aggiungere “e dell’infanzia” e, alla fine, inserire la seguente nota 3 bis: “coloro che sono in possesso di precedenti titoli di accesso a posti di insegnamento per la scuola primaria e dell’infanzia possono utilizzare a loro scelta - ferma restando la valutazione di cui al punto A1 - quella più favorevole tra l’attribuzione di punti 30, con esclusione del punteggio per l’eventuale servizio prestato durante la durata legale del corso di laurea e la valutazione del precedente titolo con l’aggiunta degli eventuali servizi prestati, nonché dei 6 punti previsti al punto C9”, di cui è proposta l’integrazione con successivo emendamento.
Per la parte B (servizio di insegnamento o di educatore), si propone:
• al punto B2 la soppressione di “ovvero nelle scuole non paritarie, di cui alla legge n. 27 del 3 febbraio 2006”, in quanto le scuole “non paritarie” di cui alla legge 27/2006 devono risultare incluse in un apposito elenco attualmente non esistente e, comunque, il servizio prestato in tali istituzioni scolastiche non può essere oggetto di valutazione retroattiva. Con l’occasione il Cnpi non ritiene congrua l’eventuale attribuzione in futuro di un punteggio pari a quello delle ex scuole legalmente riconosciute per le quali l’ordinamento prevedeva maggiori vincoli.Tale richiesta è, inoltre, motivata dalla convinzione che nella fattispecie “scuole non paritarie” possano collocarsi variegate attività formative non riferibili propriamente all’attività scolastica;
• al punto B3, lettera b, integrare la dicitura “se prestato con il possesso del prescritto titolo di accesso” con “per la classe di concorso, area disciplinare o posto”. Ciò al fine di evitare la possibile erronea interpretazione che il titolo di accesso sia riferito al possesso del titolo di specializzazione per il sostegno. Per la parte C (altri titoli), si propone:
• al punto C5, relativamente ai “diplomi di specializzazione equiparati per legge o per statuto”, di inserire in un’apposita nota l’elenco ricognitivo di tali titoli e dei soggetti legittimati al loro rilascio;
• di fissare un tetto massimo alla valutazione complessiva dei titoli previsti ai punti C6, C7 e C8, pari a punti 10, fermi restando i vincoli numerici alla valutabilità dei titoli previsti, rispettivamente, nei già citati punti C6, C7 e C8 della Tabella predisposta dall’Amministrazione. Tale limite non opera retroattivamente rispetto alla somma dei corrispondenti punteggi precedentemente attribuiti, se più favorevoli;
• al punto C9, di aggiungere dopo le parole: “personale educativo”, le seguenti: “della scuola primaria e dell’infanzia”, integrando dopo le parole: “indirizzo per la scuola elementare” con “e dell’infanzia”. Tale richiesta è relativa, ovviamente, al caso in cui la laurea in scienze della formazione primaria non sia utilizzata quale titolo di accesso, valutato ai sensi dei punti A1 e A4 della tabella.
Subordinatamente all’accoglimento delle modifiche richieste, il Cnpi esprime parere favorevole.
Il Segretario
Maria Rosaria Cocca  (DA LA TECNICA DELLA SCUOLA)                 






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